CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 novembre 1966
Cassazione n. 24551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/11/1966 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di C:AGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 12 settembre 2022, depositata il 30 settembre 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Oristano in data 20 ottobre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sull'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena per i contestati plurimi delitti di truffa, estorsione e sostituzione di persona in complessivi sei anni, due mesi e venti giorni di reclusione ed euro 12.000 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo il vizio di motivazione, dal momento che non è stata valutata la possibilità di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, perché proposto in termini del tutto generici e per motivi non consentiti. È ammissibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello,, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Resta, dunque, manifestamente preclusa allo scrutinio di questa Corte ogni valutazione sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Ore ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità e proposto il concordato solo sulla entità della pena: non può dunque poi proporre valido motivo di ricorso sui punti suindicati. Peraltro, La Corte ha speso oltre sessanta pagine per motivare la propria decisione in fatto e in diritto. 4. Si deve dunque dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. Da questa particolare modalità di definizione discende la totale infondatezza della eccezione, fatta pervenire mediante posta elettronica certificata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], relativa alla mancata notifica all'imputata del provvedimento di fissazione dell'udienza. La ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, da liquidarsi, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti da ricorso (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle