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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15402/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ere le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (LA C--4:3A.-eCAA (alt 2-A- ate oc-r->c-a-rcor'Lz. n,ttft_teut dt .,(c.A3)-(/)-o ftligu141-9AMI )1C4t,irli i a)< L 41/19/0 r(000,. — / [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa I'll maggio 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti dorniciliari emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli in data 9.04.2022.

2. La contestazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (fratello), DEODATO Stefano, MAISTO Salvatore è destinatario della contestazione cautelare che segue: del delitto di cui artt. 81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen. e art. 416 bis 1, c.1, cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAISTO Salvatore e DEODATO Stefano (in qualità di funzionari di [OSCURATO:SOCIETA] dipendenti dell'U.T. [OSCURATO:PERSONA] sede di Caserta) ricevevano indebitamente - da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 al fine di agevolare illecitamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di proprietà degli [OSCURATO:PERSONA]), nell'esecuzione degli appalti RFI di cui MAISTO Salvatore e DEODATO Stefano erano stati nominati, dalla stazione appaltante, rispettivamente direttore dei lavori e addetto alla gestione STA ovvero segretario tecnico amministrativo/contabile.

In particolare: MAISTO Salvatore in qualità di direttore dei lavori, relativamente al contratto applicativo nr. 12-AQ 488/2017 (sala interna stazione AV di Afragola) ometteva di segnalare alla stazione appaltante, l'impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA]-s.r.l. (azienda esecutrice dei lavori) della ditta EDILFORTE, in assenza di autorizzazione al sub appalto; MAISTO Salvatore in qualità di direttore dei lavori e DEODATO Stefano in qualità di addetto alla gestione amministrativa, alteravano la contabilità, maggiorando i costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la realizzazione dei lavori eseguiti presso i siti RFI ubicati in Dugenta, Benevento via Calandra, Campolattaro e Pescosannita; MAISTO Salvatore, DEODATO Stefano, TUCCI Gabriele, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in accordo tra loro, adottavano una serie di accorgimenti, finalizzati a schermare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da eventuali controlli antimafia presso il cantiere dei lavori per la realizzazione dei parcheggi esterni presso la stazione AV di Afragola.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'ad 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA], per incrementarne la forza economica e finanziaria oltre che militare.

Fatto commesso in Casoria, Caserta, Afragola, Dugenta, Benevento e Pescossannita nel dicembre del 2017 e nel maggio 2018.

2.2. La contestazione mossa ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui il fratello [OSCURATO:PERSONA] è del pari socio dell'altro 50%), si inserisce nell'ambito di una vasta indagine sulla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua pervasività nell'opera infrastrutturale - legata al settore degli appalti e subappalti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA] - per la realizzazione delle opere della [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelle inerenti alla Stazione AV di Afragola.

Le indagini hanno permesso di chiarire come il clan [OSCURATO:PERSONA] fosse a pieno titolo coinvolto in alcuni A.T.I., attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale di singoli A.T.I., assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori, attraverso le aziende che formalmente costituivano diversi A.T.I.

In tale complesso ed articolato meccanismo, di chiara matrice illecita, un ruolo fondamentale è svolto proprio dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è risultato essere il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai [OSCURATO:PERSONA] e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base di capitali investiti r, ciò si evince dalle immagini e dalle conversazioni estrapolate dalla videosorveglianza presso gli uffici della KAM nel pomeriggio del 25.05.2018 che registrano un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] Gennaro - figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]).

Dal compendio indiziario/probatorio emerge che un ruolo decisivo viene svolto anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i quali collaborano alla gestione della impresa e degli affari nella piena consapevolezza della intraneità e della condivisione degli interessi da parte del clan [OSCURATO:PERSONA], quale investitore occulto dell'impresa della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gennaro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso gli uffici della KAM).2.3.

Nel caso di specie, secondo il Tribunale, conversazioni intercettate insieme ai puntuali controlli di P.G. palesavano che MAISTO Salvatore e DEODATO Stefano ricevevano indebitamente dagli [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro complessiva pari a C 29.000 così ripartita: nel dicembre 2017 MAISTO Salvatore C 3.000 - DEODATO Stefano C 2.000; in data 9.05.2018 DEODATO Stefano €3.000; in data 31.05.2019 MAISTO Salvatore C 10.000 - DEEODATO Stefano C

11.000. Dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici della KAM del 9.05.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con il figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente che le somme versate già nel dicembre 2017 ai funzionari RFI erano calcolate in percentuale sulla base della contabilità realizzata da Stefano DEODATO e Salvatore MAISTO, finalizzata a certificare, per ogni singolo lavoro realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], il costo totale delle opere e quindi la relativa somma che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuta pagare all'impresa.

