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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28715/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 cligs 10 marzo 2000, n. 74, è manifestamente infondato ed anche in parte generico in quanto non contiene una critica specifica alla sentenza impugnata che ha ritenuto, in continuità con la sentenza di primo grado, la responsabilità penale del ricorrente in relazione all'occultamento dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e nel caso di specie delle fatture non rinvenute presso l'imputato e reperite presso clienti e fornitori (cfr. pag. 2 sentenza Tribunale di Pesaro) in un contesto nel quale non aveva esibito alcuna altra documentazione contabile, e tenuto conto che l'esistenza è stata dimostrata in ragione del rinvenimento delle stesse presso i clienti e fornitori come affermato da Sez. 3, n. 41683 del 26/09/2018 secondo cui in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo può fare desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia sia la conseguenza della sua distruzione o occultamento.

A fronte di siffatta motivazione giuridicamente corrette il ricorrente non si confronta lamentando la verosimiglianza della mancata istituzione delle "scritture contabili" mentre la condanna riguarda l'occultamento delle fatture.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 10 cligs 10 marzo 2000, n. 74, è manifestamente infondato ed anche in parte generico in quanto non contiene una critica specifica alla sentenza impugnata che ha ritenuto, in continuità con la sentenza di primo grado, la responsabilità penale del ricorrente in relazione all'occultamento dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione e nel caso di specie delle fatture non rinvenute presso l'imputato e reperite presso clienti e fornitori (cfr. pag. 2 sentenza Tribunale di Pesaro) in un contesto nel quale non aveva esibito alcuna altra documentazione contabile, e tenuto conto che l'esistenza è stata dimostrata in ragione del rinvenimento delle stesse presso i clienti e fornitori come affermato da Sez. 3, n. 41683 del 26/09/2018 secondo cui in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo può fare desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia sia la conseguenza della sua distruzione o occultamento. A fronte di siffatta motivazione giuridicamente corrette il ricorrente non si confronta lamentando la verosimiglianza della mancata istituzione delle "scritture contabili" mentre la condanna riguarda l'occultamento delle fatture. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore Il
Sentenza Cassazione n. 28715/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris