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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 31807/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 16160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2021 R.G.N. 875/2019; [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà.

Prescrizione R.G.N.16160/2021 Cron.

Rep.

Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico dell’odierno controricorrente a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo indicato in atti e, per l’effetto, aveva condannato la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti; 2.riteneva la Corte d'appello come la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall'art.23 Cost.; 3.avverso tale sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), per tre motivi, cui resiste, con controricorso, il pensionato; 4.a seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l'odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 5.con il primo motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la Cassa deduce violazione dell' art. 2 D.Lgs. nr. 509 del 1994in combinato disposto con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le deliber e CNPADC 28.10.2008 e 27.6.2013, nonché dell'art.3, co.12, della legge nr.335 del 1995, dell'art.1, co. 763, della legge nr. 296 del 2006, dell'art.1, co. 488, della legge nr.147 del 2013, dell'art. 24, co. 24, del d.l. nr. 201 del 2011, conv. con legge nr. 214 del 2011, degliartt.3, 23 e 38 Cost.La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine; 6.con il secondo motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la Cassa deduce violazione dell' art.1 della legge nr.147 del 2013, dell'art.3, co. 12, della leggenr. 335 del 1995, dell'art. 1, co. 763, della legge nr. 296 del 2006 , dell'art.2del D.Lgs. nr. 509 del 1994 in combinato disposto con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le deliber e CNPADC 28.10.2008 e 27.6.2013.

La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo. 7.con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta v iolazione dell’art. 112 cod.proc.civ. , dell’art. 1 della legge nr. 147 del 2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, e dell’art. 47-bis del d.

P.R. n. 639 del 1970.

La Corte non avrebbe pronunciato sull’applicazione del termine quinquennale di prescrizione della pretesa di pagament o delle somme indebitamente trattenute.

Si sostiene l'operatività dell'art.47 - bisd.P.R. n.639/70 anche alle casse previdenziali privatizzate, pena la violazione dell'art.3 Cost.; 8.i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso; 9.anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale nr. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art.23 Cost. (Cass nr. 31875 del 2018; nello stesso senso, Cass. nr. 603 del 2019);

10. a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass. nn. 9842, 9886, 9893, 10047, 12122 del 2023; Cass. nn. 6170 e 7489 del 2024 e, nelle more della presente decisione, Cass. nn. 20684, 20694, 20701, 23257, 23261, 23263 del 2024) reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass. nr. 9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 edell’art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza nr. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione);

11. anche il terzo motivo, che prospetta omissione di pronuncia in ordine all’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, va disatteso;

12. s econdo l'orientamento di questa Corte (cfr . , in ultimo, Cass.nr. 17416 del 2023.

In precedenza, ex plurimis , Cass nr. 2313 del 2010 ; Cass. nr. 15112 del 2013 ; Cass. nr. 28663del 2013; Cass. nr. 23989 del 2014 ; Cass. nr. 16157 del 2016; Cass. nr. 2731 del 2017; Cass. nr. 6145 del 2019), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.proc.civ.,anche in presenza di una omissione di pronuncia, la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito quando si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto;

13. la questione posta con il terzo motivo è infondata.

In base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass. nr. 31527 del 2022; in senso conforme, tra le altre, anche Cass. nn. 4362, 4263, 4604, 4349, 4314 del 2023 e le recentissime del 2024 sopra citate).

Alle più ampie argomentazioni dei precedenti indicati si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ.;

14. in definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della Cassa ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che si liquidano come in dispositivo , con attribuzione all’avv.to [OSCURATO:PERSONA];

15. ai sensi dell'art. 380 - bis , ultimo comma, cod.proc.civ., poiché il Collegio ha definito il giudizio in senso conformealla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell'art.96 cod.proc.civ. (v., al riguardo, Cass., sez.un., nr. 28540 del 2023).

Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 2000,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

16. sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio in favore d i parte controricorrente, liquidate in Euro 4000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to [OSCURATO:PERSONA].

Condanna la ricorrente a pagare al resistente l'ulteriore somma di Euro 2000,00.

Condanna la ricorrente a pagare Euro 20 00,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16160-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25/B, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 625/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/04/2021 R.G.N. 875/2019; [OSCURATO:PERSONA] a titolo di contributo di solidarietà. Prescrizione R.G.N.16160/2021 Cron. Rep. Ud.10/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del prelievo sul trattamento pensionistico dell’odierno controricorrente a titolo di contributo di solidarietà, per il periodo indicato in atti e, per l’effetto, aveva condannato la Cassa alla restituzione degli importi trattenuti; 2.riteneva la Corte d'appello come la Cassa non potesse applicare il contributo di solidarietà, a ciò non essendo legittimata da alcuna norma di legge, invece richiesta dall'art.23 Cost.; 3.avverso tale sentenza ricorre la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (CNPADC), per tre motivi, cui resiste, con controricorso, il pensionato; 4.a seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l'odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: 5.con il primo motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la Cassa deduce violazione dell' art. 2 D.Lgs. nr. 509 del 1994in combinato disposto con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le deliber e CNPADC 28.10.2008 e 27.6.2013, nonché dell'art.3, co.12, della legge nr.335 del 1995, dell'art.1, co. 763, della legge nr. 296 del 2006, dell'art.1, co. 488, della legge nr.147 del 2013, dell'art. 24, co. 24, del d.l. nr. 201 del 2011, conv. con legge nr. 214 del 2011, degliartt.3, 23 e 38 Cost.La Corte avrebbe errato nel negare che la Cassa, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, possa applicare il contributo di solidarietà onde perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine; 6.con il secondo motivo di ricorso –ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - la Cassa deduce violazione dell' art.1 della legge nr.147 del 2013, dell'art.3, co. 12, della leggenr. 335 del 1995, dell'art. 1, co. 763, della legge nr. 296 del 2006 , dell'art.2del D.Lgs. nr. 509 del 1994 in combinato disposto con l'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC e con le deliber e CNPADC 28.10.2008 e 27.6.2013. La Corte non avrebbe considerato che il contributo di solidarietà è stato introdotto per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine della Cassa, non essendo uno strumento straordinario e limitato nel tempo. 7.con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta v iolazione dell’art. 112 cod.proc.civ. , dell’art. 1 della legge nr. 147 del 2013, degli artt. 2946 e 2948 cod. civ., dell’art. 129 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, e dell’art. 47-bis del d. P.R. n. 639 del 1970. La Corte non avrebbe pronunciato sull’applicazione del termine quinquennale di prescrizione della pretesa di pagament o delle somme indebitamente trattenute. Si sostiene l'operatività dell'art.47 - bisd.P.R. n.639/70 anche alle casse previdenziali privatizzate, pena la violazione dell'art.3 Cost.; 8.i primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, alla stregua dell’oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso; 9.anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale nr. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell’escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art.23 Cost. (Cass nr. 31875 del 2018; nello stesso senso, Cass. nr. 603 del 2019); 10. a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass. nn. 9842, 9886, 9893, 10047, 12122 del 2023; Cass. nn. 6170 e 7489 del 2024 e, nelle more della presente decisione, Cass. nn. 20684, 20694, 20701, 23257, 23261, 23263 del 2024) reputando irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate (Cass. nr. 9914 del 2023, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge nr. 296 del 2006 edell’art. 1, comma 488, della legge nr. 147 del 2013, menzionate anche nell’odierno giudizio (ordinanza nr. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione); 11. anche il terzo motivo, che prospetta omissione di pronuncia in ordine all’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, va disatteso; 12. s econdo l'orientamento di questa Corte (cfr . , in ultimo, Cass.nr. 17416 del 2023. In precedenza, ex plurimis , Cass nr. 2313 del 2010 ; Cass. nr. 15112 del 2013 ; Cass. nr. 28663del 2013; Cass. nr. 23989 del 2014 ; Cass. nr. 16157 del 2016; Cass. nr. 2731 del 2017; Cass. nr. 6145 del 2019), alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod.proc.civ.,anche in presenza di una omissione di pronuncia, la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito quando si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto; 13. la questione posta con il terzo motivo è infondata. In base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito, cui è correlata l’applicazione dell’invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass. nr. 31527 del 2022; in senso conforme, tra le altre, anche Cass. nn. 4362, 4263, 4604, 4349, 4314 del 2023 e le recentissime del 2024 sopra citate). Alle più ampie argomentazioni dei precedenti indicati si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ.; 14. in definitiva, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della Cassa ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che si liquidano come in dispositivo , con attribuzione all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; 15. ai sensi dell'art. 380 - bis , ultimo comma, cod.proc.civ., poiché il Collegio ha definito il giudizio in senso conformealla proposta, trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell'art.96 cod.proc.civ. (v., al riguardo, Cass., sez.un., nr. 28540 del 2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in Euro 2000,00 in favore di parte resistente, e di una ulteriore somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende; 16. sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio in favore d i parte controricorrente, liquidate in Euro 4000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to [OSCURATO:PERSONA]. Condanna la ricorrente a pagare al resistente l'ulteriore somma di Euro 2000,00. Condanna la ricorrente a pagare Euro 20 00,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di
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