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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 13533/2022

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e 5 5 3 3 ORDINANZA sul ricorso 26982-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]-IIA per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 2179/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 8/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 24968/2015, ha così riassunto, per quanto ancora rileva, il giudizio: - "[OSCURATO:PERSONA] citò, con atto notificato il 19 aprile 2003, innanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo sottostante il proprio, esponendo che il confine era 3*- costituito da un canale di scolo non più in uso; al fine di dirimere incertezze circa l'andamento della linea confinarla, tra le parti era intervenuta una convenzione avente ad oggetto le condizioni e le modalità per l'edificazione di un muro di contenimento in calcestruzzo; costruito detto manufatto erano però rimaste le incertezze circa l'andamento del confine. - Poste tali premesse l'attore, assumendo di aver interesse a trascrivere la scrittura privata anzidetta, chiese che venisse giudizialmente accertata la genuinità della sottoscrizione della vicina sull'anzidetto atto. - [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, riconobbe come propria la firma apposta ma eccepì l'inadempimento di controparte rispetto agli obblighi pattuiti, assumendo che il muro avrebbe avuto un'altezza superiore a quella convenuta e che il confine non avrebbe rispettato i capisaldi in precedenza concordati; sostenne poi che il fabbricato costruito dall'attore non avrebbe rispettato le distanze indicate nel [OSCURATO:PERSONA] ... del Comune di Valgíoie, rispetto sia ai confini sia ad un proprio locale, adibito a ricovero di attrezzi e pollaio. - Concluse pertanto perché il negozio fosse risolto e affinché fosse ordinata la rimozione della costruzione dell'attore. - Espletata una consulenza tecnica per la verifica dell'osservanza delle distanze previste dalle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione ... del P.R.G. ... l'adito Tribunale: accertò l'autografia della sottoscrizione della convenuta; respinse la domanda riconvenzionale di risoluzione dell'accordo e accolse quella relativa al mancato rispetto delle distanze, con conseguente ordine di rimozione delle porzioni di manufatto edificate a distanza non regolamentare, rispetto alla piccola costruzione posta sul fondo della convenuta. - Ritenne al riguardo il primo giudicante, in difformità rispetto alle conclusioni del consulente tecnico, che le distanze Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 dovessero essere calcolate indipendentemente dal dislivello tra i fondi - che era tale che il tetto del piccolo ripostiglio della convenuta si trovava a livello inferiore del piano interrato del fabbricato dell'attore - ; statuì inoltre che le norme tecniche del piano regolatore in merito alle distanze dovessero essere applicate non solo per impedire il formarsi di intercapedini dannose, bensì per conformare il territorio e per curare il suo sviluppo urbanistico, anche in ragione del rischio sismico; al fine di individuare la costruzione da arretrare il primo giudicante prese in considerazione non solo il pilastro che sorreggeva il portico dell'attore ma anche - in difformità anche in questo delle conclusioni dell'ausiliare - il muro di cemento armato posto al di sotto dell'edificio e delimitante una rampa di accesso veicolare, in ragione del fatto che esso stava anche a delimitare una intercapedine in parte vuota e quindi da assimilare, per quella parte, ad un muro di fabbrica. - Il soccombente Maritano propose appello censurando ... la mancata considerazione della minima entità della infrazione delle distanze (pochi centimetri), tale da non comportare alcun danno economicamente apprezzabile; fece valere ... la non applicabilità delle norme urbanistiche richiamate in sentenza, in quanto le stesse avrebbero disciplinato le distanze tra pareti finestrate di edifici antistanti; pose infine in rilievo che, dopo la decisione di primo grado, aveva riempito totalmente la intercapedine, trasformando il ritenuto muro di fabbrica in un muro di contenimento. - Nella resistenza della Maritano, la Corte di Appello di Torino statuì la infondatezza ... della riproposta tesi del calcolo delle distanze solo in caso di edifici fronteggiantisi...; conferì peraltro decisivo rilievo alla diversità delle costruzioni delle parti: quella dell'appellante costituita da una villetta ad uso abitazione e quella dell'appellata da un pollaio di pochissimi metri quadrati; ne Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 concluse che, stante la ratio della normativa regolamentare, la stessa non avrebbe potuto esser considerata violata, non integrando "un'apprezzabile menomazione dell'assetto urbanistico e dello sviluppo armonioso del territorio"; quanto infine al muro di cemento armato, come visto, delimitante una rampa carrabile di accesso e, allo stesso tempo, avente la funzione di contenimento della spinta del terreno in declivio, rilevò che esso era inferiore a tre metri di altezza e che non avrebbe potuto creare intercapedini dannose, sia per la posizione rispetto al sottostante muro di confine sia per la distanza dal piccolo fabbricato della Maritano. - Per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ... - [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di quattro motivi".

1.2. La Corte, dopo aver evidenziato che la ricorrente principale, con il primo motivo, aveva denunciato "... il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, pronunciando su un motivo - attinente alla idoneità della violazione sulle distanze ad incidere sull'armonioso sviluppo del territorio", ha ritenuto la sussistenza del vizio invocato perché la corte d'appello, esaminando i profili di censura contenuti nei motivi 3 e 4 dell'allora appellante (e cioè [OSCURATO:PERSONA]), ne aveva riconosciuto, da un lato, l'infondatezza e, dall'altro, la fondatezza "... sia pure sotto profili diversi ..." rispetto ai motivi d'appello "non percependo però che siffatto argomentare conteneva in sé ... una patente violazione della corrispondenza tra decisione e motivi della impugnazione".

1.3. La Corte, quindi, ha esaminato il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] ed ha, tra l'altro, ritenuto che: - "... con il secondo profilo viene nuovamente sindacata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del PRG ed è Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 denunciata l'esistenza di un triplice vizio di motivazione, laddove la Corte distrettuale ebbe a disattendere il motivo di appello dell'attuale contro ricorrente, teso a contestare che il calcolo delle distanze tra edifici posti in fondi a dislivello (di cui uno sotto il piano di campagna del sovrastante) si dovesse operare per proiezioni in verticale delle sagome degli edifici...; - il motivo è infondato perché la interpretazione della norma regolamentare è stata congruamente motivata e la stessa non si appalesa in alcun modo contraddittoria rispetto alla disposizione dello strumento urbanistico, che con l'espressione della misura ortogonale alle pareti presuppone la collocazione ordinaria di edifici frontistanti al medesimo livello ed è diretta a scongiurare il calcolo - pure possibile - delle distanze laddove gli edifici non si fronteggino, pur essendo sul medesimo livello (c.d. metodo circolare) ...".

1.4. La Corte ha, pertanto, accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i rimanenti, ed ha, invece, rigettato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla corte d'appello di Torino anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 24/2/2016, ha riassunto il giudizio in sede di rinvio chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla convenuta.

2.2. L'attore, in particolare, ha dedotto che la distanza di dieci metri tra edifici antistanti, così come previsto dall'art. 9 del d.m. 144 del 1968, si deve applicare solo in presenza di pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che si fronteggiano, laddove, nel caso in esame, non vi sono pareti finestrate ed anzi il tetto del pollaio era ad una quota inferiore rispetto al livello del piano interrato senza che vi fosse, pertanto, alcuna possibilità di creazione di intercapedini nocive tra gli edifici.

Secondo l'attore, Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbrdio_2022,...N infatti, l'interpretazione data dalla corte d'appello dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione in merito alle distanze tra edifici, era del tutto corretta.

2.3. L'attore, poi, per ciò che riguarda il muro realizzato a delimitazione del terreno dove sorge la villetta, ha evidenziato che si tratta non di una costruzione ma di un semplice muro di contenimento edificato solo per evitare smottamenti lì dove esisteva in dislivello naturale, rilevando, quindi, l'irrilevanza di tale manufatto al fine del computo delle distanza dal confine.

2.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio chiedendo, tra l'altro, la conferma della sentenza di primo grado.

2.5. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha, per quanto ancora rileva, rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza di primo grado che ha, per l'effetto, confermato nella parte in cui il tribunale aveva disposto l'arretramento dell'edificio eretto dall'attore.

2.6. La corte, in particolare, escluso ogni rilievo alle "valutazioni" all'epoca svolte dalla stessa nella pronuncia poi cassata, sulle quali insiste l'attore in riassunzione, poiché "ritenute prive di fondamento dalla Corte di Cassazione" nella sentenza sopra indicata, ha ritenuto, innanzitutto, l'infondatezza del primo motivo invocato dall'attore circa l'assenza di pareti di edifici contrapposti che si fronteggiano.

La corte, sul punto, ha rilevato che, in caso di edifici posti su piani diversi, e cioè a dislivello, le distanze devono essere calcolate seguendo il prolungamento ideale dei lati degli edifici, per cui (respinta l'istanza istruttoria con la quale l'attore aveva chiesto, attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare quale fosse il livello del mappale n. 66, di sua proprietà, rispetto al mappale n. 68, di proprietà della convenuta) ha ritenuto che, in definitiva, fosse corretta l'interpretazione data dal primo giudice circa gli artt. 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 Regolatore del Comune di Valgioie in merito alla necessità di una distanza di almeno dieci metri tra fabbricati e di cinque metri dal confine.

2.7. La corte ha ritenuto, poi, infondato anche il secondo motivo articolato dall'appellante, e cioè che il muro da lui realizzato non costituiva un manufatto tenuto a rispettare la distanza di cinque metri dal confine del fondo altrui trattandosi di un semplice muro di contenimento del terreno posto che i fondi di proprietà delle parti presentavano un dislivello naturale.

Il muro di cemento armato realizzato dall'attore, ha osservato la corte d'appello, non può, al contrario, essere definito come un muro di contenimento del naturale declivio della collina senza alcuna apprezzabile menomazione dell'assetto urbanistico.

Si tratta, invece, così come è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, di un muro di altezza notevole, anche se inferiore a tre metri, che "è stato artificialmente creato e delimita un'intercapedine di centimetri 80 all'interno della quale è posto del terreno per centimetri 60 di profondità".

Tale muro deve essere, pertanto, qualificato come una "costruzione" in quanto destinato a creare "un manufatto artificiale" per cui la distanza del medesimo dal confine altrui deve essere, secondo le norme regolamentari del Comune, di cinque metri laddove, al contrario, nel caso in esame, tale distanza, così come emerge dalla relazione della consulenza tecnica d'ufficio, risulta essere stata palesemente violata.

2.8. La corte, in definitiva, ha ritenuto che la domanda della convenuta doveva essere accolta, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva disposto l'arretramento (e non l'integrale demolizione) dell'edificio realizzato dall'attore.

2.9. La corte, infine, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e la prevalente vittoria della parte convenuta, ha ritenuto Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 che: - le spese processuali dovevano essere poste a carico dell'attore per il giudizio d'appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio "previa compensazione delle misura di un terzo in considerazione della soccombenza di parte convenuta su parte delle domande proposte"; - le spese del giudizio di primo grado, invece, dovevano essere integralmente compensate tra le parti, come la sentenza del tribunale aveva disposto senza che la stessa fosse stata oggetto di gravame sul punto; - le spese della consulenza tecnica, infine, dovevano gravare in via definitiva per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell'attore.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/11/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 16/10/2017.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 22/12/2017 nel quale ha chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 30, c.p.c. ed ha, a sua volta, proposto, per un motivo, ricorso incidentale rispetto al quale il ricorrente principale si è difeso con controricorso notificato in data 9/1/2018.

3.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 c.c., 17 della

I. n. 765 del 1967, 1 del d.m. n. 1444 del 1968 e 33 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Valgioie deliberate il 6/7/1987 e approvate dalla Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 52 del 1992, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'edificio realizzato dall'attore era tenuto a rispettare una distanza di almeno dieci metri dal fabbricato "A" realizzato in prevenzione dalla convenuta.

Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022

4.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, nel caso in esame, tra i due fondi, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, esiste un dislivello tale che la copertura del fabbricato realizzato dalla convenuta si trova ad una quota più bassa del piano interrato del fabbricato del convenuto e che le norme sulle distanze si applicano, al contrario, soltanto agli edifici che si fronteggiano, anche in minima parte, così come, del resto, stabilito dall'art. 33 delle norme tecniche d'attuazione, il quale, infatti, come confermato dall'art. 34 delle stesse norme, stabilisce che la distanza di dieci metri tra le costruzioni dev'essere osservata unicamente nel caso in cui vi siano pareti, anche non finestrate, che si fronteggino.

5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 c.c., 17 della

I. n. 765 del 1967, 1 del d.m. n. 1444 del 1968 e 34 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Valgioie deliberate il 6/7/1987 e approvate dalla Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 52 del 1992, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto il muro realizzato dall'attore era tenuto a rispettare la distanza di almeno cinque metri dal confine.

5.2. Così opinando, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, nel caso in esame, prima dell'edificazione dello stabile da parte dell'attore, tra i due fondi esisteva un dislivello naturale solo parzialmente eliminato dal muro e che deve, pertanto, escludersi che il muro di cemento armato realizzato dall'attore possa essere considerato come una costruzione ai fini del rispetto della distanza dal confine, trattandosi, al contrario, come accertato dal consulente tecnico Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 d'ufficio, di un semplice muro di contenimento del terreno di altezza inferiore a tre metri.

6.1. I motivi sono infondati.

6.2. Premesso che, in tema di appello, la mancata impugnazione (o, come nel caso in esame, il rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso) una o più affermazioni contenute nella sentenza dà luogo alla formazione del giudicato interno tutte le volte in cui le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 24358 del 2018; Cass. n. 21566 del 2017; Cass. n. 40276 del 2021), rileva la Corte come, nel caso in esame, sia incontestatamente emerso che: - "il primo giudicante ... [ha ritenuto] che le distanze dovessero essere calcolate indipendentemente dal dislivello tra i fondi ... che era tale che il tetto del piccolo ripostiglio della convenuta si trovava a livello inferiore del piano interrato del fabbricato dell'attore"; - "il soccombente [Rinaldo] Maritano propose appello ... [invocando, tra l'altro] la non applicabilità delle norme urbanistiche richiamate in sentenza, in quanto le stesse avrebbero disciplinato le distanze [solo] tra pareti finestrate di edifici antistanti"; - "... la Corte di Appello di Torino ... statuì la infondatezza ... della riproposta tesi del calcolo delle distanze solo in caso di edifici fronteggiantisi ..."; [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso (incidentale) per la cassazione di tale sentenza lamentando, tra l'altro, "... la violazione o la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del PRG laddove la Corte distrettuale ebbe a disattendere il motivo di appello dell'attuale contro ricorrente, teso a contestare che il calcolo delle distanze tra edifici posti in fondi a dislivello (di cui uno sotto il piano di campagna del sovrastante) ..."; - questa Corte, con la sentenza n. 24968 del Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 2015, ha ritenuto l'infondatezza del motivo sul rilievo che "... la interpretazione della norma regolamentare ... non si appalesa in alcun modo contraddittoria rispetto alla disposizione dello strumento urbanistico, che ... presuppone la collocazione ordinaria di edifici frontistanti al medesimo livello ed è diretta a scongiurare il calcolo - pure possibile - delle distanze laddove gli edifici non si fronteggino, pur essendo sul medesimo livello (c. d. metodo circolare)".

Ora, corretta o meno che sia, tale statuizione, risolvendo in via definitiva Va (principale) questione controversa tra le parti, e cioè l'applicabilità o meno delle distanze previste dalle norme regolamentari agli "edifici posti in fondi a dislivello (di cui uno sotto il piano di campagna del sovrastante)", ha, evidentemente, definitivamente precluso che la stessa questione, nel giudizio proseguito a seguito della cassazione con rinvio, potesse essere diversamente risolta.

6.3. La decisione assunta al riguardo dalla sentenza impugnata risulta, pertanto, giuridicamente corretta: la corte d'appello, infatti, a prescindere dalla eventuale convinzione di potersi liberamente pronunciare sulla questione pur a fronte della preclusione pro iudicato gravante sulla stessa, ha ritenuto che, in caso di edifici posti su piani diversi, e cioè a dislivello, le distanze devono essere calcolate seguendo il prolungamento ideale dei lati degli edifici e che, in definitiva, fosse corretta l'interpretazione data dal tribunale circa gli artt. 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Valgioie in merito alla necessità di rispettare la distanza di almeno dieci metri tra fabbricati e di cinque metri dal confine.

6.4. Quanto, invece, al muro di cemento armato, la Corte rileva che: - il tribunale "al fine di individuare la costruzione da arretrare il primo giudicante prese in considerazione non solo il pilastro che sorreggeva il portico dell'attore ma anche - in difformità anche in questo delle conclusioni dell'ausiliare - il Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 muro di cemento armato posto al di sotto dell'edificio e delimitante una rampa di accesso veicolare, in ragione del fatto che esso stava anche a delimitare una intercapedine in parte vuota e quindi da assimilare, per quella parte, ad un muro di fabbrica"; - "il soccombente Maritano propose appello" deducendo (come emerge dalla sentenza della corte d'appello del 1/9/2010, p. 16) che il muro non doveva rispettare la distanza da confine sul rilievo che i fondi delle parti presentavano un dislivello naturale e che il manufatto assolveva alla funzione di contenimento del terreno e che " ... dopo la decisione di primo grado, aveva riempito totalmente la intercapedine, trasformando il ritenuto muro di fabbrica in un muro di contenimento"; - la corte d'appello, con la citata sentenza, ha ritenuto che la censura, articolata tra i motivi 3 e 4 (v. la sentenza, p. 12 ss. e 16 ss.) fosse fondata sul rilievo che tale muro, "delimitante una rampa carrabile di accesso e, allo stesso tempo, avente la funzione di contenimento della spinta del terreno in declivio, ... era inferiore a tre metri di altezza e che non avrebbe potuto creare intercapedini dannose, sia per la posizione rispetto al sottostante muro di confine sia per la distanza dal piccolo fabbricato della Maritano" e che, in ragione di tali emergenze, il muro in questione, a prescindere dal riempimento ella intercapedine interna, non determinava, per la conformazione dei luoghi e per la presenza del muro di confine, "alcun apprezzabile menomazione dell'assetto urbanistico" (v. la sentenza, p. 19); - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza; - la Corte, con la sentenza 24968 del 2015, ha accolto il ricorso ritenendo, come visto, la sussistenza del vizio di ultrapetizione denunciato dalla ricorrente sul rilievo che la corte d'appello, esaminando i profili di censura contenuti nei motivi 3 e 4 dell'allora appellante (e cioè [OSCURATO:PERSONA]), ne aveva riconosciuto, da un lato, l'infondatezza e, Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 dall'altro, la fondatezza "... sia pure sotto profili diversi ..." rispetto ai motivi d'appello "non percependo però che siffatto argomentare conteneva in sé ... una patente violazione della corrispondenza tra decisione e motivi della impugnazione".

6.5. Escluso (questa volta) ogni vincolo di giudicato interno sulla questione, la sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto, con apprezzamento fattuale insindacabile in questa sede, che il muro di cemento armato realizzato dall'attore non poteva essere definito come un muro di contenimento del naturale declivio della collina, trattandosi, piuttosto, di una "costruzione" che, delimitando "... un'intercapedine di centimetri 80 all'interno della quale è posto del terreno per centimetri 60 di profondità", è ha creato "un manufatto artificiale", e che la distanza del medesimo dal confine altrui doveva, pertanto, essere, secondo le norme regolamentari del Comune, di cinque metri, si è senz'altro attenuta ai principi ripetutamente affermati da questa Corte e, come tale, resiste alle censure svolte dal ricorrente.

In tema di distanze legali, invero, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi come una "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. solo per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento (Cass.n. 145 del 2006; Cass. n. 243 del 1992), configurandosi, per contro, come una vera e propria costruzione se, come accertato in fatto nel caso in esame, lo stesso non è destinato a svolgere tale funzione.

Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento: viceversa, la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (Cass. n. 243 del 1992; Cass. n. 145 del 2006).

7.1. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese del giudizio d'appello, definito con la sentenza poi cassata, e del giudizio di cassazione nonché delle spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado.

La corte d'appello, infatti, ha osservato la controricorrente, così facendo, non ha considerato che, nel caso in esame, la reciproca soccombenza non aveva interessato né il giudizio di legittimità definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 24968 del 2015, né il precedente giudizio d'appello.

La sentenza, del resto, non fa alcun riferimento ai giusti motivi di compensazione, sia pur parziale, delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.

D'altra parte, ha concluso la controricorrente, il tribunale aveva posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo dell'attore e tale statuizione, in difetto d'impugnazione, è passata in giudicato.

7.2. Il motivo è infondato.

La corte d'appello, infatti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente vittoria della parte convenuta, ha ritenuto, per un verso, che le spese processuali maturate per il giudizio d'appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio dovevano essere poste a carico dell'attore "previa compensazione delle misura di Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 un terzo in considerazione della soccombenza di parte convenuta su parte delle domande proposte", e, per altro verso, che (escluse le altre spese del giudizio di primo grado, compensate tra le parti senza che la relativa statuizione sia stata oggetto di gravame) le spese della consulenza tecnica dovevano gravare in via definitiva per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell'attore.

La sentenza impugnata, così facendo, si è senz'altro attenuta ai principi, già affermati da questa Corte, secondo cui il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolato, ed, in particolare, alla luce di tale apprezzamento unitario, che dev'essere ispirato al principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa, può pervenire anche ad una compensazione (totale parziale) delle spese processuali (Cass. n. 19345 del 2014; Cass. n. 2634 del 2007), tra le quali devono essere comprese anche quelle inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio (Cass. n. 17739 del 2016).

8. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, quindi, rigettati.

9. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti.

10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 5 5 3 3 ORDINANZA sul ricorso 26982-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]-IIA per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA n. 2179/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 8/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Questa Corte, con la sentenza n. 24968/2015, ha così riassunto, per quanto ancora rileva, il giudizio: - "[OSCURATO:PERSONA] citò, con atto notificato il 19 aprile 2003, innanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un fondo sottostante il proprio, esponendo che il confine era 3*- costituito da un canale di scolo non più in uso; al fine di dirimere incertezze circa l'andamento della linea confinarla, tra le parti era intervenuta una convenzione avente ad oggetto le condizioni e le modalità per l'edificazione di un muro di contenimento in calcestruzzo; costruito detto manufatto erano però rimaste le incertezze circa l'andamento del confine. - Poste tali premesse l'attore, assumendo di aver interesse a trascrivere la scrittura privata anzidetta, chiese che venisse giudizialmente accertata la genuinità della sottoscrizione della vicina sull'anzidetto atto. - [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi, riconobbe come propria la firma apposta ma eccepì l'inadempimento di controparte rispetto agli obblighi pattuiti, assumendo che il muro avrebbe avuto un'altezza superiore a quella convenuta e che il confine non avrebbe rispettato i capisaldi in precedenza concordati; sostenne poi che il fabbricato costruito dall'attore non avrebbe rispettato le distanze indicate nel [OSCURATO:PERSONA] ... del Comune di Valgíoie, rispetto sia ai confini sia ad un proprio locale, adibito a ricovero di attrezzi e pollaio. - Concluse pertanto perché il negozio fosse risolto e affinché fosse ordinata la rimozione della costruzione dell'attore. - Espletata una consulenza tecnica per la verifica dell'osservanza delle distanze previste dalle [OSCURATO:PERSONA] di Attuazione ... del P.R.G. ... l'adito Tribunale: accertò l'autografia della sottoscrizione della convenuta; respinse la domanda riconvenzionale di risoluzione dell'accordo e accolse quella relativa al mancato rispetto delle distanze, con conseguente ordine di rimozione delle porzioni di manufatto edificate a distanza non regolamentare, rispetto alla piccola costruzione posta sul fondo della convenuta. - Ritenne al riguardo il primo giudicante, in difformità rispetto alle conclusioni del consulente tecnico, che le distanze Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 dovessero essere calcolate indipendentemente dal dislivello tra i fondi - che era tale che il tetto del piccolo ripostiglio della convenuta si trovava a livello inferiore del piano interrato del fabbricato dell'attore - ; statuì inoltre che le norme tecniche del piano regolatore in merito alle distanze dovessero essere applicate non solo per impedire il formarsi di intercapedini dannose, bensì per conformare il territorio e per curare il suo sviluppo urbanistico, anche in ragione del rischio sismico; al fine di individuare la costruzione da arretrare il primo giudicante prese in considerazione non solo il pilastro che sorreggeva il portico dell'attore ma anche - in difformità anche in questo delle conclusioni dell'ausiliare - il muro di cemento armato posto al di sotto dell'edificio e delimitante una rampa di accesso veicolare, in ragione del fatto che esso stava anche a delimitare una intercapedine in parte vuota e quindi da assimilare, per quella parte, ad un muro di fabbrica. - Il soccombente Maritano propose appello censurando ... la mancata considerazione della minima entità della infrazione delle distanze (pochi centimetri), tale da non comportare alcun danno economicamente apprezzabile; fece valere ... la non applicabilità delle norme urbanistiche richiamate in sentenza, in quanto le stesse avrebbero disciplinato le distanze tra pareti finestrate di edifici antistanti; pose infine in rilievo che, dopo la decisione di primo grado, aveva riempito totalmente la intercapedine, trasformando il ritenuto muro di fabbrica in un muro di contenimento. - Nella resistenza della Maritano, la Corte di Appello di Torino statuì la infondatezza ... della riproposta tesi del calcolo delle distanze solo in caso di edifici fronteggiantisi...; conferì peraltro decisivo rilievo alla diversità delle costruzioni delle parti: quella dell'appellante costituita da una villetta ad uso abitazione e quella dell'appellata da un pollaio di pochissimi metri quadrati; ne Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 concluse che, stante la ratio della normativa regolamentare, la stessa non avrebbe potuto esser considerata violata, non integrando "un'apprezzabile menomazione dell'assetto urbanistico e dello sviluppo armonioso del territorio"; quanto infine al muro di cemento armato, come visto, delimitante una rampa carrabile di accesso e, allo stesso tempo, avente la funzione di contenimento della spinta del terreno in declivio, rilevò che esso era inferiore a tre metri di altezza e che non avrebbe potuto creare intercapedini dannose, sia per la posizione rispetto al sottostante muro di confine sia per la distanza dal piccolo fabbricato della Maritano. - Per la cassazione di tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ... - [OSCURATO:PERSONA] ha risposto con controricorso, contenente ricorso incidentale sulla base di quattro motivi". 1.2. La Corte, dopo aver evidenziato che la ricorrente principale, con il primo motivo, aveva denunciato "... il vizio di ultra petizione in cui sarebbe incorsa la Corte di Appello, pronunciando su un motivo - attinente alla idoneità della violazione sulle distanze ad incidere sull'armonioso sviluppo del territorio", ha ritenuto la sussistenza del vizio invocato perché la corte d'appello, esaminando i profili di censura contenuti nei motivi 3 e 4 dell'allora appellante (e cioè [OSCURATO:PERSONA]), ne aveva riconosciuto, da un lato, l'infondatezza e, dall'altro, la fondatezza "... sia pure sotto profili diversi ..." rispetto ai motivi d'appello "non percependo però che siffatto argomentare conteneva in sé ... una patente violazione della corrispondenza tra decisione e motivi della impugnazione". 1.3. La Corte, quindi, ha esaminato il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] ed ha, tra l'altro, ritenuto che: - "... con il secondo profilo viene nuovamente sindacata la violazione o la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del PRG ed è Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 denunciata l'esistenza di un triplice vizio di motivazione, laddove la Corte distrettuale ebbe a disattendere il motivo di appello dell'attuale contro ricorrente, teso a contestare che il calcolo delle distanze tra edifici posti in fondi a dislivello (di cui uno sotto il piano di campagna del sovrastante) si dovesse operare per proiezioni in verticale delle sagome degli edifici...; - il motivo è infondato perché la interpretazione della norma regolamentare è stata congruamente motivata e la stessa non si appalesa in alcun modo contraddittoria rispetto alla disposizione dello strumento urbanistico, che con l'espressione della misura ortogonale alle pareti presuppone la collocazione ordinaria di edifici frontistanti al medesimo livello ed è diretta a scongiurare il calcolo - pure possibile - delle distanze laddove gli edifici non si fronteggino, pur essendo sul medesimo livello (c.d. metodo circolare) ...". 1.4. La Corte ha, pertanto, accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i rimanenti, ed ha, invece, rigettato il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla corte d'appello di Torino anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 24/2/2016, ha riassunto il giudizio in sede di rinvio chiedendo il rigetto delle domande proposte dalla convenuta. 2.2. L'attore, in particolare, ha dedotto che la distanza di dieci metri tra edifici antistanti, così come previsto dall'art. 9 del d.m. 144 del 1968, si deve applicare solo in presenza di pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che si fronteggiano, laddove, nel caso in esame, non vi sono pareti finestrate ed anzi il tetto del pollaio era ad una quota inferiore rispetto al livello del piano interrato senza che vi fosse, pertanto, alcuna possibilità di creazione di intercapedini nocive tra gli edifici. Secondo l'attore, Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbrdio_2022,...N infatti, l'interpretazione data dalla corte d'appello dell'art. 33 delle norme tecniche di attuazione in merito alle distanze tra edifici, era del tutto corretta. 2.3. L'attore, poi, per ciò che riguarda il muro realizzato a delimitazione del terreno dove sorge la villetta, ha evidenziato che si tratta non di una costruzione ma di un semplice muro di contenimento edificato solo per evitare smottamenti lì dove esisteva in dislivello naturale, rilevando, quindi, l'irrilevanza di tale manufatto al fine del computo delle distanza dal confine. 2.4. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio chiedendo, tra l'altro, la conferma della sentenza di primo grado. 2.5. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha, per quanto ancora rileva, rigettato l'appello che [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto avverso la sentenza di primo grado che ha, per l'effetto, confermato nella parte in cui il tribunale aveva disposto l'arretramento dell'edificio eretto dall'attore. 2.6. La corte, in particolare, escluso ogni rilievo alle "valutazioni" all'epoca svolte dalla stessa nella pronuncia poi cassata, sulle quali insiste l'attore in riassunzione, poiché "ritenute prive di fondamento dalla Corte di Cassazione" nella sentenza sopra indicata, ha ritenuto, innanzitutto, l'infondatezza del primo motivo invocato dall'attore circa l'assenza di pareti di edifici contrapposti che si fronteggiano. La corte, sul punto, ha rilevato che, in caso di edifici posti su piani diversi, e cioè a dislivello, le distanze devono essere calcolate seguendo il prolungamento ideale dei lati degli edifici, per cui (respinta l'istanza istruttoria con la quale l'attore aveva chiesto, attraverso un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio, di accertare quale fosse il livello del mappale n. 66, di sua proprietà, rispetto al mappale n. 68, di proprietà della convenuta) ha ritenuto che, in definitiva, fosse corretta l'interpretazione data dal primo giudice circa gli artt. 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 Regolatore del Comune di Valgioie in merito alla necessità di una distanza di almeno dieci metri tra fabbricati e di cinque metri dal confine. 2.7. La corte ha ritenuto, poi, infondato anche il secondo motivo articolato dall'appellante, e cioè che il muro da lui realizzato non costituiva un manufatto tenuto a rispettare la distanza di cinque metri dal confine del fondo altrui trattandosi di un semplice muro di contenimento del terreno posto che i fondi di proprietà delle parti presentavano un dislivello naturale. Il muro di cemento armato realizzato dall'attore, ha osservato la corte d'appello, non può, al contrario, essere definito come un muro di contenimento del naturale declivio della collina senza alcuna apprezzabile menomazione dell'assetto urbanistico. Si tratta, invece, così come è stato accertato dal consulente tecnico d'ufficio, di un muro di altezza notevole, anche se inferiore a tre metri, che "è stato artificialmente creato e delimita un'intercapedine di centimetri 80 all'interno della quale è posto del terreno per centimetri 60 di profondità". Tale muro deve essere, pertanto, qualificato come una "costruzione" in quanto destinato a creare "un manufatto artificiale" per cui la distanza del medesimo dal confine altrui deve essere, secondo le norme regolamentari del Comune, di cinque metri laddove, al contrario, nel caso in esame, tale distanza, così come emerge dalla relazione della consulenza tecnica d'ufficio, risulta essere stata palesemente violata. 2.8. La corte, in definitiva, ha ritenuto che la domanda della convenuta doveva essere accolta, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva disposto l'arretramento (e non l'integrale demolizione) dell'edificio realizzato dall'attore. 2.9. La corte, infine, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e la prevalente vittoria della parte convenuta, ha ritenuto Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 che: - le spese processuali dovevano essere poste a carico dell'attore per il giudizio d'appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio "previa compensazione delle misura di un terzo in considerazione della soccombenza di parte convenuta su parte delle domande proposte"; - le spese del giudizio di primo grado, invece, dovevano essere integralmente compensate tra le parti, come la sentenza del tribunale aveva disposto senza che la stessa fosse stata oggetto di gravame sul punto; - le spese della consulenza tecnica, infine, dovevano gravare in via definitiva per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell'attore. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 13/11/2017, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata il 16/10/2017. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso notificato il 22/12/2017 nel quale ha chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 30, c.p.c. ed ha, a sua volta, proposto, per un motivo, ricorso incidentale rispetto al quale il ricorrente principale si è difeso con controricorso notificato in data 9/1/2018. 3.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 c.c., 17 della I. n. 765 del 1967, 1 del d.m. n. 1444 del 1968 e 33 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Valgioie deliberate il 6/7/1987 e approvate dalla Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 52 del 1992, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'edificio realizzato dall'attore era tenuto a rispettare una distanza di almeno dieci metri dal fabbricato "A" realizzato in prevenzione dalla convenuta. Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 4.2. Così facendo, tuttavia, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, nel caso in esame, tra i due fondi, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, esiste un dislivello tale che la copertura del fabbricato realizzato dalla convenuta si trova ad una quota più bassa del piano interrato del fabbricato del convenuto e che le norme sulle distanze si applicano, al contrario, soltanto agli edifici che si fronteggiano, anche in minima parte, così come, del resto, stabilito dall'art. 33 delle norme tecniche d'attuazione, il quale, infatti, come confermato dall'art. 34 delle stesse norme, stabilisce che la distanza di dieci metri tra le costruzioni dev'essere osservata unicamente nel caso in cui vi siano pareti, anche non finestrate, che si fronteggino. 5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente principale, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 873 c.c., 17 della I. n. 765 del 1967, 1 del d.m. n. 1444 del 1968 e 34 delle norme di attuazione del P.R.G. del Comune di Valgioie deliberate il 6/7/1987 e approvate dalla Giunta regionale del Piemonte con delibera n. 52 del 1992, in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto il muro realizzato dall'attore era tenuto a rispettare la distanza di almeno cinque metri dal confine. 5.2. Così opinando, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d'appello non ha considerato che, nel caso in esame, prima dell'edificazione dello stabile da parte dell'attore, tra i due fondi esisteva un dislivello naturale solo parzialmente eliminato dal muro e che deve, pertanto, escludersi che il muro di cemento armato realizzato dall'attore possa essere considerato come una costruzione ai fini del rispetto della distanza dal confine, trattandosi, al contrario, come accertato dal consulente tecnico Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 d'ufficio, di un semplice muro di contenimento del terreno di altezza inferiore a tre metri. 6.1. I motivi sono infondati. 6.2. Premesso che, in tema di appello, la mancata impugnazione (o, come nel caso in esame, il rigetto del ricorso per cassazione proposto avverso) una o più affermazioni contenute nella sentenza dà luogo alla formazione del giudicato interno tutte le volte in cui le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente (cfr. Cass. n. 24358 del 2018; Cass. n. 21566 del 2017; Cass. n. 40276 del 2021), rileva la Corte come, nel caso in esame, sia incontestatamente emerso che: - "il primo giudicante ... [ha ritenuto] che le distanze dovessero essere calcolate indipendentemente dal dislivello tra i fondi ... che era tale che il tetto del piccolo ripostiglio della convenuta si trovava a livello inferiore del piano interrato del fabbricato dell'attore"; - "il soccombente [Rinaldo] Maritano propose appello ... [invocando, tra l'altro] la non applicabilità delle norme urbanistiche richiamate in sentenza, in quanto le stesse avrebbero disciplinato le distanze [solo] tra pareti finestrate di edifici antistanti"; - "... la Corte di Appello di Torino ... statuì la infondatezza ... della riproposta tesi del calcolo delle distanze solo in caso di edifici fronteggiantisi ..."; [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso (incidentale) per la cassazione di tale sentenza lamentando, tra l'altro, "... la violazione o la falsa applicazione degli artt. 33 e 34 del PRG laddove la Corte distrettuale ebbe a disattendere il motivo di appello dell'attuale contro ricorrente, teso a contestare che il calcolo delle distanze tra edifici posti in fondi a dislivello (di cui uno sotto il piano di campagna del sovrastante) ..."; - questa Corte, con la sentenza n. 24968 del Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 2015, ha ritenuto l'infondatezza del motivo sul rilievo che "... la interpretazione della norma regolamentare ... non si appalesa in alcun modo contraddittoria rispetto alla disposizione dello strumento urbanistico, che ... presuppone la collocazione ordinaria di edifici frontistanti al medesimo livello ed è diretta a scongiurare il calcolo - pure possibile - delle distanze laddove gli edifici non si fronteggino, pur essendo sul medesimo livello (c. d. metodo circolare)". Ora, corretta o meno che sia, tale statuizione, risolvendo in via definitiva Va (principale) questione controversa tra le parti, e cioè l'applicabilità o meno delle distanze previste dalle norme regolamentari agli "edifici posti in fondi a dislivello (di cui uno sotto il piano di campagna del sovrastante)", ha, evidentemente, definitivamente precluso che la stessa questione, nel giudizio proseguito a seguito della cassazione con rinvio, potesse essere diversamente risolta. 6.3. La decisione assunta al riguardo dalla sentenza impugnata risulta, pertanto, giuridicamente corretta: la corte d'appello, infatti, a prescindere dalla eventuale convinzione di potersi liberamente pronunciare sulla questione pur a fronte della preclusione pro iudicato gravante sulla stessa, ha ritenuto che, in caso di edifici posti su piani diversi, e cioè a dislivello, le distanze devono essere calcolate seguendo il prolungamento ideale dei lati degli edifici e che, in definitiva, fosse corretta l'interpretazione data dal tribunale circa gli artt. 33 e 34 delle norme tecniche di attuazione del [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Valgioie in merito alla necessità di rispettare la distanza di almeno dieci metri tra fabbricati e di cinque metri dal confine. 6.4. Quanto, invece, al muro di cemento armato, la Corte rileva che: - il tribunale "al fine di individuare la costruzione da arretrare il primo giudicante prese in considerazione non solo il pilastro che sorreggeva il portico dell'attore ma anche - in difformità anche in questo delle conclusioni dell'ausiliare - il Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 muro di cemento armato posto al di sotto dell'edificio e delimitante una rampa di accesso veicolare, in ragione del fatto che esso stava anche a delimitare una intercapedine in parte vuota e quindi da assimilare, per quella parte, ad un muro di fabbrica"; - "il soccombente Maritano propose appello" deducendo (come emerge dalla sentenza della corte d'appello del 1/9/2010, p. 16) che il muro non doveva rispettare la distanza da confine sul rilievo che i fondi delle parti presentavano un dislivello naturale e che il manufatto assolveva alla funzione di contenimento del terreno e che " ... dopo la decisione di primo grado, aveva riempito totalmente la intercapedine, trasformando il ritenuto muro di fabbrica in un muro di contenimento"; - la corte d'appello, con la citata sentenza, ha ritenuto che la censura, articolata tra i motivi 3 e 4 (v. la sentenza, p. 12 ss. e 16 ss.) fosse fondata sul rilievo che tale muro, "delimitante una rampa carrabile di accesso e, allo stesso tempo, avente la funzione di contenimento della spinta del terreno in declivio, ... era inferiore a tre metri di altezza e che non avrebbe potuto creare intercapedini dannose, sia per la posizione rispetto al sottostante muro di confine sia per la distanza dal piccolo fabbricato della Maritano" e che, in ragione di tali emergenze, il muro in questione, a prescindere dal riempimento ella intercapedine interna, non determinava, per la conformazione dei luoghi e per la presenza del muro di confine, "alcun apprezzabile menomazione dell'assetto urbanistico" (v. la sentenza, p. 19); - [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza; - la Corte, con la sentenza 24968 del 2015, ha accolto il ricorso ritenendo, come visto, la sussistenza del vizio di ultrapetizione denunciato dalla ricorrente sul rilievo che la corte d'appello, esaminando i profili di censura contenuti nei motivi 3 e 4 dell'allora appellante (e cioè [OSCURATO:PERSONA]), ne aveva riconosciuto, da un lato, l'infondatezza e, Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 dall'altro, la fondatezza "... sia pure sotto profili diversi ..." rispetto ai motivi d'appello "non percependo però che siffatto argomentare conteneva in sé ... una patente violazione della corrispondenza tra decisione e motivi della impugnazione". 6.5. Escluso (questa volta) ogni vincolo di giudicato interno sulla questione, la sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto, con apprezzamento fattuale insindacabile in questa sede, che il muro di cemento armato realizzato dall'attore non poteva essere definito come un muro di contenimento del naturale declivio della collina, trattandosi, piuttosto, di una "costruzione" che, delimitando "... un'intercapedine di centimetri 80 all'interno della quale è posto del terreno per centimetri 60 di profondità", è ha creato "un manufatto artificiale", e che la distanza del medesimo dal confine altrui doveva, pertanto, essere, secondo le norme regolamentari del Comune, di cinque metri, si è senz'altro attenuta ai principi ripetutamente affermati da questa Corte e, come tale, resiste alle censure svolte dal ricorrente. In tema di distanze legali, invero, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi come una "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. solo per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento (Cass.n. 145 del 2006; Cass. n. 243 del 1992), configurandosi, per contro, come una vera e propria costruzione se, come accertato in fatto nel caso in esame, lo stesso non è destinato a svolgere tale funzione. Il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi costruzione, agli effetti delle norme sulle distanze, per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento: viceversa, la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico (Cass. n. 243 del 1992; Cass. n. 145 del 2006). 7.1. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, la controricorrente, lamentando la violazione degli artt. 92 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha disposto la compensazione delle spese del giudizio d'appello, definito con la sentenza poi cassata, e del giudizio di cassazione nonché delle spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di primo grado. La corte d'appello, infatti, ha osservato la controricorrente, così facendo, non ha considerato che, nel caso in esame, la reciproca soccombenza non aveva interessato né il giudizio di legittimità definito con la sentenza della Corte di cassazione n. 24968 del 2015, né il precedente giudizio d'appello. La sentenza, del resto, non fa alcun riferimento ai giusti motivi di compensazione, sia pur parziale, delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica d'ufficio. D'altra parte, ha concluso la controricorrente, il tribunale aveva posto le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico esclusivo dell'attore e tale statuizione, in difetto d'impugnazione, è passata in giudicato. 7.2. Il motivo è infondato. La corte d'appello, infatti, in ragione dell'esito complessivo del giudizio e della prevalente vittoria della parte convenuta, ha ritenuto, per un verso, che le spese processuali maturate per il giudizio d'appello, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio dovevano essere poste a carico dell'attore "previa compensazione delle misura di Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 un terzo in considerazione della soccombenza di parte convenuta su parte delle domande proposte", e, per altro verso, che (escluse le altre spese del giudizio di primo grado, compensate tra le parti senza che la relativa statuizione sia stata oggetto di gravame) le spese della consulenza tecnica dovevano gravare in via definitiva per un terzo a carico della convenuta e per due terzi a carico dell'attore. La sentenza impugnata, così facendo, si è senz'altro attenuta ai principi, già affermati da questa Corte, secondo cui il giudice del giudizio di rinvio deve provvedere, anche d'ufficio, alla regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito, a prescindere dai singoli gradi in cui si è articolato, ed, in particolare, alla luce di tale apprezzamento unitario, che dev'essere ispirato al principio della soccombenza da rapportare unitariamente all'esito finale della causa, può pervenire anche ad una compensazione (totale parziale) delle spese processuali (Cass. n. 19345 del 2014; Cass. n. 2634 del 2007), tra le quali devono essere comprese anche quelle inerenti alla consulenza tecnica d'ufficio (Cass. n. 17739 del 2016). 8. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere, quindi, rigettati. 9. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza, sono interamente compensate tra le parti. 10. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ricorrente principale, quanto della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2017 n. 26982 - Sez. 2 - CC del 8 febbraio 2022 La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte tanto del ri
Sentenza Cassazione n. 13533/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris