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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 43855/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 21 settembre 2022, del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, pervenute in data 5 ottobre 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 10 marzo 2022, il Tribunale di Palermo, sezione del Riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala con ordinanza del 28 gennaio 2022 in relazione al reato di cui agli artt.584,585 in relazione all'art.577 n.4-61 n.1 cod. pen. per avere la Campanella, con atti diretti a commettere il delitto di cui all'art.581 cod. pen., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, dandogli una forte spinta nelle vicinanze di una balaustra posta al lato di una rampa di scale, ne cagionava la caduta da un'altezza di mt.3,60 a seguito della quale la persona offesa riportava traumi e fratture multiple che ne determinavano dopo qualche giorno il decesso, con l'aggravante di avere agito per futili motivi e la recidiva infraquinquennale.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in unico motivo, qui di seguito enunciato.

2.1. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti come qualificati nella contestazione cautelare.

Evidenzia la difesa che la semplice spinta è da considerare un gesto non violento di allontanamento di una persona e dalla spinta non era in concreto prevedibile l'evento infausto in ragione della necessaria imputazione soggettiva della condotta.

La obiettiva esistenza di alcune circostanze quali la corporatura minuta della ricorrente, la corporatura robusta della persona offesa, la cattiva manutenzione della balaustra, la morte della vittima intervenuta parecchi giorni dopo la caduta in seguito alla quale era rimasto vigile e con parametri vitali della norma sono tutti elementi che impediscono di addebitare alla ricorrente la serie causale che ha innescato l'evento secondo l'ordinario criterio soggettivo della colpa, inteso come prevedibilità ed evitabilità dell'evento.

L'evento morte non può essere sempre ritenuto prevedibile in via presuntiva quale conseguenza della condotta di percosse; è necessario che l'evento non voluto sia soggettivamente collegabile all'agente e allo stesso deve essere rimproverabile a titolo di colpa. 2.1.Con i motivi aggiunti il ricorrente ha richiamato gli esiti di una consulenza tecnica frattanto disposta dal PM laddove si legge che se la balaustra fosse stata integra, quindi conforme a quella del progetto, pur non rispettando i requisiti attuali, avrebbe, con molta probabilità contenuto l'azione di spostamento del corpo della vittima causata dall'azione di spinta dell'indagata.

Sulla scorta di ciò, in condizioni di conformità, solamente una spinta prolungata ed elevata avrebbe comportato la caduta nel vuoto.

Ed in ogni caso rispetto a ciò che è accaduto, non è stato affatto possibile stabilire la quantificazione della forza adoperata.

Dunque, incontrovertibilmente emergono tre circostanze decisive: -una ringhiera rispondente al progetto avrebbe contenuto il corpo; -solo una violenta azione avrebbe provocato lo sfondamento in situazioni di normalità;- nel caso di specie risultava comunque impossibile stabilire l'intensità della spinta.

Ne consegue allora che, come già rilevato nel motivo di ricorso principale, il nesso di causalità è interrotto dalla presenza di un elemento architettonico che non ha assolto la propria funzione.

L'evento morte, in definitiva non deriva dalla spinta, (peraltro la cui intensità non è data sapere, ma sicuramente non di forza tale da provocare la caduta in condizioni di conformità), avuto riguardo alla struttura fisica delle parti, in ragione dello sviluppo assolutamente imprevedibile non riferibile all'azione dell'indagata, quanto piuttosto una tragica fatalità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534), secondo la quale sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549); è stato ancora ulteriormente precisato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085).

In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal "reo" con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo. (Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv 283016).

Il tema dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni va affrontato nel contesto dell'ormai acquisita consapevolezza giurisprudenziale in forza della quale, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nel caso concreto aderendo psicologicamente ad essa.

A tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento, secondo la cosiddetta prima formula di Frank (Sez. 4, n. 10 14663 del 08/03/2018, A., Rv. 273014 - 01, sulla scia di Sez.

U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105).

Né, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, la circostanza che l'agente non sia in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche vale di per sé ad escludere la rappresentazione dell'evento e l'adesione psicologica allo stesso, dovendosi parametrare la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli e altri, Rv. 281817). 1.1 L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi avendo operato buon governo dei principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte rispetto alla fattispecie in esame.

1.1.1. Il Tribunale del Riesame ha in primo luogo evidenziato che la condotta dell'indagata non si limitò ad una flebile spinta, ovvero ad "un gesto nemmeno violento di allontanamento della persona" del Calandrino, come sostenuto dalla difesa, ma fu una forte spinta, che per giurisprudenza consolidata integra il reato di percosse.

1.1.2. Ha altresì escluso, in fatto, l'esistenza di fattori anomali e imprevedibili tali da interrompere il nesso di causalità, come ad esempio lo stato dei luoghi (le condizioni precarie della balaustra) e le condizioni fisiche della vittima che comunque era giunto al Pronto soccorso vigile ed orientato.

Sullo specifico ((44: punto la impugnata ordinanz 'chiamato la giurisprudenza di questa Corte che ritiene non spieghino alcuna influenza sul nesso di causalità le concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole: T.] L'agente che tiene una condotta aggressiva deve accettare, per scelta del legislatore, il rischio dell'evento letale della vittima, con tutte le conseguenze del caso[. .1".

La soluzione si colloca nel solco dell'orientamento tradizionale di questa Corte, in forza del quale (v., ad es., Sez. 5, n. 51233 del 09/10/2019, S., Rv. 277960 - 01), ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale, è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 5, n.41017 del 12/07/2012, S., Rv. 253744, n. 1008 del 1986 Rv. 174956).

Il che, del resto, si accorda pienamente col tradizionale principio causa causae est causa causati che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v.

Sez.

I, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177).

2.2. Inammissibile il motivo di ricorso aggiunto.

A questo proposito la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che, nel caso di ricorso per cassazione concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma quarto dell'art. 311 cod. proc. pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali concernenti il procedimento di legittimità.

Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 del codice di rito (art. 311, comma quinto, stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza (Sez.

F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393 - 01).Ora, nel caso di specie il ricorrente ha depositato un atto (una consulenza) il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità il quale, anche nella materia cautelare, non ammette la produzione di prove nuove, posto che in esso possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che gli stessi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2 - , n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01).

E' di tutta evidenza che un tale accertamento, oltre a costituire un elemento concreto posto a supporto dell'allegazione difensiva, impatta con le valutazioni espresse dai giudici di merito e perciò, a prescindere dalla sua valenza e dal suo. contenuto, va sottoposto, a cura della parte diligente, ai giudici del merito per le loro valutazioni in proposito, se del caso anche non coincidenti con quelle in precedenza assunte. (Sez.3, n. 209 del 17/09/2020, (2021), Rv. 281047).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; Letti i motivi aggiunti pervenuti in data 21 settembre 2022, del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale, pervenute in data 5 ottobre 2022, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 10 marzo 2022, il Tribunale di Palermo, sezione del Riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata all'indagata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala con ordinanza del 28 gennaio 2022 in relazione al reato di cui agli artt.584,585 in relazione all'art.577 n.4-61 n.1 cod. pen. per avere la Campanella, con atti diretti a commettere il delitto di cui all'art.581 cod. pen., cagionato la morte di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, dandogli una forte spinta nelle vicinanze di una balaustra posta al lato di una rampa di scale, ne cagionava la caduta da un'altezza di mt.3,60 a seguito della quale la persona offesa riportava traumi e fratture multiple che ne determinavano dopo qualche giorno il decesso, con l'aggravante di avere agito per futili motivi e la recidiva infraquinquennale. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato in unico motivo, qui di seguito enunciato. 2.1. Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai fatti come qualificati nella contestazione cautelare. Evidenzia la difesa che la semplice spinta è da considerare un gesto non violento di allontanamento di una persona e dalla spinta non era in concreto prevedibile l'evento infausto in ragione della necessaria imputazione soggettiva della condotta. La obiettiva esistenza di alcune circostanze quali la corporatura minuta della ricorrente, la corporatura robusta della persona offesa, la cattiva manutenzione della balaustra, la morte della vittima intervenuta parecchi giorni dopo la caduta in seguito alla quale era rimasto vigile e con parametri vitali della norma sono tutti elementi che impediscono di addebitare alla ricorrente la serie causale che ha innescato l'evento secondo l'ordinario criterio soggettivo della colpa, inteso come prevedibilità ed evitabilità dell'evento. L'evento morte non può essere sempre ritenuto prevedibile in via presuntiva quale conseguenza della condotta di percosse; è necessario che l'evento non voluto sia soggettivamente collegabile all'agente e allo stesso deve essere rimproverabile a titolo di colpa. 2.1.Con i motivi aggiunti il ricorrente ha richiamato gli esiti di una consulenza tecnica frattanto disposta dal PM laddove si legge che se la balaustra fosse stata integra, quindi conforme a quella del progetto, pur non rispettando i requisiti attuali, avrebbe, con molta probabilità contenuto l'azione di spostamento del corpo della vittima causata dall'azione di spinta dell'indagata. Sulla scorta di ciò, in condizioni di conformità, solamente una spinta prolungata ed elevata avrebbe comportato la caduta nel vuoto. Ed in ogni caso rispetto a ciò che è accaduto, non è stato affatto possibile stabilire la quantificazione della forza adoperata. Dunque, incontrovertibilmente emergono tre circostanze decisive: -una ringhiera rispondente al progetto avrebbe contenuto il corpo; -solo una violenta azione avrebbe provocato lo sfondamento in situazioni di normalità;- nel caso di specie risultava comunque impossibile stabilire l'intensità della spinta. Ne consegue allora che, come già rilevato nel motivo di ricorso principale, il nesso di causalità è interrotto dalla presenza di un elemento architettonico che non ha assolto la propria funzione. L'evento morte, in definitiva non deriva dalla spinta, (peraltro la cui intensità non è data sapere, ma sicuramente non di forza tale da provocare la caduta in condizioni di conformità), avuto riguardo alla struttura fisica delle parti, in ragione dello sviluppo assolutamente imprevedibile non riferibile all'azione dell'indagata, quanto piuttosto una tragica fatalità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1, n. 36724 del 18/06/2015, Ferrito, Rv. 264534), secondo la quale sono cause sopravvenute, da sole sufficienti a determinare l'evento, quelle del tutto indipendenti dalla condotta dell'imputato, sicché non possono essere considerate tali quelle che abbiano causato l'evento in sinergia con la condotta dell'imputato, atteso che, venendo a mancare una delle due, l'evento non si sarebbe verificato (Sez. 5, n. 11954 del 26/01/2010, Palazzolo, Rv. 246549); è stato ancora ulteriormente precisato che le cause sopravvenute idonee a escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dall'agente, sia quelle che, pur inserite in un percorso causale ricollegato alla condotta (attiva od omissiva) dell'agente, si connotino per l'assoluta anomalia ed eccezionalità, sì da risultare imprevedibili in astratto e imprevedibili per l'agente (Sez. 4, n. 43168 del 21/06/2013, Frediani, Rv. 258085). In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal "reo" con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo. (Sez. 5, n. 15269 del 21/01/2022, Rv 283016). Il tema dell'elemento soggettivo del delitto di lesioni va affrontato nel contesto dell'ormai acquisita consapevolezza giurisprudenziale in forza della quale, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nel caso concreto aderendo psicologicamente ad essa. A tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento, secondo la cosiddetta prima formula di Frank (Sez. 4, n. 10 14663 del 08/03/2018, A., Rv. 273014 - 01, sulla scia di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105). Né, ai fini della configurabilità del dolo eventuale, la circostanza che l'agente non sia in possesso di specifiche competenze tecnico-scientifiche vale di per sé ad escludere la rappresentazione dell'evento e l'adesione psicologica allo stesso, dovendosi parametrare la personalità, la storia e le precedenti esperienze del soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 27905 del 03/05/2021, Ciontoli e altri, Rv. 281817). 1.1 L'ordinanza impugnata risulta immune da vizi avendo operato buon governo dei principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte rispetto alla fattispecie in esame. 1.1.1. Il Tribunale del Riesame ha in primo luogo evidenziato che la condotta dell'indagata non si limitò ad una flebile spinta, ovvero ad "un gesto nemmeno violento di allontanamento della persona" del Calandrino, come sostenuto dalla difesa, ma fu una forte spinta, che per giurisprudenza consolidata integra il reato di percosse. 1.1.2. Ha altresì escluso, in fatto, l'esistenza di fattori anomali e imprevedibili tali da interrompere il nesso di causalità, come ad esempio lo stato dei luoghi (le condizioni precarie della balaustra) e le condizioni fisiche della vittima che comunque era giunto al Pronto soccorso vigile ed orientato. Sullo specifico ((44: punto la impugnata ordinanz 'chiamato la giurisprudenza di questa Corte che ritiene non spieghino alcuna influenza sul nesso di causalità le concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole: T.] L'agente che tiene una condotta aggressiva deve accettare, per scelta del legislatore, il rischio dell'evento letale della vittima, con tutte le conseguenze del caso[. .1". La soluzione si colloca nel solco dell'orientamento tradizionale di questa Corte, in forza del quale (v., ad es., Sez. 5, n. 51233 del 09/10/2019, S., Rv. 277960 - 01), ai fini dell'integrazione dell'omicidio preterintenzionale, è necessario che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall'agente (Sez. 5, n.41017 del 12/07/2012, S., Rv. 253744, n. 1008 del 1986 Rv. 174956). Il che, del resto, si accorda pienamente col tradizionale principio causa causae est causa causati che, pur temperato dal criterio di regolarità causale, è anch'esso riconosciuto applicabile dalla giurisprudenza (v. Sez. I, n. 654 del 18/04/1966, Nervetti, Rv. 102177). 2.2. Inammissibile il motivo di ricorso aggiunto. A questo proposito la giurisprudenza di legittimità si è espressa affermando che, nel caso di ricorso per cassazione concernente provvedimenti in materia di libertà personale, il comma quarto dell'art. 311 cod. proc. pen. consente in via eccezionale la presentazione di motivi nuovi prima dell'inizio della discussione (motivi che devono riguardare capi o punti della decisione già investiti dall'originale atto di gravame), ma non attiene alla produzione di documenti, che resta disciplinata dalle regole generali concernenti il procedimento di legittimità. Ne consegue che, dovendosi per i ricorsi in materia cautelare personale osservare le forme previste dall'art. 127 del codice di rito (art. 311, comma quinto, stesso codice), le produzioni documentali devono intervenire al più tardi con una memoria depositata nella cancelleria della Corte di Cassazione cinque giorni prima dell'udienza (Sez. F, n. 34554 del 25/07/2003, Jovanovic, Rv. 228393 - 01).Ora, nel caso di specie il ricorrente ha depositato un atto (una consulenza) il cui ingresso è precluso nel giudizio di legittimità il quale, anche nella materia cautelare, non ammette la produzione di prove nuove, posto che in esso possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che gli stessi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (Sez. 2 - , n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01). E' di tutta evidenza che un tale accertamento, oltre a costituire un elemento concreto posto a supporto dell'allegazione difensiva, impatta con le valutazioni espresse dai giudici di merito e perciò, a prescindere dalla sua valenza e dal suo. contenuto, va sottoposto, a cura della parte diligente, ai giudici del merito per le loro valutazioni in proposito, se del caso anche non coincidenti con quelle in precedenza assunte. (Sez.3, n. 209 del 17/09/2020, (2021), Rv. 281047). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adem
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