CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2018
Cassazione n. 18577/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32918/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MICCO' MAURA, MICCO' MANUELA, MICCO' ROBERTO, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4829/2018 depositata il12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con la quale la società attrice chiese al Tribunale di Civitavecchia la condanna della convenuta, in via principale, all’adempimento del contratto preliminare di vendita con la quale si era obbligata ad acquistare dalla società convenuta un terreno in Fiumicino per il prezzo di € 2.400.000,00; in via subordinata, chiese la restituzione degli acconti sul prezzo nella limitata misura di quanto versato in eccedenza rispetto all’importo pagato a titolo di caparra confirmatoria. Si costituirono gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, chiesero l’adempimento del contratto ed il risarcimento del danno in forma generica; in via subordinata chiesero accertarsi l’intervenuta risoluzione del contratto ed il diritto di recedere ex art.1385 c.c., trattenendo la caparra. Nel corso del giudizio, la [OSCURATO:SOCIETA]. fallì e subentrò il fallimento, che rinunciò alla domanda ex art.2932 c.c. e chiese la restituzione della caparra nella misura eccedente la caparra confirmatoria. Il Tribunale di Civitavecchia rigettò la domanda di risoluzione avanzata da parte attrice ed accolse la domanda riconvenzionale, risolvendo il contratto per inadempimento dei promissari acquirenti, che condannò anche al risarcimento dei danni. Proposero appello gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e, per quel che ancora in questa sede, dedussero la violazione degli artt.112 c.p.c., 113 c.p.c e 277 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. perché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di adempimento, che era stata proposta in via principale mentre la domanda di risoluzione sarebbe stata proposta in via subordinata. La Corte d’appello rigettò il motivo di gravame osservando che: “il giudice ha ritenuto fondate talune domande e respinto le altre e non sussiste alcun obbligo di dover seguire in ordine prestabilito l’esame delle domande formulatedalle parti”. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Learco e [OSCURATO:PERSONA], Maura, Manuela e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenza per la violazione degli artt.112 c.p.c., 113 c.p.c e 277 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.4 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda di adempimento, che sarebbe stata proposta in via principale, decidendo sulla domanda di risoluzione, proposta in via subordinata. Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti, consentito in ragione del vizio dedotto, avente natura processuale (ma anche dall’esame della sentenza d’appello e del ricorso), risulta in modo inequivocabile che i ricorrenti, convenuti in via riconvenzionale, avevano chiesto, in via principale, l’adempimento del contratto ed il risarcimento del danno in forma generica; solo in via subordinata avevano chiesto accertarsi l’intervenuta risoluzione del contratto ed il diritto di recedere ex art.1385 c.c., trattenendo la caparra. Il Tribunale avevaomesso di giudicare sulla domanda proposta in via principale, e, sullo specifico punto della decisione era stato proposto appello, che la Corte distrettuale aveva rigettato, osservando che: “il giudice ha ritenuto fondate talune domande e respinto le altre e non sussiste alcun obbligo di dover seguire in ordine prestabilito l’esame delle domande formulate dalle parti”. Ne consegue che la Corte distrettuale è incors a nella violazione dell’art.112 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda di adempimento del contratto, che, essendo stata proposta in via principale, doveva essere trattata in via prioritaria e, solo in caso di rigetto, doveva essere e samina ta la domanda subordinata di risoluzionedel contratto. Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. Va dichiarato assorbito il secondo motivo. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma in diversa