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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22959/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 9 settembre 2022 annullava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.; il capo di incolpazione si riferiva al fatto che l'indagato, quale lavoratore socialmente utile del Comune di Casal di Principe, aveva percepito l'assegno ASU a seguito della condotta omissiva dei responsabili dell'ente che non avevano certificato le giornate di effettiva presenza e la corrispondenza tra le ore contrattuali e quelle effettivamente svolte da parte dell'indagato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la motivazione del provvedimento imugnato forniva una interpretazione errata circa la qualifica del fatto contestato all'indagato (art. 606 comma lett. b, ed e cod. proc. pen.)„ oltre ad essere illogica e contraddittoria e ad avere omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari; in particolare, dalle note del [OSCURATO:PERSONA].ssa Terranova si ricavava che la condotta dei lavoratori socialmente utili, dei preposti al controllo, dell'intera amministrazione comunale, più volte richiamata a rispettare i principi d bon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, era consapevolmente orientata a garantire ai dipendenti di introitare indebitamente somme di denaro in danno dell'INPS; nonostante i richiami del [OSCURATO:PERSONA], il Comune non aveva provveduto a quanto denunciato, ma anzi, oltre a provvedere ad avvantaggiare i dipendenti infedeli, aveva cercato di coprire le condotte illecite già risultanti dai primi accertamenti svolti dalla PG procedente; il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto non fornire un'unica interpretazione logica possibile, e cioè che nel Comune di Casal di Principe la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino per favorire i lavoratori socialmente utili.

Il Pubblico Ministero rileva che era stato omesso di considerare la paradigmatica vicenda inerente la massiva cancellazione dei dati dal data base del Comune di Casal di Principe, intervenuta quanto talune figure dell'amministrazione comunale erano già al corrente del fatto che erano in corso investigazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]; neppure era stato considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casal di Principe costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi, come emergeva dalle chat scaricate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del settore Personale e Finanziario del Comune) e, in particolare, da quella intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; si poteva poi ricordare come prima delle indagini (ma anche successivamente) alcun indagato avesse mai rappresentato anomalie e discordanze in ordine alle erogazioni percepite a fronte delle reiterate e ingiustificate assenze, ponendo in tal modo in essere una condotta fraudolenta idonea ad indurre in errore l'ente preposto all'erogazione A! delle somme: il Tribunale non aveva infatti riguardo fornito alcuna spiegazione circa il fatto che, a fronte della corresponsione indebita di somme da parte dell'Inps, nessuno dei beneficiari avesse segnalato l'errore, di fatto serbando quel malizioso comportamento, dolosamente orientato a consumare la truffa.

Il Pubblico Ministero osserva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le investigazioni svolte avevano dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva indebitamente e fraudolentemente percepito somme dall'Ente tratto in inganno a titolo di integrazione oraria avendo rappresentato falsamente, tramite la complicità di Pignata e Cenname, di avere prestato la sua attività lavorativa per un numero di ore superiore a quelle effettivamente svolte, ciò risultando dai cartellini presenza, recuperati presso il server della ditta legata al comune di Casale. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692).

Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893).

Deve pertanto essere escluso nel caso in esame che, a fronte della approfondita valutazione contenuta alle pagine 2 e seguenti dell'ordinanza impugnata, nelle quali vengono evidenziati la mancanza di indizi in merito ad un complesso meccanismo truffaldino e il fatto che l'indagato - che in alcune occasioni ha avuto pagamenti superiori rispetto alle ore prestate, ma in altre pagamenti inferiori, e in una occasione non ha avuto il pagamento di un'intera mensilità- dovrebbe rispondere di una mera omissione di informazioni, in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza; il Pubblico Ministero non chiarisce sulla base di quali elementi si possa affermare che l'indagato fosse a conoscenza della comunicazione delle ore effettuate la cui incombenza spettava ad altri soggetti (i responsabili del servizio); si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza delle censure del Pubblico Ministero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1 II Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 9 settembre 2022 annullava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari con il quale era stato disposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.; il capo di incolpazione si riferiva al fatto che l'indagato, quale lavoratore socialmente utile del Comune di Casal di Principe, aveva percepito l'assegno ASU a seguito della condotta omissiva dei responsabili dell'ente che non avevano certificato le giornate di effettiva presenza e la corrispondenza tra le ore contrattuali e quelle effettivamente svolte da parte dell'indagato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la motivazione del provvedimento imugnato forniva una interpretazione errata circa la qualifica del fatto contestato all'indagato (art. 606 comma lett. b, ed e cod. proc. pen.)„ oltre ad essere illogica e contraddittoria e ad avere omesso di considerare alcuni fondamentali elementi indiziari; in particolare, dalle note del [OSCURATO:PERSONA].ssa Terranova si ricavava che la condotta dei lavoratori socialmente utili, dei preposti al controllo, dell'intera amministrazione comunale, più volte richiamata a rispettare i principi d bon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, era consapevolmente orientata a garantire ai dipendenti di introitare indebitamente somme di denaro in danno dell'INPS; nonostante i richiami del [OSCURATO:PERSONA], il Comune non aveva provveduto a quanto denunciato, ma anzi, oltre a provvedere ad avvantaggiare i dipendenti infedeli, aveva cercato di coprire le condotte illecite già risultanti dai primi accertamenti svolti dalla PG procedente; il Tribunale del Riesame non avrebbe potuto non fornire un'unica interpretazione logica possibile, e cioè che nel Comune di Casal di Principe la disorganizzazione costituiva l'alibi per mascherare l'esistenza di un vero e proprio sistema truffaldino per favorire i lavoratori socialmente utili. Il Pubblico Ministero rileva che era stato omesso di considerare la paradigmatica vicenda inerente la massiva cancellazione dei dati dal data base del Comune di Casal di Principe, intervenuta quanto talune figure dell'amministrazione comunale erano già al corrente del fatto che erano in corso investigazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA]; neppure era stato considerato che la confusione e l'approssimazione esistente nel Comune di Casal di Principe costituiva una strategia di comodo adottata dai dirigenti per precostituirsi un alibi, come emergeva dalle chat scaricate dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile del settore Personale e Finanziario del Comune) e, in particolare, da quella intercorsa con [OSCURATO:PERSONA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; si poteva poi ricordare come prima delle indagini (ma anche successivamente) alcun indagato avesse mai rappresentato anomalie e discordanze in ordine alle erogazioni percepite a fronte delle reiterate e ingiustificate assenze, ponendo in tal modo in essere una condotta fraudolenta idonea ad indurre in errore l'ente preposto all'erogazione A! delle somme: il Tribunale non aveva infatti riguardo fornito alcuna spiegazione circa il fatto che, a fronte della corresponsione indebita di somme da parte dell'Inps, nessuno dei beneficiari avesse segnalato l'errore, di fatto serbando quel malizioso comportamento, dolosamente orientato a consumare la truffa. Il Pubblico Ministero osserva inoltre che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, le investigazioni svolte avevano dimostrato che [OSCURATO:PERSONA] aveva indebitamente e fraudolentemente percepito somme dall'Ente tratto in inganno a titolo di integrazione oraria avendo rappresentato falsamente, tramite la complicità di Pignata e Cenname, di avere prestato la sua attività lavorativa per un numero di ore superiore a quelle effettivamente svolte, ciò risultando dai cartellini presenza, recuperati presso il server della ditta legata al comune di Casale. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 1.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errores in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013 Cc. (dep. 11/02/2013 ) Rv. 254893). Deve pertanto essere escluso nel caso in esame che, a fronte della approfondita valutazione contenuta alle pagine 2 e seguenti dell'ordinanza impugnata, nelle quali vengono evidenziati la mancanza di indizi in merito ad un complesso meccanismo truffaldino e il fatto che l'indagato - che in alcune occasioni ha avuto pagamenti superiori rispetto alle ore prestate, ma in altre pagamenti inferiori, e in una occasione non ha avuto il pagamento di un'intera mensilità- dovrebbe rispondere di una mera omissione di informazioni, in sede di ricorso per cassazione si possa sollevare il profilo dell'omessa o mancante motivazione, posto che il giudice del riesame ha comunque compiuto una valutazione priva dei requisiti di totale arbitrarietà o incompletezza; il Pubblico Ministero non chiarisce sulla base di quali elementi si possa affermare che l'indagato fosse a conoscenza della comunicazione delle ore effettuate la cui incombenza spettava ad altri soggetti (i responsabili del servizio); si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza delle censure del Pubblico Ministero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors
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