Mentre, durante l'incontro avvenuto in data 31.05.2018 tra i funzionari [OSCURATO:SOCIETA] e gli [OSCURATO:PERSONA] veniva affrontata la questione della realizzazione dell'area di parcheggio presso la Stazione AV di Afragola ed emergeva con chiarezza che l'accordo corruttivo esistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] e i due funzionari era volto a gonfiare i costi contabilizzando giorni festivi (evidentemente non effettuati), connotando del carattere di urgenza i lavori o documentando giorni di lavoro mai effettuati.

2.4. Circa la sussistenza dell'aggravante contestata, il Tribunale evidenzia che, dalle conversazioni captate emerge in maniera certa ed univoca la piena consapevolezza e la volontà degli [OSCURATO:PERSONA] di agevolare non soltanto "la propria impresa di famiglia" bensì anche gli interessi del clan [OSCURATO:PERSONA], che quale investitore occulto, investe i propri capitali illeciti provenienti dalla cassa dell'associazione camorristica, reimpiegandoli attraverso imprese ad esso legate.

Con specifico riferimento al caso in esame„ le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di funzionari corrotti, abbiano permesso al sodalizio in oggetto di lucrare ingenti guadagni impiegando le immense risorse finanziarie provento delle più svariate attività illecita del sodalizio.

Inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche riscontrate da videoriprese, pedinamenti e controlli, emerge che il ruolo decisivo dei funzionari - oltre al procedere alla maggiorazione dei costi - era quello di adottare cautele per evitare sovraesposizioni della [OSCURATO:SOCIETA]. in caso di controllo antimafia per i lavori per i parcheggi della Stazione di Afragola.

2.5. Il Tribunale, anche alla luce della contesta aggravante, ritiene l'esistenza di un elevatissimo pericolo di condotte recidivanti e di conseguenza la sussistenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], delle esigenze delle misure cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che, le condotte corruttive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], così come descritte e ricostruite, appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della vicenda.

La personalità dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appare fortemente trasgressiva e caratterizzata da un'evidente inclinazione a condotte e pratiche corruttive espressione di un sistema di vita improntato all'illegalità ed al disprezzo delle regole del vivere civile.

Quanto evidenziato, unitamente alla circostanza che le condotte in oggetto appaiono il frutto di un modus operandi ben collaudato, impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dello stesso indagato, emergendo l'alta probabilità che lo stesso possa commettere altri reati della medesima specie, anche indirettamente, avvalendosi di soggetti terzi.

Il Tribunale ritiene, quindi, assolutamente necessario il mantenimento del presidio cautelare domiciliare, strumento idoneo ad evitare ogni possibile contatto con il circuito deviato di riferimento nonché misura idonea a salvaguardare le predette esigenze cautelari oltre che proporzionato alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione che si prevede possa essere irrogata.

Infine, in considerazione del titolo di reato per cui si procede e delle relative previsioni edittali nonché della negativa personalità del ricorrente come sin qui evidenziato, il Tribunale esclude l'applicabilità, all'esito del processo, del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Avverso detta ordinanza cautelare ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a tre motivi.3.1.

Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c) e c)bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità dell'ordinanza perché sostanzialmente "identica" a quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale del Riesame di Napoli in data 19 maggio 2022.

Si eccepisce che, la totale identità della motivazione dei due provvedimenti rappresenta di per sé la dimostrazione che non è stata operata un'autonoma valutazione dei differenti motivi dedotti dai difensori dei due indagati.

3.2. Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416.bis1 cod. pen. per non configurabilità dell'aggravante contesta. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce mancanza di motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante, unico motivo di gravame presentato innanzi al Tribunale del Riesame.

La motivazione sul punto risulta apodittica e generiche e del tutto disancorata da specifiche emergenze fattuali ed ha disatteso l'onere di rispondere in maniera puntuale agli argomenti diffusamente illustrati dalla Difesa a sostegno della richiesta di esclusione della contesta aggravante. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, inoltre, la non corretta individuazione del rapporto esistente tra la circostanza aggravante e il delitto di corruzione impropria di cui al capo 54) a cui essa accede.

Infine, in punto di diritto, viene evidenziata erronea interpretazione della fattispecie circostanziale, laddove l'ordinanza ha ritenuto che la c.d. ipotesi "agevolativa" prevista dall'art. 416- bis1 cod. pen. possa essere ritenuta configurabile quando la condotta dell'agente sia stata accompagnata non già dal "dolo intenzionale" ma anche soltanto dal "dolo eventuale".

Nel senso che l'aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui l'azione sia stata tenuta nel proprio interesse, nella consapevolezza di provocare un eventuale ed indiretto vantaggio pure ad un'associazione mafiosa.

3.3. Al terzo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, con particolare riferimento al pericolo "concreto" ed "attuale" che l'imputato possa commettere altri delitti.Nello specifico ci si duole della ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale, basata unicamente sulla considerazione delle modalità con cui sarebbe stato consumato il delitto per il quale si procede, omettendo di motivare in ordine alle obiettive circostanze di fatto segnalate dalla Difesa nella nota presentata all'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultano analoghe a quelle impiegate nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] ma ciò - in tutta evidenza - deriva dalla comunanza di contestazione e di fonti di prova poste a carico.

Non si versa, pertanto, in alcuna ipotesi di nullità, sia in ragione del fatto che ogni collegio ha evidentemente condiviso e fatto propria la motivazione espressa nella P-rt propria decisione sia in ragione della esistenza di profili argomentativi che vanno, al limite, contrastati nei loro contenuti da ogni specifico ricorrente.

3. Il secondo motivo è infondato.

La difesa sviluppa un profilo di critica relativo alla motivazione circa l'esistenza di gravità indiziaria sulla circostanza aggravante della agevolazione al clan [OSCURATO:PERSONA].

Va tuttavia rilevato che circostanza aggravante trova solidi riferimenti probatori nei materiali dimostrativi valorizzati tanto dal GIP che dal Tribunale del riesame (che ai contenuti del titolo genetico, almeno in parte, rinvia).

Risulta infatti dai contenuti delle captazioni (conversazione del 25 maggio 2018 riportata integralmente nel titolo genetico) che la società di fatl:o tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] si estendeva a tutte le commesse ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] e pertanto anche ai lavori eseguiti nel beneventano.

Risulta altresì che vi era piena contezza da parte dei funzionari della RFI di dover 'schermare' la presenza della KAM nei lavori dei parcheggi della stazione TAV di Afragola e che entrambi gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne erano ben consapevoli (v. pag. 1159 e ss. del titolo cautelare genetico).Il rinvio operato dal Tribunale ai contenuti del titolo genetico può dunque essere ritenuto congruo a soddisfare, nella presente fase procedimentale, la esigenza motivazionale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante, posto che le attività della KAM risultano essere una consapevole proiezione economica della 'influenza' del clan [OSCURATO:PERSONA], il che consente di ritenere anche i fatti corruttivi finalizzati alla agevolazione del clan in questione.

4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Il Tribunale si diffonde ampiamente, senza vizi logici e pur in presenza di presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione, correlato alla durata della condotta ed al suo obiettivo disvalore, data la ricorrenza dell'aggravante del finalismo mafioso.

Le doglianze risultano peraltro generiche e prescindono, in larga misura, dai concreti contenuti motivazionali.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/ere le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (LA C--4:3A.-eCAA (alt 2-A- ate oc-r->c-a-rcor'Lz. n,ttft_teut dt .,(c.A3)-(/)-o ftligu141-9AMI )1C4t,irli i a)< L 41/19/0 r(000,. — / [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa I'll maggio 2022 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti dorniciliari emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Napoli in data 9.04.2022. 2. La contestazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insieme a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (padre), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (fratello), DEODATO Stefano, MAISTO Salvatore è destinatario della contestazione cautelare che segue: del delitto di cui artt. 81 cpv, 110, 318, 321 cod. pen. e art. 416 bis 1, c.1, cod. pen. perché, in concorso tra loro e con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, MAISTO Salvatore e DEODATO Stefano (in qualità di funzionari di [OSCURATO:SOCIETA] dipendenti dell'U.T. [OSCURATO:PERSONA] sede di Caserta) ricevevano indebitamente - da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - una somma di denaro complessiva pari a € 29.000 al fine di agevolare illecitamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di proprietà degli [OSCURATO:PERSONA]), nell'esecuzione degli appalti RFI di cui MAISTO Salvatore e DEODATO Stefano erano stati nominati, dalla stazione appaltante, rispettivamente direttore dei lavori e addetto alla gestione STA ovvero segretario tecnico amministrativo/contabile. In particolare: MAISTO Salvatore in qualità di direttore dei lavori, relativamente al contratto applicativo nr. 12-AQ 488/2017 (sala interna stazione AV di Afragola) ometteva di segnalare alla stazione appaltante, l'impiego da parte della [OSCURATO:PERSONA]-s.r.l. (azienda esecutrice dei lavori) della ditta EDILFORTE, in assenza di autorizzazione al sub appalto; MAISTO Salvatore in qualità di direttore dei lavori e DEODATO Stefano in qualità di addetto alla gestione amministrativa, alteravano la contabilità, maggiorando i costi sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la realizzazione dei lavori eseguiti presso i siti RFI ubicati in Dugenta, Benevento via Calandra, Campolattaro e Pescosannita; MAISTO Salvatore, DEODATO Stefano, TUCCI Gabriele, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in accordo tra loro, adottavano una serie di accorgimenti, finalizzati a schermare la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da eventuali controlli antimafia presso il cantiere dei lavori per la realizzazione dei parcheggi esterni presso la stazione AV di Afragola. Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'ad 416 bis cod. pen. ed al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato clan [OSCURATO:PERSONA], per incrementarne la forza economica e finanziaria oltre che militare. Fatto commesso in Casoria, Caserta, Afragola, Dugenta, Benevento e Pescossannita nel dicembre del 2017 e nel maggio 2018. 2.2. La contestazione mossa ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], socio al 50% della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di cui il fratello [OSCURATO:PERSONA] è del pari socio dell'altro 50%), si inserisce nell'ambito di una vasta indagine sulla perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] e sulla sua pervasività nell'opera infrastrutturale - legata al settore degli appalti e subappalti del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato [OSCURATO:SOCIETA] - per la realizzazione delle opere della [OSCURATO:PERSONA], tra cui quelle inerenti alla Stazione AV di Afragola. Le indagini hanno permesso di chiarire come il clan [OSCURATO:PERSONA] fosse a pieno titolo coinvolto in alcuni A.T.I., attraverso la titolarità, per interposta persona giuridica, di quote di partecipazione al capitale di singoli A.T.I., assumendo di fatto il ruolo di investitore occulto nei singoli lotti di lavori, attraverso le aziende che formalmente costituivano diversi A.T.I. In tale complesso ed articolato meccanismo, di chiara matrice illecita, un ruolo fondamentale è svolto proprio dall'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente ai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è risultato essere il principale referente della famiglia afragolese, custode dei capitali investiti dai [OSCURATO:PERSONA] e collettore dei guadagni destinati ai medesimi sulla base di capitali investiti r, ciò si evince dalle immagini e dalle conversazioni estrapolate dalla videosorveglianza presso gli uffici della KAM nel pomeriggio del 25.05.2018 che registrano un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] Gennaro - figlio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - ed [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). Dal compendio indiziario/probatorio emerge che un ruolo decisivo viene svolto anche da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], i quali collaborano alla gestione della impresa e degli affari nella piena consapevolezza della intraneità e della condivisione degli interessi da parte del clan [OSCURATO:PERSONA], quale investitore occulto dell'impresa della famiglia [OSCURATO:PERSONA] (conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gennaro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso gli uffici della KAM).2.3. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, conversazioni intercettate insieme ai puntuali controlli di P.G. palesavano che MAISTO Salvatore e DEODATO Stefano ricevevano indebitamente dagli [OSCURATO:PERSONA] una somma di denaro complessiva pari a C 29.000 così ripartita: nel dicembre 2017 MAISTO Salvatore C 3.000 - DEODATO Stefano C 2.000; in data 9.05.2018 DEODATO Stefano €3.000; in data 31.05.2019 MAISTO Salvatore C 10.000 - DEEODATO Stefano C 11.000. Dalle intercettazioni ambientali registrate presso gli uffici della KAM del 9.05.2018 tra [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con il figlio [OSCURATO:PERSONA] e alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], emerge chiaramente che le somme versate già nel dicembre 2017 ai funzionari RFI erano calcolate in percentuale sulla base della contabilità realizzata da Stefano DEODATO e Salvatore MAISTO, finalizzata a certificare, per ogni singolo lavoro realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per conto dell'[OSCURATO:PERSONA], il costo totale delle opere e quindi la relativa somma che [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe dovuta pagare all'impresa. Mentre, durante l'incontro avvenuto in data 31.05.2018 tra i funzionari [OSCURATO:SOCIETA] e gli [OSCURATO:PERSONA] veniva affrontata la questione della realizzazione dell'area di parcheggio presso la Stazione AV di Afragola ed emergeva con chiarezza che l'accordo corruttivo esistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] e i due funzionari era volto a gonfiare i costi contabilizzando giorni festivi (evidentemente non effettuati), connotando del carattere di urgenza i lavori o documentando giorni di lavoro mai effettuati. 2.4. Circa la sussistenza dell'aggravante contestata, il Tribunale evidenzia che, dalle conversazioni captate emerge in maniera certa ed univoca la piena consapevolezza e la volontà degli [OSCURATO:PERSONA] di agevolare non soltanto "la propria impresa di famiglia" bensì anche gli interessi del clan [OSCURATO:PERSONA], che quale investitore occulto, investe i propri capitali illeciti provenienti dalla cassa dell'associazione camorristica, reimpiegandoli attraverso imprese ad esso legate. Con specifico riferimento al caso in esame„ le indagini hanno consentito di accertare come l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di funzionari corrotti, abbiano permesso al sodalizio in oggetto di lucrare ingenti guadagni impiegando le immense risorse finanziarie provento delle più svariate attività illecita del sodalizio. Inoltre, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche riscontrate da videoriprese, pedinamenti e controlli, emerge che il ruolo decisivo dei funzionari - oltre al procedere alla maggiorazione dei costi - era quello di adottare cautele per evitare sovraesposizioni della [OSCURATO:SOCIETA]. in caso di controllo antimafia per i lavori per i parcheggi della Stazione di Afragola. 2.5. Il Tribunale, anche alla luce della contesta aggravante, ritiene l'esistenza di un elevatissimo pericolo di condotte recidivanti e di conseguenza la sussistenza, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], delle esigenze delle misure cautelari previste dall'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. Quanto al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ritiene che, le condotte corruttive poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], così come descritte e ricostruite, appaiono connotate da uno spiccato disvalore e destinate a suscitare un rilevante allarme sociale e ciò in considerazione sia del contesto di criminalità organizzata in cui sono maturate sia della qualifica soggettiva di tutti i protagonisti della vicenda. La personalità dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] appare fortemente trasgressiva e caratterizzata da un'evidente inclinazione a condotte e pratiche corruttive espressione di un sistema di vita improntato all'illegalità ed al disprezzo delle regole del vivere civile. Quanto evidenziato, unitamente alla circostanza che le condotte in oggetto appaiono il frutto di un modus operandi ben collaudato, impone una prognosi severa e rigorosa in ordine alla pericolosità sociale dello stesso indagato, emergendo l'alta probabilità che lo stesso possa commettere altri reati della medesima specie, anche indirettamente, avvalendosi di soggetti terzi. Il Tribunale ritiene, quindi, assolutamente necessario il mantenimento del presidio cautelare domiciliare, strumento idoneo ad evitare ogni possibile contatto con il circuito deviato di riferimento nonché misura idonea a salvaguardare le predette esigenze cautelari oltre che proporzionato alla gravità dei fatti e all'entità della sanzione che si prevede possa essere irrogata. Infine, in considerazione del titolo di reato per cui si procede e delle relative previsioni edittali nonché della negativa personalità del ricorrente come sin qui evidenziato, il Tribunale esclude l'applicabilità, all'esito del processo, del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Avverso detta ordinanza cautelare ha proposto ricorso per Cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a tre motivi.3.1. Al primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 292, co. 2 lett. c) e c)bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce la nullità dell'ordinanza perché sostanzialmente "identica" a quella emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale del Riesame di Napoli in data 19 maggio 2022. Si eccepisce che, la totale identità della motivazione dei due provvedimenti rappresenta di per sé la dimostrazione che non è stata operata un'autonoma valutazione dei differenti motivi dedotti dai difensori dei due indagati. 3.2. Al secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 416.bis1 cod. pen. per non configurabilità dell'aggravante contesta. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce mancanza di motivazione circa la sussistenza della circostanza aggravante, unico motivo di gravame presentato innanzi al Tribunale del Riesame. La motivazione sul punto risulta apodittica e generiche e del tutto disancorata da specifiche emergenze fattuali ed ha disatteso l'onere di rispondere in maniera puntuale agli argomenti diffusamente illustrati dalla Difesa a sostegno della richiesta di esclusione della contesta aggravante. [OSCURATO:PERSONA] rammenta, inoltre, la non corretta individuazione del rapporto esistente tra la circostanza aggravante e il delitto di corruzione impropria di cui al capo 54) a cui essa accede. Infine, in punto di diritto, viene evidenziata erronea interpretazione della fattispecie circostanziale, laddove l'ordinanza ha ritenuto che la c.d. ipotesi "agevolativa" prevista dall'art. 416- bis1 cod. pen. possa essere ritenuta configurabile quando la condotta dell'agente sia stata accompagnata non già dal "dolo intenzionale" ma anche soltanto dal "dolo eventuale". Nel senso che l'aggravante sussisterebbe anche nell'ipotesi in cui l'azione sia stata tenuta nel proprio interesse, nella consapevolezza di provocare un eventuale ed indiretto vantaggio pure ad un'associazione mafiosa. 3.3. Al terzo motivo si deduce mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della esigenza cautelare del pericolo di reiterazione, con particolare riferimento al pericolo "concreto" ed "attuale" che l'imputato possa commettere altri delitti.Nello specifico ci si duole della ritenuta sussistenza del pericolo concreto ed attuale, basata unicamente sulla considerazione delle modalità con cui sarebbe stato consumato il delitto per il quale si procede, omettendo di motivare in ordine alle obiettive circostanze di fatto segnalate dalla Difesa nella nota presentata all'udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Il primo motivo va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Le argomentazioni spese dal Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] risultano analoghe a quelle impiegate nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] ma ciò - in tutta evidenza - deriva dalla comunanza di contestazione e di fonti di prova poste a carico. Non si versa, pertanto, in alcuna ipotesi di nullità, sia in ragione del fatto che ogni collegio ha evidentemente condiviso e fatto propria la motivazione espressa nella P-rt propria decisione sia in ragione della esistenza di profili argomentativi che vanno, al limite, contrastati nei loro contenuti da ogni specifico ricorrente. 3. Il secondo motivo è infondato. La difesa sviluppa un profilo di critica relativo alla motivazione circa l'esistenza di gravità indiziaria sulla circostanza aggravante della agevolazione al clan [OSCURATO:PERSONA]. Va tuttavia rilevato che circostanza aggravante trova solidi riferimenti probatori nei materiali dimostrativi valorizzati tanto dal GIP che dal Tribunale del riesame (che ai contenuti del titolo genetico, almeno in parte, rinvia). Risulta infatti dai contenuti delle captazioni (conversazione del 25 maggio 2018 riportata integralmente nel titolo genetico) che la società di fatl:o tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] si estendeva a tutte le commesse ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] e pertanto anche ai lavori eseguiti nel beneventano. Risulta altresì che vi era piena contezza da parte dei funzionari della RFI di dover 'schermare' la presenza della KAM nei lavori dei parcheggi della stazione TAV di Afragola e che entrambi gli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ne erano ben consapevoli (v. pag. 1159 e ss. del titolo cautelare genetico).Il rinvio operato dal Tribunale ai contenuti del titolo genetico può dunque essere ritenuto congruo a soddisfare, nella presente fase procedimentale, la esigenza motivazionale in riferimento alla ricorrenza dell'aggravante, posto che le attività della KAM risultano essere una consapevole proiezione economica della 'influenza' del clan [OSCURATO:PERSONA], il che consente di ritenere anche i fatti corruttivi finalizzati alla agevolazione del clan in questione. 4. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Il Tribunale si diffonde ampiamente, senza vizi logici e pur in presenza di presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari, sulla ricorrenza del pericolo di reiterazione, correlato alla durata della condotta ed al suo obiettivo disvalore, data la ricorrenza dell'aggravante del finalismo mafioso. Le doglianze risultano peraltro generiche e prescindono, in larga misura, dai concreti contenuti motivazionali. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro