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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47931/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità.

Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sulla omessa sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità.

La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando, ex art. 133 cod. pen., come il fatto deve ritenersi grave per il reiterato rifiuto del ricorrente a sottoporsi agli accertamenti per la verifica delle sue condizioni per la guida del veicolo.

L'imputato aveva altresì abbandonato il veicolo, sul luogo del sinistro, ed era gravato da un precedente per detenzione illecita di stupefacenti (sostanze che potrebbero pregiudicare l'efficienza e lucidità nella guida di veicoli).

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per genericità. Il ricorso è assolutamente generico, prospetta un vizio di motivazione, sulla omessa sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità. La sentenza impugnata adeguatamente motiva rilevando, ex art. 133 cod. pen., come il fatto deve ritenersi grave per il reiterato rifiuto del ricorrente a sottoporsi agli accertamenti per la verifica delle sue condizioni per la guida del veicolo. L'imputato aveva altresì abbandonato il veicolo, sul luogo del sinistro, ed era gravato da un precedente per detenzione illecita di stupefacenti (sostanze che potrebbero pregiudicare l'efficienza e lucidità nella guida di veicoli). Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il o ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 47931/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris