CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 39603/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza che, in data 18.12.2017, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione e di quello di cui all'art. 474 cod. pen. e, ritenuta l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi 2 di reclusione ed Euro 200 di multa; 2. ricorre per cassazione il difensore dell'Orefice lamentando: 2.1 vizio di motivazione per omessa considerazione del carattere grossolano della contraffazione; 2.2 violazione di legge per omessa integrazione delle ipotesi di reato contestate: rileva che la natura della merce è stata ritenuta sulla scorta delle dichiarazioni dei testi mentre è stata respinta la richiesta di perizia merceologica avanzata dalla difesa in difetto della quale non poteva essere affermata la sua provenienza illecita anche sotto il profilo della relativa consapevolezza in capo al ricorrente; segnala che la Corte di Appello non ha preso in esame alcuni degli indici sintomatici della contraffazione che, peraltro, in quanto ritenuta sulla scorta di prove meramente dichiarative, ben avrebbe potuto essere grossolana e penalmente irrilevante. 3. Il ricorso è inammissibile. I rilievi formulati in questa sede riproducono di fatto gli argomenti già prospettati nell'atto di appello, ai quali la Corte d'Appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che la difesa del ricorrente non considera né specificatamente censura, con conseguente genericità del gravame (cfr., Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.882, Cariolo; Cass. Pen., 2, 29.1.2014 n. 11.951, Lavorato; Cass. Pen., 6, 11.3.2009 n. 20.377, Arnone). La Corte territoriale, infatti, ha vagliato la censura concernente la origine della merce sequestrata dal personale di PG richiamando il tenore delle dichiarazioni rese dal vice brigadiere [OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito in merito alla mancanza dei cartellini identificativi, di ologramma, di trademark oltre che alla scadente qualità dei prodotti sia per le rifiniture che per la consistenza del materiale elementi tutti, unitamente alle modalità di messa in vendita ed all'atteggiamento del ricorrente, che aveva tentato di dileguarsi per poi essere comunque identificato. I giudici di merito, dunque, hanno correttamente valorizzato le dichiarazioni del teste sentito nel corso del dibattimento in quanto persona munita di specifica competenza ed esperienza acquisita nel tempo per la attività svolta e che aveva riferito in merito alla natura contraffatta della merce che, peraltro, era priva di cartellini identificativi e di documentazione attestante la sua provenienza (cfr., Cass. Pen., 3, 13.5.2015 n. 29.891, Diouf, secondo cui il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto; la Corte ha affermato tale principio in una fattispecie di contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi che ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività). Non è peraltro inutile rilevare la contraddittorietà delle censure articolate in questa sede dove, per un verso, si segnala la inadeguatezza degli accertamenti sulla natura della merce sequestrata e, per altro verso, si deduce la grossolanità della sua contraffazione: a tale ultimo proposito, è appena il caso di ribadire che la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra comunque il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che la norma predetta tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., Cass. Pen., 5, 11.12.2013 n. 5.260, Faje; Cass. Pen., 2, 4.5.2012 n. 20.944, P.G. in proc. Diasse; Cass. Pen., 2, 27.4.2012 n. 28.423, Fabbri; Cass. Pen., 5, 26.4.2012 n. 21.049, Fabbri). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere