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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 33774/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];tRG 12672-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 49 comma secondo cod. pen. — non è manifestamente infondato, date le caratteristiche del documento falso, come rimarcate anche nella sentenza di primo grado.

Considerato che occorre prendere atto, dunque, della maturazione del termine prescrizionale, avvenuta il 12 luglio 2025, decorso il termine massimo calcolato aumentando di un quarto il massimo edittale del reato pari a sei anni e otto mesi ed aggiungendo i 64 giorni per la sospensione emergenziale dovuta alla decorrenza, nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, del termine di deposito della sentenza di primo grado e di quello per presentare appello e la sospensione di 427 giorni per il rinvio del 13 giugno 2017 al 14 agosto 2018 ex art. 420-quater cod. proc. pen.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenz P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];tRG 12672-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al diniego della causa di esclusione della punibilità ex art. 49 comma secondo cod. pen. — non è manifestamente infondato, date le caratteristiche del documento falso, come rimarcate anche nella sentenza di primo grado. Considerato che occorre prendere atto, dunque, della maturazione del termine prescrizionale, avvenuta il 12 luglio 2025, decorso il termine massimo calcolato aumentando di un quarto il massimo edittale del reato pari a sei anni e otto mesi ed aggiungendo i 64 giorni per la sospensione emergenziale dovuta alla decorrenza, nel periodo 9 marzo-11 maggio 2020, del termine di deposito della sentenza di primo grado e di quello per presentare appello e la sospensione di 427 giorni per il rinvio del 13 giugno 2017 al 14 agosto 2018 ex art. 420-quater cod. proc. pen. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenz P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 33774/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris