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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04761/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 90/ RG 24513 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso è inammissibile.

Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione non solo della personalità dell'imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell'assenza di elementi positivi da valutare, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 6-7) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 90/ RG 24513 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per evasione, deducendo vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Premesso che le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, né un atto di mera clemenza, ma un provvedimento discrezionale nella disponibilità del giudice, risulta dal provvedimento impugnato la corretta valorizzazione non solo della personalità dell'imputato, per come evincibile dai plurimi precedenti penali, ma anche dell'assenza di elementi positivi da valutare, motivazione logica, completa e coerente (pagg. 6-7) alla quale è stato opposto un motivo del tutto generico e reiterativo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04761/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris