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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27274/2025

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14519/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 887/2020,depositata il 25/02/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 553/2013, ha condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore dell’attore [OSCURATO:PERSONA] euro 18.075,99, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione all’acquisto di un autocaravan sottoposto a sequestro penale per contraffazione del numero di identificazione del telaio; ha rigettato la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dalla quale il convenuto (che negava di essere mai stato proprietario del veicolo) assumeva di avere ricevuto l’incarico di reperire persone interessate all’acquisto.

2. La sentenza è stata appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato la liquidazione del danno, e in via incidentale da Sorrentino, che ha chiesto la riforma integrale della pronuncia.

Con la sentenza n. 887/2020, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame incidentale, con implicito rigetto di quello principale; in totale riforma della sentenza di primo grado ha quindi rigettato le domande proposte da Manzi, ha dichiarato assorbita la domanda di manleva di Sorrentino, ha condannato gli eredi di Manzi a restituire a Sorrentino quanto percepito dal de cuius.

3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nonché Luigi, Cristina, Ornella e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], già costituiti nel corso del giudizio d’appello.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa alla risoluzione del contratto e ai suoi effetti ex artt. 1453 e 1458 c.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte appello non ha considerato che Manzi è stato privato irrimediabilmente del bene per fatto a lui non imputabile, che l’inadempimento di Sorrentino è costituito dall’avere venduto un autocaravan inidoneo a svolgere la propria destinazione economico-sociale e quindi rientrante nell’ipotesi di vendita di aliud pro alio; Manzi è stato costretto alla ricerca e all’immatricolazione di un altro caravan ed è stata rigettata la sua istanza di dissequestro. 2) Il secondo motivo denuncia omessa, apparente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: la Corte d’appello non ha valutato una serie di circostanze, ossia l’assoluzione per prescrizione di Sorrentino, le risultanze delle istanze di dissequestro penale, il definitivo spossessamento del bene acquistato da Manzi, equivalente a una evizione, la diminuzione del valore del bene a suo tempo compravenduto.

I motivi non possono essere accolti.

Essi contestano, richiamando i diversi parametri del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la pronuncia della Corte d’appello che ha rigettato la domanda fatta valere dal loro dante causa, in quanto tale domanda di risarcimento dei danni aveva quale fatto costitutivo la vendita di un autocaravan del quale era stato contraffatto il numero di identificazione del telaio e che, per tale motivo, era stato sottoposto a sequestro penale.

Di tale fatto costitutivo, ad avviso della Corte d’appello, non è stata data la prova nel processo, cosicché la domanda di risarcimento del danno non poteva che essere respinta.

Rispetto a tale dictum della Corte d’appello i motivi denunciano la mancata considerazione di circostanze che non rilevano nel presente processo, ossia che [OSCURATO:PERSONA] sia stato privato dell’utilizzo del caravan a causa di un sequestro penale, oppure smentite dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che ha appunto escluso che sia stato dimostrato che il contratto di compravendita riguardasse un veicolo con numero di telaio contraffatto.

Il giudice di merito ha quindi escluso l’inadempimento di Sorrentino, cosicché appaiono infondate le deduzioni dei ricorrenti che parlano al riguardo di vendita di aliud pro alio.

Infine, non è vero che la Corte d’appello non abbia valutato la circostanza che Sorrentino sia stato assolto per prescrizione del reato, essendo tale circostanza stata considerata dalla Corte (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese s eguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del procuratore del controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario, che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14519/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 887/2020,depositata il 25/02/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 553/2013, ha condannato il convenuto [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore dell’attore [OSCURATO:PERSONA] euro 18.075,99, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione all’acquisto di un autocaravan sottoposto a sequestro penale per contraffazione del numero di identificazione del telaio; ha rigettato la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della terza chiamata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., dalla quale il convenuto (che negava di essere mai stato proprietario del veicolo) assumeva di avere ricevuto l’incarico di reperire persone interessate all’acquisto. 2. La sentenza è stata appellata in via principale da [OSCURATO:PERSONA], che ha contestato la liquidazione del danno, e in via incidentale da Sorrentino, che ha chiesto la riforma integrale della pronuncia. Con la sentenza n. 887/2020, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame incidentale, con implicito rigetto di quello principale; in totale riforma della sentenza di primo grado ha quindi rigettato le domande proposte da Manzi, ha dichiarato assorbita la domanda di manleva di Sorrentino, ha condannato gli eredi di Manzi a restituire a Sorrentino quanto percepito dal de cuius. 3. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nonché Luigi, Cristina, Ornella e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], già costituiti nel corso del giudizio d’appello. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. non ha proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi. 1) Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa alla risoluzione del contratto e ai suoi effetti ex artt. 1453 e 1458 c.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte appello non ha considerato che Manzi è stato privato irrimediabilmente del bene per fatto a lui non imputabile, che l’inadempimento di Sorrentino è costituito dall’avere venduto un autocaravan inidoneo a svolgere la propria destinazione economico-sociale e quindi rientrante nell’ipotesi di vendita di aliud pro alio; Manzi è stato costretto alla ricerca e all’immatricolazione di un altro caravan ed è stata rigettata la sua istanza di dissequestro. 2) Il secondo motivo denuncia omessa, apparente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: la Corte d’appello non ha valutato una serie di circostanze, ossia l’assoluzione per prescrizione di Sorrentino, le risultanze delle istanze di dissequestro penale, il definitivo spossessamento del bene acquistato da Manzi, equivalente a una evizione, la diminuzione del valore del bene a suo tempo compravenduto. I motivi non possono essere accolti. Essi contestano, richiamando i diversi parametri del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la pronuncia della Corte d’appello che ha rigettato la domanda fatta valere dal loro dante causa, in quanto tale domanda di risarcimento dei danni aveva quale fatto costitutivo la vendita di un autocaravan del quale era stato contraffatto il numero di identificazione del telaio e che, per tale motivo, era stato sottoposto a sequestro penale. Di tale fatto costitutivo, ad avviso della Corte d’appello, non è stata data la prova nel processo, cosicché la domanda di risarcimento del danno non poteva che essere respinta. Rispetto a tale dictum della Corte d’appello i motivi denunciano la mancata considerazione di circostanze che non rilevano nel presente processo, ossia che [OSCURATO:PERSONA] sia stato privato dell’utilizzo del caravan a causa di un sequestro penale, oppure smentite dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che ha appunto escluso che sia stato dimostrato che il contratto di compravendita riguardasse un veicolo con numero di telaio contraffatto. Il giudice di merito ha quindi escluso l’inadempimento di Sorrentino, cosicché appaiono infondate le deduzioni dei ricorrenti che parlano al riguardo di vendita di aliud pro alio. Infine, non è vero che la Corte d’appello non abbia valutato la circostanza che Sorrentino sia stato assolto per prescrizione del reato, essendo tale circostanza stata considerata dalla Corte (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese s eguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del procuratore del controricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario, che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
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