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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 aprile 2022

Cassazione n. 27961/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente: SENTIENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/5/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti autorità dello Stato d'Austria in esecuzione di mandato di arresto per ragioni processuali emesso il 30 aprile 2022 per il reato di furto con strappo in danno di [OSCURATO:PERSONA] di un orologio del valore di 70.000,00 euro, reato commesso a Vienna il 22 marzo 2022, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e qualificato come rapina dal diritto penale austriaco e di altro episodio di furto commesso, in concorso con i predetti, a Vienna il 4 aprile 2022.

In questa occasione gli indagati si impossessavano, previa effrazione del vetro posteriore dell'autovettura, di una valigetta contenente gioielli del valore di 400.000 euro sottraendola a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati della KE Group. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di arresto eseguito il 9 maggio 2022, è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

Nel corso dell'udienza di convalida ha dichiarato di essere estraneo ai fatti addebitatigli.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza perché emessa in violazione degli artt. 6, commi 3 e 4, lett. a), 5, 18, lett. t), della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 5 e 6 della CEDU perché la sentenza impugnata non indica, in linea con il contenuto del mandato di arresto europeo silente al riguardo, gli elementi sulla base dei quali si è pervenuti alla identificazione del ricorrente quale autore dei fatti, limitandosi alla pedissequa descrizione delle vicende ed alla verifica di aspetti formali, quali la doppia incriminazione dei fatti e la tempestività del pervenimento degli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.

Il quadro normativo di riferimento richiamato dal ricorso, che rinvia alle disposizioni recate dalla legge n. 69 del 2005„ non è più attuale poiché la disciplina dell'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dello loia, emesso il 30 aprile 2022, è quella recata dal d.

Igs. 2 febbraio 2021 n. 10.

2. Rileva il Collegio che nel vigore dell'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, ai fini dell'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", quale presupposto per la consegna in presenza di mandato emesso per ragioni processuali, tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, (compendio) del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez.

U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348).

Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.Il decreto legislativo n. 10 del 2021 è stato adottato nel quadro di adeguamento dell'Italia ai principi della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo, e alle raccomandazioni che, in relazione alla legislazione interna che regolava l'applicazione del mandato di arresto europeo recata dalla

I. 69 del 2005, erano state elevate al nostro Paese nel "Report on Italy" del 23 febbraio 2002, raccomandazioni concernenti sia aspetti pratici della procedura attiva di consegna, sia, ed era questo il vero nucleo problematico, la necessità di adattamento alle previsioni della decisione quadro in relazione alla procedura passiva di consegna, proprio in relazione alla previsione dei gravi indizi di colpevolezza che legittimavano la consegna.

Come anticipato, il citato decreto legislativo non solo ha abrogato il comma 4 dell'art. 17 ma ha profondamente modificato il testo originario dell'art. 6

I. n. 69 del 2005, nella versione richiamata nel ricorso, relativo al contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna, disposizione che dettava previsioni aggiuntive rispetto alla decisione quadro e che nelle raccomandazioni del "Report on Italy" venivano fortemente censurate perché contrarie al "principio del mutuo riconoscimento".

In particolare, a norma dell'art. 6, comma 3, la consegna era consentita, ricorrendone i presupposti, «soltanto sulla base di una richiiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa».

Inoltre, al mandato di arresto europeo dovevano essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena; c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona di cui è domandata la consegna (art. 6, comma 4).

Con riguardo alla relazione sui «fatti addebitati», specificamente riferibile al mandato di arresto processuale cautelare, fondamentale era il riferimento alle «fonti di prova», riferimento che, nella prospettiva del richiamato Report, aveva destato notevoli perplessità, traducendosi addirittura in un arretramento rispetto all'estradizione (l'art. 12 § 2 convenzione di estradizione, infatti, non ne richiede l'indicazione).

Sempre in relazione al mandato di arresto europeo collegato a monte a un provvedimento cautelare, l'allegazione dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale appariva funzionale al rifiuto dell'esecuzione «se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è mancante di motivazione» (art. 18, comma 1, lett. t, pure richiamato dal ricorrente), una limitazione, questa, non prevista nella decisione quadro in cui si afferma che competente all'esame del provvedimento originario è l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, secondo il sistema di garanzie processuali ivi previsto.

La legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, prevedeva una documentazione a supporto del mandato di arresto europeo, collegata alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza — ancorchè nella lettura depotenziata che ne aveva operato la Corte di Cassazione, innanzi citata - ben più complessa rispetto a quella richiesta dalla Decisione quadro che, anche con riguardo alla pronuncia interna sulla quale si fonda la richiesta di consegna, era ritenuta in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento enunciato nella decisione quadro, secondo i rilievi svolti nel "Report of Italy".

L'art. 3, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 10 del 2021 ha, dunque, abrogato i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6

I. n. 69 del 2005; ha operato una profonda rivisitazione dei motivi di rifiuto della consegna, in aderenza alla decisione quadro; mentre l'art. 3, comma 1, lett. b), d.

Igs. n. 10 del 2021 ha interpolato il comma 2 dell'art. 6

I. n. 69 del 2005, dove, nell'attuale formulazione, si stabilisce che se il mandato di arresto europeo «non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 1 o l'indicazione dell'esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo

16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 19», in materia di rifiuto di consegna.

La norma rinvia, attraverso l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e) della stessa legge che prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato ma si tratta di una disposizione che va necessariamente letta in una alla cancellazione del riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza per comprenderne la portata del riferimento alla descrizione delle circostanze della commissione del reato e al grado di partecipazione del ricercato.

Nel caso in esame i requisiti descrittivi ora richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge sono messi in evidenza nel provvedimento impugnato con riferimento alla partecipazione dello Ioia ai reati addebitatigli e si tratta di indicazioni precise quanto al momento e luogo di commissione del reato ed alla partecipazione del ricercato, sinteticamente descritte nel mandato di arresto europeo e sulla base della valutazione operata dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente dinanzi alla quale la persona consegnata potrà svolgere tutte le sue difese ma non sindacabili dal giudice italiano che, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento e presunzione di sussistenza dei gravi indizi, deve limitarsi ad una mera verifica formale del mandato di arresto europeo non essendo più possibile, sulla base della documentazione prevista come necessaria, quella sommaria delibazione sulla sussistenza del compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui viene chiesta la consegna e nella quale si risolveva la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza prima delle modifiche apportate con il d.

Igs. n. 10 del 2021.

3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Seguono, a cura della cancelleria, le comunicazioni di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTIENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/5/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] alle competenti autorità dello Stato d'Austria in esecuzione di mandato di arresto per ragioni processuali emesso il 30 aprile 2022 per il reato di furto con strappo in danno di [OSCURATO:PERSONA] di un orologio del valore di 70.000,00 euro, reato commesso a Vienna il 22 marzo 2022, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e qualificato come rapina dal diritto penale austriaco e di altro episodio di furto commesso, in concorso con i predetti, a Vienna il 4 aprile 2022. In questa occasione gli indagati si impossessavano, previa effrazione del vetro posteriore dell'autovettura, di una valigetta contenente gioielli del valore di 400.000 euro sottraendola a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati della KE Group. [OSCURATO:PERSONA], a seguito di arresto eseguito il 9 maggio 2022, è sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. Nel corso dell'udienza di convalida ha dichiarato di essere estraneo ai fatti addebitatigli. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza perché emessa in violazione degli artt. 6, commi 3 e 4, lett. a), 5, 18, lett. t), della legge n. 69 del 2005 e degli artt. 5 e 6 della CEDU perché la sentenza impugnata non indica, in linea con il contenuto del mandato di arresto europeo silente al riguardo, gli elementi sulla base dei quali si è pervenuti alla identificazione del ricorrente quale autore dei fatti, limitandosi alla pedissequa descrizione delle vicende ed alla verifica di aspetti formali, quali la doppia incriminazione dei fatti e la tempestività del pervenimento degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Il quadro normativo di riferimento richiamato dal ricorso, che rinvia alle disposizioni recate dalla legge n. 69 del 2005„ non è più attuale poiché la disciplina dell'esecuzione del mandato di arresto europeo nei confronti dello loia, emesso il 30 aprile 2022, è quella recata dal d. Igs. 2 febbraio 2021 n. 10. 2. Rileva il Collegio che nel vigore dell'art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005, ai fini dell'esistenza di "gravi indizi di colpevolezza", quale presupposto per la consegna in presenza di mandato emesso per ragioni processuali, tale requisito veniva inteso non come qualificata probabilità di colpevolezza, bensì soltanto come esistenza di un compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui veniva chiesta la consegna, (compendio) del quale il mandato o la documentazione ad esso allagata dovevano dare adeguato conto attraverso la puntuale indicazione delle relative evidenze fattuali (per tutte, Sez. U, n. 4614 del 30/01/2007, Ramoci, Rv. 235348). Con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, il riferimento ai "gravi indizi" è stato espunto dall'art. 17, con la conseguenza che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo.Il decreto legislativo n. 10 del 2021 è stato adottato nel quadro di adeguamento dell'Italia ai principi della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo, e alle raccomandazioni che, in relazione alla legislazione interna che regolava l'applicazione del mandato di arresto europeo recata dalla I. 69 del 2005, erano state elevate al nostro Paese nel "Report on Italy" del 23 febbraio 2002, raccomandazioni concernenti sia aspetti pratici della procedura attiva di consegna, sia, ed era questo il vero nucleo problematico, la necessità di adattamento alle previsioni della decisione quadro in relazione alla procedura passiva di consegna, proprio in relazione alla previsione dei gravi indizi di colpevolezza che legittimavano la consegna. Come anticipato, il citato decreto legislativo non solo ha abrogato il comma 4 dell'art. 17 ma ha profondamente modificato il testo originario dell'art. 6 I. n. 69 del 2005, nella versione richiamata nel ricorso, relativo al contenuto del mandato di arresto europeo nella procedura passiva di consegna, disposizione che dettava previsioni aggiuntive rispetto alla decisione quadro e che nelle raccomandazioni del "Report on Italy" venivano fortemente censurate perché contrarie al "principio del mutuo riconoscimento". In particolare, a norma dell'art. 6, comma 3, la consegna era consentita, ricorrendone i presupposti, «soltanto sulla base di una richiiesta alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale o della sentenza di condanna a pena detentiva che ha dato luogo alla richiesta stessa». Inoltre, al mandato di arresto europeo dovevano essere allegati: a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, con l'indicazione del tipo e della durata della pena; c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità e la nazionalità della persona di cui è domandata la consegna (art. 6, comma 4). Con riguardo alla relazione sui «fatti addebitati», specificamente riferibile al mandato di arresto processuale cautelare, fondamentale era il riferimento alle «fonti di prova», riferimento che, nella prospettiva del richiamato Report, aveva destato notevoli perplessità, traducendosi addirittura in un arretramento rispetto all'estradizione (l'art. 12 § 2 convenzione di estradizione, infatti, non ne richiede l'indicazione). Sempre in relazione al mandato di arresto europeo collegato a monte a un provvedimento cautelare, l'allegazione dell'originario provvedimento restrittivo della libertà personale appariva funzionale al rifiuto dell'esecuzione «se il provvedimento cautelare in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è mancante di motivazione» (art. 18, comma 1, lett. t, pure richiamato dal ricorrente), una limitazione, questa, non prevista nella decisione quadro in cui si afferma che competente all'esame del provvedimento originario è l'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, secondo il sistema di garanzie processuali ivi previsto. La legge n. 69 del 2005, attuativa della decisione quadro in materia di mandato di arresto europeo, prevedeva una documentazione a supporto del mandato di arresto europeo, collegata alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza — ancorchè nella lettura depotenziata che ne aveva operato la Corte di Cassazione, innanzi citata - ben più complessa rispetto a quella richiesta dalla Decisione quadro che, anche con riguardo alla pronuncia interna sulla quale si fonda la richiesta di consegna, era ritenuta in contrasto con il principio del mutuo riconoscimento enunciato nella decisione quadro, secondo i rilievi svolti nel "Report of Italy". L'art. 3, comma 1, lett. c), d. lgs. n. 10 del 2021 ha, dunque, abrogato i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 6 I. n. 69 del 2005; ha operato una profonda rivisitazione dei motivi di rifiuto della consegna, in aderenza alla decisione quadro; mentre l'art. 3, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 10 del 2021 ha interpolato il comma 2 dell'art. 6 I. n. 69 del 2005, dove, nell'attuale formulazione, si stabilisce che se il mandato di arresto europeo «non contiene le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 1 o l'indicazione dell'esistenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1-bis, l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 16. Analogamente provvede quando ritiene necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare se ricorra uno dei casi previsti dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 19», in materia di rifiuto di consegna. La norma rinvia, attraverso l'attuale art. 6, al comma 1, lettera e) della stessa legge che prevede che il mandato contenga una descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato ma si tratta di una disposizione che va necessariamente letta in una alla cancellazione del riferimento alla relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza per comprenderne la portata del riferimento alla descrizione delle circostanze della commissione del reato e al grado di partecipazione del ricercato. Nel caso in esame i requisiti descrittivi ora richiesti dal comma 1, lettera e), dell'art. 6 della legge sono messi in evidenza nel provvedimento impugnato con riferimento alla partecipazione dello Ioia ai reati addebitatigli e si tratta di indicazioni precise quanto al momento e luogo di commissione del reato ed alla partecipazione del ricercato, sinteticamente descritte nel mandato di arresto europeo e sulla base della valutazione operata dall'autorità giudiziaria dello Stato emittente dinanzi alla quale la persona consegnata potrà svolgere tutte le sue difese ma non sindacabili dal giudice italiano che, in ossequio al principio del mutuo riconoscimento e presunzione di sussistenza dei gravi indizi, deve limitarsi ad una mera verifica formale del mandato di arresto europeo non essendo più possibile, sulla base della documentazione prevista come necessaria, quella sommaria delibazione sulla sussistenza del compendio indiziario ritenuto dall'autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui viene chiesta la consegna e nella quale si risolveva la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza prima delle modifiche apportate con il d. Igs. n. 10 del 2021. 3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Seguono, a cura della cancelleria, le comunicazioni di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per g
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