Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05001/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e in merito al trattamento sanzionatorio sono, oltre che generici (non si confrontano con le ragioni della decisione), riproduttivi di identiche censure avendo la Corte territoriale smentito che il ricorrente intendesse costituirsi all'atto dell'accertamento avvenuto in flagranza (allorché tentava di rientrare frettolosamente in casa per eludere il controllo) e che la pena era stata comunque determinata partendo dal minimo della pena base e che la pena, pertanto, fosse congrua anche in ragione delle riconosciute circostanze generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi con cui con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. e in merito al trattamento sanzionatorio sono, oltre che generici (non si confrontano con le ragioni della decisione), riproduttivi di identiche censure avendo la Corte territoriale smentito che il ricorrente intendesse costituirsi all'atto dell'accertamento avvenuto in flagranza (allorché tentava di rientrare frettolosamente in casa per eludere il controllo) e che la pena era stata comunque determinata partendo dal minimo della pena base e che la pena, pertanto, fosse congrua anche in ragione delle riconosciute circostanze generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/