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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 18149/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21928/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCA OCCHINOcongiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., siglabile ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 230/2019 , depositata il15/05/2019, R.G.N. 399/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che aveva accolto la domande con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la committente Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in solido tra loro al pagamento delle somme richieste rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il Gas nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. chiamatain garanzia per essere la Società Italiana per il Gas beneficiaria di una polizza fideiussoria stipulata dalla appaltatrice in suo favore.

1.1. Il giudice di appello, investito delle censure mosse alla sentenza il primo grado nella parte in cui era statarigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva stipulato una polizza fideiussoria in riferimento al contratto di appalto stipulato con la Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. e che all'art. 1 del contratto di garanzia ne era indicato l'oggetto e si era previsto che, nei limiti della somma garantita, la parte garante si impegnava nei confronti della stazione appaltante a risarcire i danni da questa subiti inconseguenza dell'inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme pagate dalla stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale (lett. a); al rimborso delle maggiori somme pagate dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto risposte in danno del contraente (lett. b); al “rimborso delle eventuali somme pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto dovuto dal contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere” (lett.c).

1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che, per il tenore letterale della clausola che si riferisce senza ambiguità a inadempienze e inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti con riguardo alle disposizioni contrattualie normative relative alla “tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere”), nella previsione di cui alla lett. c) del contratto di garanzia non fosse ricompresa la responsabilità solidale dell'appaltante ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 poiché l'estensione della garanzia in via interpretativa ad inadempimenti e inosservanze di tipo diverso non trovava giustificazione nel suo letterale tenore né poteva essere desunta attraverso l’utilizzo di criteri di interpretazione integrativi.

1.3. Il giudice di appello -nel richiamare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che il contratto di appalto, ed in particolare il suo art. 12, non potevano essere utilizzati per interpretare il contenuto della garanzia fideiussoria trattandosi di clausole convenute tra parti diverse - ha evidenziato che tale affermazione non era stata specificatamente impugnata dalla società ricorrente.

1.4. Nel procedere all’interpretazione del contratto di garanzia e specificatamente della clausola sopra ricordata, ha ritenuto che la clausola avesse ad oggetto la corretta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto e non l'obbligazione solidale di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 sottolineando che, per il raggiungimento di tale fine la stessa ricorrente aveva dovuto artatamente modificare il testo della clausola aggiungendo l’espressione “oltre che” all’interno del periodo con operazione palesemente illegittima e contrastante con il tenore letterale della clausola.

1.5. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale era stato evidenziato che all’art. 13 del contratto di appalto era stato prescritto che, in aggiunta alla polizza fideiussoria di cui all’art. 12, avrebbe dovuto essere stipulata un’ulteriore polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi ivi inclusi i dipendenti sicché le obbligazioni di natura risarcitoria connesse all’integrità dei dipendenti erano oggetto della diversa polizza effettivamente stipulata.

La Corte di merito ha infatti ritenuto che la censura, formulata solo in appello, fosse nuova e perciò preclusa ex art. 437 c.p.c..

2. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a., già Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria.

Compagnia Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA]., già Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo sono dedotti due distinti profili di censura: A) l’omesso esame di circostanze decisive connesse alla garanzia fideiussoria con riferimento all'impegno di Italiana [OSCURATO:SOCIETA] sulla base del contratto 15 Febbraio 2011 sottoscritto da Euroimpianti ed Italiana [OSCURATO:SOCIETA] di tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] spa dalle conseguenze dannose derivate da ogni inadempimento contrattuale dell'appaltatrice inclusi inadempimenti retributivi e contributivi in favore dei suoi dipendenti.

B) la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss.) in relazione al contratto di garanzia fideiussoria, al suo collegamento testuale e funzionale col contratto di appalto, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti contraenti anche in relazione ai principi di buona fede e di ragionevolezza.

Tanto in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c..

3.1. Deduce la ricorrente che la polizza assicurativa oggetto di esame richiama espressamente le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto che all’art. 12 fa riferimento all’adempimento degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e, prima ancora, all’art. 11 prevede l’obbligo per l’appaltatrice della regolarità retributiva e contributiva nei riguardi dei suoi dipendenti e della stazione appaltante.

Osserva perciò che per tale aspetto l’elemento letterale sarebbe pacifico e confortato anche da quello sistematico attraverso l’esame di atti tra loro correlati e reciprocamente richiamati.

Evidenzia che tali questioni erano state tutte ritualmente sollevate nell’appello dove si era censurata l’interpretazione della clausola adottata dal Tribunale che aveva appunto ritenuto irrilevante il contratto di appalto.

4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, sono denunciati di nuovo due distinti profili: A) in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame di circostanze decisive connesse alla polizza stipulata da Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (polizza n. 2011/07/6058323) a copertura del medesimo rischio che secondo l'interpretazione della sentenza costituirebbe oggetto della copertura assicurativa della precedente polizza fideiussoria intercorsa tra le stesse parti (la n. 2011/13/3065211).

B) Con riguardo all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 437 c.p.c. in materia di ammissione di nuovi documenti in appello con riferimento alla polizza n. 2011/07/6058323 e all'idoneità del documento a determinare una diversa valutazione dei fatti e dell’interpretazione da dare all'obbligo assunto con la polizza tenuto conto della necessità di interpretare complessivamente l'atto secondo buona fede.

Rammenta che la polizza prodotta tardivamente in appello aveva ad oggetto il rischio diverso della responsabilità civile verso prestatori di lavoro e non era stata prodotta in primo grado perché era stata ritenuta superflua in relazione all'oggetto del giudizio, non dubitandosi della chiarezza interpretativa dell'atto sottoposto al giudice.

Proprio l'interpretazione data dal Tribunale avevareso necessario allegare l'ulteriore documento a chiarimento e conferma dell'interpretazione corretta proposta, anche alla luce dei criteri interpretativi della buona fede e del comportamento complessivo tenuto dalle parti.

Sostiene che il documento, per lo spessore contenutistico che lo connota, era idoneo a mutare l'esito del giudizio fornendo un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale e pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile.

5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che ilricorso non possa essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono.

5.1. Da un canto la censura di vizio di motivazione di cui al primo motivo è preclusa ai sensi dell’art. 348 ter comma 5 c.p.c. ratione temporis applicabile al presente giudizio.Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.5528/2014), adempimento non svolto.

Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2,le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello che, come il presente, siano stati introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012).

Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012).

5.2. Con riguardo poi alla denunciata violazione e falsa applicazionedelle norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss.) in relazione al contratto di garanzia fideiussoria ed alla necessità di tenere conto, nel ricostruire la volontà delle parti, del suo collegamento testuale e funzionale col contratto di appalto e dei principi di buona fede che devono comunque sorreggere l’interpretazione della clausola che deve anche essere ragionevole, si osserva che la censura non intercetta il percorso logico ed argomentativo del giudice di appello.

5.3. La sentenza impugnata, infatti, da un canto ha dato atto del fatto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il contratto di appalto, ed in particolare il suo art. 12, non potevano essere utilizzati per interpretare il contenuto della garanziafideiussoria trattandosi di clausole convenute tra parti diverse ed ha sottolineato che tale affermazione non era stata specificatamente impugnata dalla società ricorrente.

In sostanza il giudice di primo grado nell’interpretare il contratto di garanzia si era fatto carico dell’esistenza di clausole del contratto di appalto che ne imponevano l’adozione ma aveva ritenuto che tale obbligo, intercorso tra parti diverse, non potesse refluire sull’interpretazione del contenuto del contratto di garanzia essendo stato assunto tra soggetti che non erano gli stessi che lo avevano poi concluso.

5.4. Con il motivo di ricorso si insiste nel ritenere che la fonte del contratto di garanzia stipulato a favore del terzo, oggi ricorrente, era da ricercare proprio nel contratto di appalto ma non si contrasta l’affermazione del giudice di appello che, drasticamente, ha escluso che la statuizione di primo grado fosse stata per l’aspetto descritto impugnata.

5.5. Quanto alla ricostruzione operata dal giudice di appello del contenuto della garanzia, nel rammentare che in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Cass. 22/06/2017 n. 15471), nello specifico va evidenziato che l’interpretazione data alla clausola tiene conto sia di aspetti letterali della stessa laddove evidenzia che solo con l’aggiunta di espressioni che la clausola non contiene (oltre che) si può eventualmente addivenire all’interpretazione sollecitata; sia di aspetti sistematici poiché spiega, senza violare i canoni interpretativi denunciati, che le parti contraenti ben potevano stipulare una clausola che fossediretta a garantire la corretta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto e non anche l'obbligazione solidale di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 essendo la clausola del contratto di appalto non vincolante per la parte (la compagniaassicurativa) che era terza rispetto a quel contratto.

D’altronde questa Corte ha affermato che nell’interpretare un contratto ed identificare la comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. (che fa riferimento al comportamento dei contraenti), non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere non potendo questi avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti, né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata laloro volontà ( Cass. 07/06/2022 n. 18283 ma già Cass. n. 4914 del 04/05/1991).

5.6. Del pari non può essere accolto il secondo motivo di ricorso.

Va rammentato che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall'art. 437, comma2, c.p.c. non attiene al merito della decisione, ma al rito e la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte.

Ne consegue che la censura, veicolata come violazione di legge, si palesa già in sé inammissibile poiché non è stato denunciato un error in procedendo rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed è quindi autorizzata ad esaminare il contenuto degli atti ed a verificare se si trattasse di prova indispensabile.

5.7. Peraltro, la Corte di Appello ha ritenuto in radice inammissibile la deduzione che i rischi assicurati con le due polizze erano diversi e che solo la seconda aveva ad oggetto la responsabilità civile mentre l’altra invece copriva con la fideiussione il caso in cui l’appaltatrice non avesse adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti dei lavoratori.

Così facendo il giudice di secondo grado ha correttamente escluso l’ammissibilità deldocumento che era volto ad accertare fatti mai prima dedotti in giudizio.

5.8. La conferma della sentenza per tale aspetto rende superfluo l’esame della censura con la quale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo alla lettera A).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21928/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCESCA OCCHINOcongiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., siglabile ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 230/2019 , depositata il15/05/2019, R.G.N. 399/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che aveva accolto la domande con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento di differenze retributive e TFR ed aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la committente Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in solido tra loro al pagamento delle somme richieste rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il Gas nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. chiamatain garanzia per essere la Società Italiana per il Gas beneficiaria di una polizza fideiussoria stipulata dalla appaltatrice in suo favore. 1.1. Il giudice di appello, investito delle censure mosse alla sentenza il primo grado nella parte in cui era statarigettata la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva stipulato una polizza fideiussoria in riferimento al contratto di appalto stipulato con la Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. e che all'art. 1 del contratto di garanzia ne era indicato l'oggetto e si era previsto che, nei limiti della somma garantita, la parte garante si impegnava nei confronti della stazione appaltante a risarcire i danni da questa subiti inconseguenza dell'inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme pagate dalla stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale (lett. a); al rimborso delle maggiori somme pagate dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto risposte in danno del contraente (lett. b); al “rimborso delle eventuali somme pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto dovuto dal contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere” (lett.c). 1.2. La Corte territoriale ha ritenuto che, per il tenore letterale della clausola che si riferisce senza ambiguità a inadempienze e inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti con riguardo alle disposizioni contrattualie normative relative alla “tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere”), nella previsione di cui alla lett. c) del contratto di garanzia non fosse ricompresa la responsabilità solidale dell'appaltante ai sensi dell'articolo 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 poiché l'estensione della garanzia in via interpretativa ad inadempimenti e inosservanze di tipo diverso non trovava giustificazione nel suo letterale tenore né poteva essere desunta attraverso l’utilizzo di criteri di interpretazione integrativi. 1.3. Il giudice di appello -nel richiamare la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che il contratto di appalto, ed in particolare il suo art. 12, non potevano essere utilizzati per interpretare il contenuto della garanzia fideiussoria trattandosi di clausole convenute tra parti diverse - ha evidenziato che tale affermazione non era stata specificatamente impugnata dalla società ricorrente. 1.4. Nel procedere all’interpretazione del contratto di garanzia e specificatamente della clausola sopra ricordata, ha ritenuto che la clausola avesse ad oggetto la corretta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto e non l'obbligazione solidale di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 sottolineando che, per il raggiungimento di tale fine la stessa ricorrente aveva dovuto artatamente modificare il testo della clausola aggiungendo l’espressione “oltre che” all’interno del periodo con operazione palesemente illegittima e contrastante con il tenore letterale della clausola. 1.5. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale era stato evidenziato che all’art. 13 del contratto di appalto era stato prescritto che, in aggiunta alla polizza fideiussoria di cui all’art. 12, avrebbe dovuto essere stipulata un’ulteriore polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi ivi inclusi i dipendenti sicché le obbligazioni di natura risarcitoria connesse all’integrità dei dipendenti erano oggetto della diversa polizza effettivamente stipulata. La Corte di merito ha infatti ritenuto che la censura, formulata solo in appello, fosse nuova e perciò preclusa ex art. 437 c.p.c.. 2. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a., già Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a due motivi ulteriormente illustrati da memoria. Compagnia Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA]., già Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo sono dedotti due distinti profili di censura: A) l’omesso esame di circostanze decisive connesse alla garanzia fideiussoria con riferimento all'impegno di Italiana [OSCURATO:SOCIETA] sulla base del contratto 15 Febbraio 2011 sottoscritto da Euroimpianti ed Italiana [OSCURATO:SOCIETA] di tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] spa dalle conseguenze dannose derivate da ogni inadempimento contrattuale dell'appaltatrice inclusi inadempimenti retributivi e contributivi in favore dei suoi dipendenti. B) la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss.) in relazione al contratto di garanzia fideiussoria, al suo collegamento testuale e funzionale col contratto di appalto, ai fini della ricostruzione della volontà delle parti contraenti anche in relazione ai principi di buona fede e di ragionevolezza. Tanto in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.. 3.1. Deduce la ricorrente che la polizza assicurativa oggetto di esame richiama espressamente le obbligazioni derivanti dal contratto di appalto che all’art. 12 fa riferimento all’adempimento degli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e, prima ancora, all’art. 11 prevede l’obbligo per l’appaltatrice della regolarità retributiva e contributiva nei riguardi dei suoi dipendenti e della stazione appaltante. Osserva perciò che per tale aspetto l’elemento letterale sarebbe pacifico e confortato anche da quello sistematico attraverso l’esame di atti tra loro correlati e reciprocamente richiamati. Evidenzia che tali questioni erano state tutte ritualmente sollevate nell’appello dove si era censurata l’interpretazione della clausola adottata dal Tribunale che aveva appunto ritenuto irrilevante il contratto di appalto. 4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, sono denunciati di nuovo due distinti profili: A) in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., l’omesso esame di circostanze decisive connesse alla polizza stipulata da Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (polizza n. 2011/07/6058323) a copertura del medesimo rischio che secondo l'interpretazione della sentenza costituirebbe oggetto della copertura assicurativa della precedente polizza fideiussoria intercorsa tra le stesse parti (la n. 2011/13/3065211). B) Con riguardo all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 437 c.p.c. in materia di ammissione di nuovi documenti in appello con riferimento alla polizza n. 2011/07/6058323 e all'idoneità del documento a determinare una diversa valutazione dei fatti e dell’interpretazione da dare all'obbligo assunto con la polizza tenuto conto della necessità di interpretare complessivamente l'atto secondo buona fede. Rammenta che la polizza prodotta tardivamente in appello aveva ad oggetto il rischio diverso della responsabilità civile verso prestatori di lavoro e non era stata prodotta in primo grado perché era stata ritenuta superflua in relazione all'oggetto del giudizio, non dubitandosi della chiarezza interpretativa dell'atto sottoposto al giudice. Proprio l'interpretazione data dal Tribunale avevareso necessario allegare l'ulteriore documento a chiarimento e conferma dell'interpretazione corretta proposta, anche alla luce dei criteri interpretativi della buona fede e del comportamento complessivo tenuto dalle parti. Sostiene che il documento, per lo spessore contenutistico che lo connota, era idoneo a mutare l'esito del giudizio fornendo un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale e pertanto avrebbe dovuto essere ritenuto ammissibile. 5. Tanto premesso, ritiene il Collegio che ilricorso non possa essere accolto per le ragioni che di seguito si espongono. 5.1. Da un canto la censura di vizio di motivazione di cui al primo motivo è preclusa ai sensi dell’art. 348 ter comma 5 c.p.c. ratione temporis applicabile al presente giudizio.Nell'ipotesi di "doppia conforme" prevista dal quinto comma dell'art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art.360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.5528/2014), adempimento non svolto. Va invero ripetuto che ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2,le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello che, come il presente, siano stati introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto (id est, ai giudizi di appello introdotti dal giorno 11 settembre 2012). Ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012). 5.2. Con riguardo poi alla denunciata violazione e falsa applicazionedelle norme in materia di interpretazione dei contratti (art. 1362 e ss.) in relazione al contratto di garanzia fideiussoria ed alla necessità di tenere conto, nel ricostruire la volontà delle parti, del suo collegamento testuale e funzionale col contratto di appalto e dei principi di buona fede che devono comunque sorreggere l’interpretazione della clausola che deve anche essere ragionevole, si osserva che la censura non intercetta il percorso logico ed argomentativo del giudice di appello. 5.3. La sentenza impugnata, infatti, da un canto ha dato atto del fatto che la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il contratto di appalto, ed in particolare il suo art. 12, non potevano essere utilizzati per interpretare il contenuto della garanziafideiussoria trattandosi di clausole convenute tra parti diverse ed ha sottolineato che tale affermazione non era stata specificatamente impugnata dalla società ricorrente. In sostanza il giudice di primo grado nell’interpretare il contratto di garanzia si era fatto carico dell’esistenza di clausole del contratto di appalto che ne imponevano l’adozione ma aveva ritenuto che tale obbligo, intercorso tra parti diverse, non potesse refluire sull’interpretazione del contenuto del contratto di garanzia essendo stato assunto tra soggetti che non erano gli stessi che lo avevano poi concluso. 5.4. Con il motivo di ricorso si insiste nel ritenere che la fonte del contratto di garanzia stipulato a favore del terzo, oggi ricorrente, era da ricercare proprio nel contratto di appalto ma non si contrasta l’affermazione del giudice di appello che, drasticamente, ha escluso che la statuizione di primo grado fosse stata per l’aspetto descritto impugnata. 5.5. Quanto alla ricostruzione operata dal giudice di appello del contenuto della garanzia, nel rammentare che in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Cass. 22/06/2017 n. 15471), nello specifico va evidenziato che l’interpretazione data alla clausola tiene conto sia di aspetti letterali della stessa laddove evidenzia che solo con l’aggiunta di espressioni che la clausola non contiene (oltre che) si può eventualmente addivenire all’interpretazione sollecitata; sia di aspetti sistematici poiché spiega, senza violare i canoni interpretativi denunciati, che le parti contraenti ben potevano stipulare una clausola che fossediretta a garantire la corretta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto e non anche l'obbligazione solidale di cui all'art. 29 del d. lgs. n. 276 del 2003 essendo la clausola del contratto di appalto non vincolante per la parte (la compagniaassicurativa) che era terza rispetto a quel contratto. D’altronde questa Corte ha affermato che nell’interpretare un contratto ed identificare la comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. (che fa riferimento al comportamento dei contraenti), non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere non potendo questi avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti, né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata laloro volontà ( Cass. 07/06/2022 n. 18283 ma già Cass. n. 4914 del 04/05/1991). 5.6. Del pari non può essere accolto il secondo motivo di ricorso. Va rammentato che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello, previsto dall'art. 437, comma2, c.p.c. non attiene al merito della decisione, ma al rito e la corrispondente questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte. Ne consegue che la censura, veicolata come violazione di legge, si palesa già in sé inammissibile poiché non è stato denunciato un error in procedendo rispetto al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed è quindi autorizzata ad esaminare il contenuto degli atti ed a verificare se si trattasse di prova indispensabile. 5.7. Peraltro, la Corte di Appello ha ritenuto in radice inammissibile la deduzione che i rischi assicurati con le due polizze erano diversi e che solo la seconda aveva ad oggetto la responsabilità civile mentre l’altra invece copriva con la fideiussione il caso in cui l’appaltatrice non avesse adempiuto alle sue obbligazioni nei confronti dei lavoratori. Così facendo il giudice di secondo grado ha correttamente escluso l’ammissibilità deldocumento che era volto ad accertare fatti mai prima dedotti in giudizio. 5.8. La conferma della sentenza per tale aspetto rende superfluo l’esame della censura con la quale si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo alla lettera A). 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte costituita che si liquidano in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie, oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto del