CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 febbraio 2025
Cassazione n. 38802/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 26/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d’Appello di Napoli ha provveduto su una opposizione contro il rigetto della richiesta, presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di revoca della confisca di un immobile sito in Boscoreale, disposta con sentenza della Corte d’appello di Napoli del 24.2.2014 (irrevocabile il 28.4.2015) di condanna di [OSCURATO:PERSONA] (figlio della [OSCURATO:PERSONA]) per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1 L’originaria richiesta era stata dapprima limitata in relazione al diritto di usufrutto vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] sull’immobile confiscato ed era stata poi integrata con la estensione della revoca della confisca anche in relazione alla quota di nuda proprietà spettante alla [OSCURATO:PERSONA] pari a un terzo. La Corte d’Appello, nel provvedere sulla istanza, aveva premesso che l'immobile era gravato dal diritto di usufrutto riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di successione testamentaria del marito defunto [OSCURATO:PERSONA] e che successivamente la difesa aveva altresì rappresentato che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] poteva essere interpretato nel senso che la successione testamentaria aveva riguardato i soli beni per i quali il de cuius aveva espressamente manifestato la sua volontà, mentre sulla restante parte del patrimonio, nella quale era compreso l'immobile poi confiscato, avrebbe dovuto aprirsi la successione ab intestato, per effetto della quale alla moglie doveva essere riconosciuta la quota di un terzo della proprietà dell'immobile. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto parzialmente l'istanza, disponendo la revoca della confisca limitatamente al diritto di usufrutto. Viceversa, aveva ritenuto diversamente per la nuda proprietà, osservando che dalla documentazione acquisita emergeva che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di legittima e, per il supero a titolo di disponibile, la piena proprietà di un fabbricato di Boscoreale e aveva provveduto per la medesima [OSCURATO:PERSONA] ad un ulteriore lascito a titolo di disponibile dell'usufrutto della restante proprietà, fra cui rientrava l'immobile confiscato. Aperta la successione, il testamento era stato eseguito nel senso che la nuda proprietà dell'immobile confiscato era stato diviso tra i figli (fra cui l’imputato [OSCURATO:PERSONA]) e i nipoti del de cuius, fermo il diritto di usufrutto della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte d’appello aveva ritenuto che a distanza di oltre vent'anni dal testamento, nel corso dei quali la proprietà dell'immobile è stata nel frattempo trasferita con atti notarili, non fosse possibile proporre al giudice penale una diversa lettura della volontà espressa dal de cuius in un testamento che aveva avuto piena esecuzione. La nuova interpretazione della volontà testamentaria non poteva essere demandata al giudice penale, anche perché coinvolgeva gli interessi di altri eredi, laddove [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai ritenuto di adire il giudice civile per far valere i suoi diritti. 1.2 Avverso il provvedimento di rigetto della Corte d’appello, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, osservando in particolare che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] apriva sia la successione legittima sia la successione testamentaria e che l'usufrutto sulla restante proprietà doveva qualificarsi come un legato, mentre invece sulla nuda proprietà avrebbe dovuto aprirsi la successione legittima con la conseguente attribuzione alla moglie di un terzo della stessa. Peraltro, la difesa evidenziava anche che l’azione di rivendica è imprescrittibile e che nessun diritto poteva essere stato usucapito dai coeredi sul bene, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] ne aveva conservato il possesso a titolo di usufruttuaria. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, in quanto, pur non dubitando della possibilità che successione testamentaria e legittima concorrano e che l'attribuzione dell'usufrutto fosse interpretabile come un legato, ha ritenuto che, comunque, la diversa interpretazione del testamento non poteva essere demandata al giudice penale nella fase dell'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] – secondo il giudice dell’esecuzione – avrebbe dovuto dinanzi al giudice civile reclamare nei confronti dei coeredi i beni che riteneva di avere ricevuto, ma non lo ha fatto, e, pertanto, non può essere il giudice dell'esecuzione penale ad attribuirle la quota che eventualmente le spetta dell'eredità del marito. 2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 948 e 1158 cod. civ., in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, 2, 676 cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto che la questione prospettata non potesse essere affrontata in sede penale. Censura che l’ordinanza impugnata abbia reiterato il ragionamento del primo provvedimento di rigetto, con l’ulteriore aggiunta di ritenere irrilevanti le deduzioni della ricorrente relative all'imprescrittibilità dell'azione di rivendica e alla impossibilità di qualsiasi usucapione del bene confiscato. Il ricorso rileva che il testatore, esprimendosi nel modo riportato nel testamento, non ha disposto interamente del proprio patrimonio, ma solo parzialmente. In particolare, con riferimento all'immobile poi confiscato si è limitato ad attribuirne l'usufrutto alla moglie senza disporre della nuda proprietà. Di conseguenza, con riferimento a questa parte del patrimonio occorre integrare la volontà testamentaria con le regole della successione legittima, secondo quanto disposto