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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21066/2023

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la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20104/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del predetto difensore [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Lombardian. 4681/3/2019 , depositata il 21 . 11 .201 9 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva i ricors i riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso distinti avvis i di accertamento,riguardanti imposte dirette e IVA , ann i d’imposta 20 11 e 2012, in relazione ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello propost o dal l’Agenzia delle entrate, rilevando che: - gli anni d’imposta oggetto dell’accertamento erano antecedenti al periodo relativo all’indagine svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti dei fornitori della contribuente e il procedimento penale instaurato nei confronti degli stessinon ha coinvolto i rappresentanti della società contribuente, essendoirrilevante, rientrando nella prassi del settore, che i rapporti intrattenuti da quest’ultima con i fornitori fossero improntati su accordi verbali; - la contribuente ha fornito un quadro probatorio completo e non contestato dall’Ufficio, nel senso che ha dimostrato di avere svolto una effettiva attività commerciale, adempiendo a tutti gli oneri amministrativi e fiscali, fatturando le operazioni, pagandole con assegni circolari e supportandole con documenti di trasporto; - la merce risulta essere entrata in possesso della contribuente e poi rivenduta con conseguenteversamento dell’IVA; -l’Agenzia delle e ntrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione de gli artt. 132 cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente e contraddittorio, recependo in modo acritico le argomentazioni del primo giudice e ritenendo erroneamente che l’effettività dell’attività imprenditoriale svolta dalla contribuente e la correttezza formale della contabilità fosse ro sufficientiper affermare l’esistenza delle operazioni contestate, senza considerare l’inesistenza dei fornitori, privi di qualsiasi struttura imprenditorialee di mezzi di trasporto; -il motivo è inammissibile, in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( ex plurimis, Cass. Sez.

U. n. 34476 del 27/12/2019); - la difesa erariale, infatti, sollecita questa Corte ad una nuova valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito e, per ciò stesso, preclusa alCollegio; -il motivo è in ogni caso infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez.

U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", con particolare riguardo alla valutazione degli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria per supportare la asserita inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture contestate e di quelli, contrari, offerti dalla contribuente, al fine di dimostrare l’esistenza oggettiva di dette operazioni, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053). - il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.800,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 20104/2020 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del predetto difensore [OSCURATO:EMAIL], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Lombardian. 4681/3/2019 , depositata il 21 . 11 .201 9 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Avviso di accertamento - [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano accoglieva i ricors i riuniti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso distinti avvis i di accertamento,riguardanti imposte dirette e IVA , ann i d’imposta 20 11 e 2012, in relazione ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; - c on la sentenza indicata in epigrafe , la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello propost o dal l’Agenzia delle entrate, rilevando che: - gli anni d’imposta oggetto dell’accertamento erano antecedenti al periodo relativo all’indagine svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti dei fornitori della contribuente e il procedimento penale instaurato nei confronti degli stessinon ha coinvolto i rappresentanti della società contribuente, essendoirrilevante, rientrando nella prassi del settore, che i rapporti intrattenuti da quest’ultima con i fornitori fossero improntati su accordi verbali; - la contribuente ha fornito un quadro probatorio completo e non contestato dall’Ufficio, nel senso che ha dimostrato di avere svolto una effettiva attività commerciale, adempiendo a tutti gli oneri amministrativi e fiscali, fatturando le operazioni, pagandole con assegni circolari e supportandole con documenti di trasporto; - la merce risulta essere entrata in possesso della contribuente e poi rivenduta con conseguenteversamento dell’IVA; -l’Agenzia delle e ntrate impu gnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo; -la società contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o , la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione de gli artt. 132 cod. proc. civ., 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4cod. proc. civ., per avere la CTR motivato in modo apparente e contraddittorio, recependo in modo acritico le argomentazioni del primo giudice e ritenendo erroneamente che l’effettività dell’attività imprenditoriale svolta dalla contribuente e la correttezza formale della contabilità fosse ro sufficientiper affermare l’esistenza delle operazioni contestate, senza considerare l’inesistenza dei fornitori, privi di qualsiasi struttura imprenditorialee di mezzi di trasporto; -il motivo è inammissibile, in quanto, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza assoluta di motivazione, mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito ( ex plurimis, Cass. Sez. U. n. 34476 del 27/12/2019); - la difesa erariale, infatti, sollecita questa Corte ad una nuova valutazione del materiale istruttorio in atti, diversa da quella svolta dai giudici di merito e, per ciò stesso, preclusa alCollegio; -il motivo è in ogni caso infondato; - è stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U. 3.11.2016, n. 22232); - la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", con particolare riguardo alla valutazione degli elementi indiziari forniti dall’Amministrazione finanziaria per supportare la asserita inesistenza oggettiva delle operazioni oggetto delle fatture contestate e di quelli, contrari, offerti dalla contribuente, al fine di dimostrare l’esistenza oggettiva di dette operazioni, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053). - il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.800,00 per compenso, € 200,00 per esborsi, oltre al 15% sul compenso per rimborso forfettario delle spese generali ed acce
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