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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2023

Cassazione n. 24861/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 13356 /2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t. [OSCURATO:PERSONA] R URS, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mambelli, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:tributi e san- zionidoganali (Circola- zioneUE veicoli extra) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in person a del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA],n.1516/4/2020 depositata il 22 dicembre 2020, non notifi- cata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 1 1 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]- magnaveniva rigettato l’appello proposto dalla società di diritto sviz- zeroARTY SHOW S.A.R.L., da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e da [OSCURATO:PERSONA].q. di legale rappresentante della soc ietà , avverso la sen- tenzan.12/1/2020 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlìla quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’atto di contestazioneal Papadia, avente ad oggetto le sanzioni amministrative exart.216 d.P.R. n .43/1973 (TULD) n.24100 - 3 - 2019 prot. 5193/RU e ilprovvedimento di confisca amministrativa ex art.301 TULD dell’auto- veicoloLand Rover tg.

VD76196 immatricolato in Svizzera di cui la so- cietàera proprietaria. 2.In particolare, le riprese traevano origine da lla contestazione da partedella polizia municipale di Forlì al Papadia della violazione della normativadoganale per la circolazione in territorio italiano del veicolo svizzero,al di fuori dei presupposti per il regime di ammissione tem- poraneadel mezzo per sei mesi. 3.Il giudice di prime cure, premessa la legittimazione del Papadia in qualitàdi autore materiale della condotta e della Sch r urs quale legale rappresentantedella società, rigettava il ricorso introduttivo in appli- cazione del d.P.R. n.43/1973 per il mancato rispetto delle formalità doganaliprescritte per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenentia soggetti non residenti.

Il giudice d’appello condivideva lasussunzione della fattispecie, ratione temporis , nel Regolamento UE n.2013/952(CDU) e nel Regolamento delegato UE n.2015/2446 inte- grativo,ricostruzione proposta dai contribuenti in luogo di quella, con- siderataparzialmente erroneamente, individuata dalla CTP. 4.Tuttavia, il giudice d’appello rigettava il gravame ritenendo non po- tessetrovare concreta applicazione né l’art.212 del Regolamento UE n.2015/2446,dal momento che il Papadia, autore materiale della con- dottacontestata, era cittadino italiano pacificamen te residente in Italia e non una persona stabilita fuori dal territorio doganale UE.

Inoltre, nonricorrevano le eccezioni di cui agli artt.214 e 215 del Regolamento delegato,tenuto anche conto del fatto che il titolare dell’immatricola- zione,ossia la soc ietà, non si trovava nel territorio doganale UE al mo- mentodell’uso del veicolo.

Infine, il giudice riteneva generica la con- testazionecirca la misura della sanzione applicata, ed esplorativa la richiestadi CTU avanzata a riguardo. 5.Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso, affidato atre motivi illustrati con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., cui replical’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art.212 Reg.

UE 2446/2015, avendo la CTR fornito un’interpreta- zione del tutto erronea e non condivisibile della normativa di riferi- mento.Secondo i ricorrenti la disposizione suddetta c onsentirebbe la legittimacircolazione in ambito UE dell’automezzo allorquando, come nelcaso di specie, utilizzato da uno dei legali rappresentanti della so- cietà,indipendentemente dalla sua nazionalità. 6.1.Con il secondo motivo i ricorrenti, ai fini de ll’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art.215 Reg.

UE 2446/2015, per aver la CTR ritenuto insussistenti anchei presupposti di cui alla previsione citata. 6.2.Il terzo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., pro- spettala violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. con riferimentoalla misura della determinazione della sanzione, rapportata alvalore del veicolo determinato sulla base di indici ritenuti non atten- dibili. 7.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., essendogià stata fissata un’udienza pubblica tematica sulla questione controversa sottesa ai primi due motivi.

Ritenuto per tale ragione di doverrimettere anche il presente ricorso alla pubblica udienza, P.Q.M.

LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 13356 /2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., in persona del legale rap- presentantep.t. [OSCURATO:PERSONA] R URS, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Mambelli, domiciliati presso la Cancelleria della Corte di cas- sazione; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]:tributi e san- zionidoganali (Circola- zioneUE veicoli extra) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in person a del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA],n.1516/4/2020 depositata il 22 dicembre 2020, non notifi- cata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 1 1 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]- magnaveniva rigettato l’appello proposto dalla società di diritto sviz- zeroARTY SHOW S.A.R.L., da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e da [OSCURATO:PERSONA].q. di legale rappresentante della soc ietà , avverso la sen- tenzan.12/1/2020 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlìla quale aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso l’atto di contestazioneal Papadia, avente ad oggetto le sanzioni amministrative exart.216 d.P.R. n .43/1973 (TULD) n.24100 - 3 - 2019 prot. 5193/RU e ilprovvedimento di confisca amministrativa ex art.301 TULD dell’auto- veicoloLand Rover tg. VD76196 immatricolato in Svizzera di cui la so- cietàera proprietaria. 2.In particolare, le riprese traevano origine da lla contestazione da partedella polizia municipale di Forlì al Papadia della violazione della normativadoganale per la circolazione in territorio italiano del veicolo svizzero,al di fuori dei presupposti per il regime di ammissione tem- poraneadel mezzo per sei mesi. 3.Il giudice di prime cure, premessa la legittimazione del Papadia in qualitàdi autore materiale della condotta e della Sch r urs quale legale rappresentantedella società, rigettava il ricorso introduttivo in appli- cazione del d.P.R. n.43/1973 per il mancato rispetto delle formalità doganaliprescritte per la circolazione in territorio nazionale di veicoli appartenentia soggetti non residenti. Il giudice d’appello condivideva lasussunzione della fattispecie, ratione temporis , nel Regolamento UE n.2013/952(CDU) e nel Regolamento delegato UE n.2015/2446 inte- grativo,ricostruzione proposta dai contribuenti in luogo di quella, con- siderataparzialmente erroneamente, individuata dalla CTP. 4.Tuttavia, il giudice d’appello rigettava il gravame ritenendo non po- tessetrovare concreta applicazione né l’art.212 del Regolamento UE n.2015/2446,dal momento che il Papadia, autore materiale della con- dottacontestata, era cittadino italiano pacificamen te residente in Italia e non una persona stabilita fuori dal territorio doganale UE. Inoltre, nonricorrevano le eccezioni di cui agli artt.214 e 215 del Regolamento delegato,tenuto anche conto del fatto che il titolare dell’immatricola- zione,ossia la soc ietà, non si trovava nel territorio doganale UE al mo- mentodell’uso del veicolo. Infine, il giudice riteneva generica la con- testazionecirca la misura della sanzione applicata, ed esplorativa la richiestadi CTU avanzata a riguardo. 5.Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso, affidato atre motivi illustrati con memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., cui replical’Agenzia con controricorso. Consideratoche: 6.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ., viene prospettata la violazione o falsa applicazione dell’art.212 Reg. UE 2446/2015, avendo la CTR fornito un’interpreta- zione del tutto erronea e non condivisibile della normativa di riferi- mento.Secondo i ricorrenti la disposizione suddetta c onsentirebbe la legittimacircolazione in ambito UE dell’automezzo allorquando, come nelcaso di specie, utilizzato da uno dei legali rappresentanti della so- cietà,indipendentemente dalla sua nazionalità. 6.1.Con il secondo motivo i ricorrenti, ai fini de ll’art.360 primo comma nn.3 e 4 cod. proc. civ., lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art.215 Reg. UE 2446/2015, per aver la CTR ritenuto insussistenti anchei presupposti di cui alla previsione citata. 6.2.Il terzo motivo, ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ., pro- spettala violazione o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ. con riferimentoalla misura della determinazione della sanzione, rapportata alvalore del veicolo determinato sulla base di indici ritenuti non atten- dibili. 7.[OSCURATO:PERSONA] osserva che non sussistono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ex art.380 bis, ultimo comma cod. proc. civ., essendogià stata fissata un’udienza pubblica tematica sulla questione controversa sottesa ai primi due motivi. Ritenuto per tale ragione di doverrimettere anche il presente ricorso alla pubblica udienza, P.Q.M. LaCorte: rinviala causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore import
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