all'art. 457 cod. civ., a mente del quale si fa luogo alla successione legittima quando manca quella testamentaria. Le regole della successione legittima sono criterio suppletivo di regolamentazione, sia per l'individuazione dei successibili che per la determinazione delle quote, tutte le volte in cui la volontà testamentaria non vi abbia provveduto. Con l'originaria istanza, si concludeva, dunque, nel senso che all'attribuzione di usufrutto dovesse riconoscersi preferibilmente la natura di legato, disposizione a titolo particolare. Ferma restando l'attribuzione dell'usufrutto alla [OSCURATO:PERSONA], la nuda proprietà, pertanto, deve essere distribuita tra tutti gli eredi legittimi secondo le quote previste dall'art. 581 cod. civ., sicché alla [OSCURATO:PERSONA] spetta un terzo della nuda proprietà: in definitiva, deve ritenersi proprietaria per un terzo dell'immobile e usufruttuaria per i restanti due terzi. La Corte d’appello di Napoli, pur non negando la validità della opzione interpretativa della volontà testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto di non poterne trarre le conseguenze in termini di tutela della posizione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’avvenuta esecuzione del testamento in maniera diversa preclude il riconoscimento di tali diritti nella sede penale. Il ragionamento dei giudici dell’esecuzione, secondo la quale il decorso di oltre vent'anni dal testamento non lo renderebbe contestabile davanti al giudice penale, non tiene conto che il proprietario del bene può sempre attivarsi per ottenere la tutela del proprio diritto in sede civile, in quanto l'azione di rivendica è imprescrittibile. Né ha senso il riferimento contenuto nell'ordinanza all'avvenuta esecuzione del testamento, in quanto la circostanza che i coeredi della ricorrente abbiano disposto erroneamente di diritti spettanti alla [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun modo incidere sulla sua posizione giuridica e sul suo diritto a rivendicare il proprio status di erede e i diritti connessi. Né – ancora – assume valenza il fatto che ella non abbia fino ad oggi esercitato azione civile nei confronti dei coeredi. Su questo punto, la Corte d’appello incorre in errore nella parte in cui afferma che il riconoscimento del diritto della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe precluso in sede penale per il mancato esercizio di azioni in sede civile. In questo modo ha confuso due questioni diverse, e cioè quella della tutela della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli altri coeredi, che può essere ancora esercitata in sede civile, e quella della tutela della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello Stato con riferimento alla confisca del bene. La Corte d'appello, invece, avrebbe dovuto, previo riconoscimento della correttezza della lettura del testamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte della ricorrente, dichiarare la illegittimità della confisca, in quanto incidente, oltre che sull’usufrutto, sul diritto di proprietà spettante alla ricorrente. 3. Con requisitoria scritta trasmessa l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto ripropone le medesime doglianze su cui si è già pronunciato il giudice dell’esecuzione in modo congruo e non manifestamente illogico. [OSCURATO:PERSONA] L’ordinanza impugnata deve essere annullata per la mancata estensione del contraddittorio del giudizio di opposizione ai soggetti che risultavano formalmente gli eredi dell’immobile confiscato in sede di cognizione. Nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA], terza rimasta estranea al processo, ha correttamente proposto al giudice dell’esecuzione una istanza di restituzione del bene confiscato con sentenza irrevocabile (cfr. Sez. 3, n. 50363 del 29/10/2019, Zecchi, Rv. 277940 - 01). Il giudice dell’esecuzione, a norma dell’art. 676 cod. proc. pen., ha proceduto senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., ma, in forza di tale ultima disposizione, avrebbe dovuto poi procedere alla notifica all’interessato non istante della sua ordinanza e dell’avviso dell’udienza fissata per decidere sull’opposizione comunque proposta dal terzo istante. A questo proposito, per soggetto “interessato” in caso di decisione sulla confisca di un bene è da intendersi anche chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulti essere formalmente il titolare del bene, pur se soggetto diverso da chi ha presentato l'istanza alla quale è seguita la decisione (Sez. 3, n. 17543 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 275446 – 01, in motivazione). Poiché dalla decisione sull’istanza proposta dal terzo di restituzione del bene confiscato potrebbe derivare un pregiudizio al titolare del bene, si verifica, a seguito di una decisione assoggettata ad opposizione, una situazione analoga a quella disciplinata dall'art. 102 cod. proc. civ. in tema di litisconsorzio necessario (Sez. 1, n. 37050 del 23/3/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667 – 01, in motivazione). Di conseguenza, in caso di opposizione avverso la decisione emessa senza formalità a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l'omesso avviso all'interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (così le già citate Sez. 3, n. 17543 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 275446 – 01; Sez. 1, n. 37050 del 23/3/2018, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 273667 – 01), e ciò per effetto della applicazione estensiva al procedimento di esecuzione delle regole dettate per l'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/9/2015, Hoxha, Rv. 265235-01). Alla luce di quanto sin qui osservato, dunque, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, per un nuovo esame che sia preceduto dall’integrazione del contraddittorio media