CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 34360/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto la sua richiesta di concessione dell’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze emesse dalle Corti di appello di Torino, di Roma e di Milano, con le quali egli è stato condannato per i delitti di furto, ricettazione, tentata estorsione e lesioni personali commessi in varie località nel dicembre 2007, il 06/07/2011, il 29/05/2019 e nel gennaio 2023, ritenendo insussistente l'unicità di disegno criminoso, nonostante la dimostrata tossicodipendenza, per la forte distanza temporale e la diversità dei luoghi di consumazione, la non omogeneità dei titoli di reato, e le assai diverse modalità delle singole azioni esecutive; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere l’ordinanza erroneamente ritenuto irrilevante la tossicodipendenza quale elemento dimostrativo dell'unicità del disegno criminoso, qualificandola come un mero movente dei vari delitti, mentre tale condizione comporta, secondo l'impostazione della norma, un collegamento continuo tra i reati in quanto tutti dettati dalla necessità di procurarsi le sostanze stupefacenti, collegamento che impone di superare la contrapposizione tra continuazione e scelta di vita, e di ritenere la tossicodipendenza un elemento che rende probabile la continuazione tra i reati, anche distanti nel tempo, in quanto legati dalla predetta necessità, che porta il tossicodipendente a formulare un disegno criminoso unitario; rilevato che il ricorrente deduce un vizio di motivazione anche per l'omessa valutazione della possibilità di riconoscere la continuazione per gruppi di reati, e in particolare tra i reati predatori commessi nel 2019 e nel 2023, in territori poco distanti; vista la memoria depositata dal ricorrente in data 10/09/2025, con cui egli ribadisce la fondatezza dei motivi del ricorso e sostiene la natura meramente apparente della motivazione; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo reato, risalente al dicembre 2007, anche delle condotte predatorie tenute rispettivamente a distanza di quasi quattro anni, di quasi dodici anni e di circa quindici anni, in territori molto distanti tra loro in quanto posti in Regioni diverse, e ritenendo la commissione di tali reati, la cui analogia consiste solo nella finalità di profitto economico, una mera espressione della propensione a commettere quel tipo di delitti, peraltro organizzati occasionalmente e in relazione a circostanze contingenti, adottando modalità esecutive sempre diverse; ritenuta manifestamente infondata la doglianza relativa alla non corretta valutazione della rilevanza della tossicodipendenza del ricorrente, in quanto l'ordinanza si è conformata al principio di questa Corte, secondo cui «In tema di reato continuato, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad opera della legge 21 febbraio 2006, n.49, lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati che siano collegati e dipendenti a tale stato, sempre che ricorrano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione» (Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Rv. 275420); il giudice, infatti, ha motivatamente escluso, per tutti i reati, la sussistenza di alcuno degli altri elementi indicatori di una programmazione unitaria, stante la non omogeneità degli stessi e la mancanza di una contiguità spazio-temporale, e ha ritenuto, perciò, che l’insussistenza delle «altre condizioni» sia elemento sufficiente per escludere l'unicità del disegno criminoso, non potendo questa rilevare quando sia l'unico collegamento tra i vari delitti ovvero, come valutato, costituisca solo il movente per la consumazione di reati di natura predatoria, non potendo tale unicità, che richiede la programmazione originaria dei reati, quanto meno generica, essere ravvisata solo nella volontà di procurarsi denaro con ogni mezzo, ma senza alcuna predeterminazione delle condotte da tenere; ritenuta infine manifestamente infondata la doglianza circa l'omessa valutazione della continuazione tra gruppi di reati, in particolare tra quelli commessi nel 2019 e nel 2023, in quanto la motivazione esposta circa la forte distanza spazio-temporale tra i reati di cui alle singole condanne, che impedisce il riconoscimento della unicità di disegno criminoso, riguarda anche tali delitti, commessi a distanza di quasi quattro anni e in Regioni diverse; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; ritenuto che, avendo il ricorso ad oggetto una condizione personale del ricorrente, debba disporsi l'oscuramento dei suoi dati identificativi, a tutela del suo diritto alla riservatezza; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 25/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]