CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19937/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 avverso la sentenza n. 450/2020 della CORTE D'APPELLO di2049 TORINO, depositata il 12/11/2020 R.G.N. 5/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino,accogliendo il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della CroceRossa (ESACRI) in LCA avverso la sentenza del Tribunale di Torino del8/10/2019, rigettava le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12209/20212. L’attore aveva premesso: di aver prestato servizio nel Corpo MNuimlietrao rseez ionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026della [OSCURATO:PERSONA], in base a ripetuti richiami ex art. 1668 delData pubblicazione 15/06/2026d.lgs. n.66/2010, dal 1/8/2000 al 1/1/2017; di essere quindi entrato afar parte, in quanto “richiamato”, e a seguito di selezione, del“contingente” previsto dall’art.5, comma 6, del d.lgs. n.178/2012, conil grado di [OSCURATO:PERSONA]; di essere poi, dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], transitatonei ruoli del personale civile di ESACRI; che infine, a seguito diprocedura di mobilità del personale della CRI, era stato assegnato, dal3/4/2018, alla [OSCURATO:PERSONA] dei VV.FF. del Piemonte. AvevaLamentato che il suo transito nel ruolo civile di ESACRI fosse avvenutonella posizione B2 del [OSCURATO:PERSONA] come Tecnico, secondo il criterio di“prossimità” del trattamento economico posto dal DPCM 25/3/2016,senza riconoscimento dell’anzianità pregressa ed assegno ad personamriassorbibile secondo l’art.5, comma 5, del d.lgs. n. 178 cit., beneficiinvece riconosciuti al personale «già in servizio continuativo per effettodi provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato». Aveva chiestoil reinquadramento in B3 con riconoscimento dell’anzianità pregressa,con «diritto alla corresponsione» delle differenze retributive edell’assegno personale.3. Il Tribunale aveva integralmente accolto il ricorso perché (in sintesi):l’assegno ad personam riassorbibile, originariamente previstodall’art.5, comma 5, del d.lgs. cit. solo per il personale “continuativo”,era stato espressamente esteso, da parte del relativo art.6, comma 6,a tutto il personale del “contingente” senza distinguere tra personale“continuativo” e personale “richiamato”.4. ESACRI aveva proposto appello assumendo che (in sintesi): ilpersonale del [OSCURATO:PERSONA] della CRI “richiamato” inservizio a mezzo di atti di precetto (ordine/comando) svolgeva di voltain volta un servizio temporaneo legato ad esigenze momentanee etransitorie, non assimilabile ad un rapporto di lavoro; la situazione diprecarietà di tale tipologia di personale era stata “risolta” dall’art.7 deld.l. n. 192/2014, conv. in legge n.11/2015, che, introducendo nel d.lgs.Numero registro generale 12209/2021n. 178/2012 un comma 6 bis all’art.5, aveva previsto cheN umneerol sleez ionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026procedure di selezione del “contingente” di 300 posti previsto dal quintoData pubblicazione 15/06/2026comma la metà dei posti fosse riservata al personale di cui all’art.6,comma 9, terzo periodo del decreto; tuttavia l’art. 5, comma 5 deldecreto, nel prevedere che il personale «in servizio continuativo pereffetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato»transitasse in un ruolo ad esaurimento del personale civile della CRImantenendo, tramite un assegno ad personam, il trattamentoeconomico in godimento, si riferiva solo al personale “continuativo”,come si ricavava anche dall’espressa riserva operata nell’apertura delcomma 6 dell’articolo 5, mentre la predetta regola non potevaapplicarsi ai “richiamati” in forza del richiamo operato all’art.5, comma5 da parte dell’art.6, comma 6, non trattandosi di rapporto di lavorodipendente e non essendoci, quindi, un trattamento economico damantenere.5. La Corte di Appello accoglieva il gravame perché (in sintesi):dall’art.5, comma 5 risultava che il personale “continuativo” del CorpoMilitare già in servizio era transitato, dal 21/7/2016, data di entrata invigore del DPCM 25/3/2016, previo congedo, e con successione nelmedesimo rapporto, senza liquidazione del TFS, in un ruolo adesaurimento del personale civile della CRI, con diritto al mantenimentodel trattamento economico in godimento; si era altresì previsto,all’art.5, comma 6, che a tale personale andasse ad aggiungersi uncontingente di massimo 300 unità da selezionarsi per titoli, sianell’ambito del personale “continuativo” che di quello “richiamato”; ilrelativo comma 6 bis, poi aggiunto dal d.l. n. 192/2014, aveva poiprevisto che la metà di detti posti fosse riservata a personale “exrichiamato”; tale personale trasmigrò separatamente, secondo l’art.5,comma 6 del decreto, il 1/10/2017, secondo quanto previsto da DPCM9/6/2017.Orbene, sebbene in forza dell’art.5, comma 6, ultimo periodo, ilpersonale assunto dal “contingente” formalmente rientrasse nellaNumero registro generale 12209/2021previsione dell’art.6, comma 6, secondo il quale al personale cNiuvmielreo seez ionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026militare della CRI, assunto da altra amministrazione, spettava l’assegnoData pubblicazione 15/06/2026ad personam di cui all’art.5, comma 5, terzo periodo, tale regola nonpoteva essere applicata ai “richiamati”, perché: a) tale regola siapplicava, al momento in cui introdotta, solo ai “continuativi” a tempoindeterminato transitati automaticamente; b) ciò traeva ratio dallasuccessione nel rapporto, inesistente nell’altro caso, per i “richiamati”,che non avevano un rapporto di lavoro; c) non poteva argomentarsidiversamente in base al fatto che l’art.5, comma 6 rimandasseindistintamente all’articolo 6, perché il relativo comma 1, nel prevederei DPCM di equiparazione, non prevedeva in via generalizzatal’attribuzione di assegni ad personam; né ciò era previsto dal relativocomma 6, posto che tale disposizione si riferiva all’art.5, comma 5, equindi al personale trasmigrato per mobilità. In buona sostanza, lalegge distingueva tra il personale continuativo, anche se assunto dal“contingente”, al quale solo aveva inteso riservare il beneficio, inquanto già in servizio a tempo indeterminato; ed il personale “exrichiamato”, al quale il beneficio non spettava, non avendo fondamentol’assunto attoreo basato sul rilievo che «L'unitarietà del contingentenon consente... trattamenti differenziati dei soggetti che locompongono»6. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] con attoaffidato ad unico, ancorché articolato, motivo.7. ESACRI è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo comma dell’art.360c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 5, commi 5 e 6, e 6,comma 6, del d.lgs n.178/2012; dell’art. 1780 del d.lgs. n.66/2010, edell’art. 3 della Costituzione; nonché, in relazione al n.5 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., “omesso esame di documento determinato”e “omessa motivazione su punto decisivo”.Numero registro generale 12209/2021Si contesta la distinzione di regime operata tra le due categNourmieer o dseiz ionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026assunti da “contingente”, posto che l’art. 5, comma 6 del decreto liData pubblicazione 15/06/2026considera e disciplina unitariamente, come unitario era stato il transito,e comune la destinazione alla mobilità, come palesato dal rinvio dell’art.5, comma 6, in coda, all’art. 6.Se ne lamenta il carattere ingiustificato ai sensi dell’art. 3 Cost. e deiprincìpi generali in materia di passaggio da una amministrazione adun’altra, previsti anche, in tema di passaggi interni all’Amministrazionemilitare, dall’art. 1780 del d.lgs. n.66/2010, trattandosi di personaleomogeneo.Si rimarca che l’art.6, comma 6, richiamava indistintamente l’art.5,comma 5, terzo periodo, e che ciò contraddirebbe l’assunto per cui taledisposizione si riferirebbe alla mobilità successiva; tanto più che perquesta la salvaguardia del trattamento economico in godimento era giàprevista per lo specifico caso di specie dal DPCM 14 settembre 2015;che la riserva del 50% dei posti introdotta per il personale “richiamato”mirava a stabilizzare precari di lunga data (in servizio da 10 anni).Ancora, si lamenta omessa considerazione del parere del Ministero dellaDifesa del 23/5/2017 che addita ad irrilevanza i 150 posti riservati, edafferma che i riservisti non sarebbero esclusi dalla tutela.Infine, si lamenta l’omessa considerazione del fatto che anche i“richiamati” avevano dovuto superare una selezione pubblica, ed ancheper questo erano da equiparare.2. Il ricorso è infondato.3. La questione di diritto sollevata dal motivo (quella di omesso esameè manifestamente inammissibile per difetto di decisività dei fattirappresentati in quanto ininfluenti sul dato normativo) è già venutaall’esame di questa Corte, seppure in termini di argomento adabundantiam, con la sentenza n. 30419/2024, poi seguita dallesentenze nn. 30440/2024, 30569/2024, 30709/2024, che hannounivocamente affermato che «dall’esegesi letterale degli artt. 5 e 6 deld.lgs. 178 del 2012, nella versione applicabile ratione temporis, emergeNumero registro generale 12209/2021che l’assegno ad personam è previsto unicamente per il «personNaulmee rdo seelz ionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026Corpo militare costituito dalle unità già in servizio a tempoData pubblicazione 15/06/2026indeterminato» cui è dedicato il comma 5 dell’art. 5, come risultachiaramente dalla locuzione utilizzata nell’incipit del terzo periodo delmedesimo comma 5, secondo cui «Al predetto personale continua adessere corrisposta la differenza tra il trattamento economico ingodimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio aventenatura fissa e continuativa, e il trattamento del corrispondentepersonale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile incaso di adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti deltrattamento economico determinati dalla contrattazione collettivacorrelati ad obiettivi». Né può accedersi alla tesi secondo cui anche ic.dd. richiamati avrebbero diritto all’assegno in virtù del disposto di cuial comma 6 del successivo art. 6, secondo cui «Al personale civile emilitare della CRI e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5,comma 5, terzo periodo.». Infatti, se in questo caso l’accezioneutilizzata è sicuramente ampia ed intesa a ricomprendere in generale ilpersonale militare della CRI - e, quindi, anche i c.dd. richiamati -nondimeno, il tenore letterale della norma, che espressamente fariferimento al personale «assunto da altre amministrazioni» el’interpretazione sistematica, che colloca la disposizione in commentonell’ambito dell’articolo dedicato alla destinazione del personale dellaCRI e quindi dell’Ente facendo ricorso anche alla mobilità, depongonounivocamente nel senso che il predetto comma 6 intenda riferirsi nongià al passaggio alla CRI – e quindi all’ESaCRI – bensì al successivopassaggio ad altra amministrazione in virtù di mobilità, comecorrettamente ritenuto dalla Corte d’appello».4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità a tali precedenti, non offrendo ilricorso argomenti idonei ad una riconsiderazione, nemmeno sotto ilprofilo della illegittimità della disparità di trattamento, nonspecificamente coltivato in rapporto al solo profilo potenzialmenteNumero registro generale 12209/2021problematico, dato dalla compatibilità con il principio dNiu menroo snez ionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, in relazione al fattoData pubblicazione 15/06/2026che la Corte di Giustizia UE (25 gennaio 2024, C-389/22), emessa aseguito di rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato in ordinealla posizione del personale militare in servizio non continuativo pressola [OSCURATO:PERSONA] in quanto richiamato ai sensi dell’art. 1668 delcodice dell’ordinamento militare, ha affermato che «spetta al giudicedel rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimentoprincipale e a interpretare la normativa nazionale, esaminare in chemisura il rapporto instaurato fra i membri del personale del Corpomilitare della [OSCURATO:PERSONA] italiana chiamati a svolgere un serviziotemporaneo e quest’ultima sia, per sua natura, analogo o meno a unrapporto di lavoro che lega un datore di lavoro a un dipendente».Ed invero, la sentenza impugnata ha espressamente negato che ilrapporto in questione avesse natura di lavoro subordinato, rimarcandoulteriormente la diversità di inquadramento e regime giuridico tra ledue categorie di personale, e tale statuizione non forma oggetto dicensura specifica.5. Non occorre statuire sulle spese, essendo Esacri rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 12209/2021Numero sezionale 2049/2026Numero di raccolta generale 19937/2026Data pubblicazione 15/06/2026