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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 agosto 1990

Cassazione n. 03451/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/08/1990 in Albania (CUI 06K6UIK) avverso l'ordinanza del 09/10/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, dopo avere emesso mandato di arresto estradizionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sequestro di persona e coercizione al fine di fornire falsa testimonianza contestati dal Tribunale albanese di Korca, con il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza difensiva di sostituzione dell'ordinanza cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico, ritenendo sussistente il pericolo di fuga - presupposto richiesto dall'art. 716 cod. proc. pen. - in ragione della gravità del fatto, dell'entità della pena prevista (fino a 7 anni di reclusione), dell'allontanamento dell'estradando dall'Albania subito dopo avere commesso il reato e ha escluso qualsiasi valenza, ai fini cautelari, alla sua situazione familiare che non lo ha trattenuto dal lasciare il nostro Paese per delinquere in quello suo di origine.

2. Avverso l'ordinanza indicata propone ricorso, [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato è carente di un'autonoma valutazione rispetto all'esposizione del Pubblico ministero e la motivazione sul pericolo di fuga è solo apparente perché priva di circostanze di fatto e comportamenti concreti su cui è stato operato il giudizio prognostico, non bastando, a titolo esemplificativo, la condanna ad una grave pena detentiva, la condizione di straniero, la mancanza di stabile dimora.

Né può essere valorizzato l'allontanamento di Berberi per l'Albania, con rientro in Italia, che costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito.

Inoltre, non sono stati tenuti in alcun conto gli elementi difensivi dimostrativi del radicamento stabile dell'estradando in Italia quali: la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; la famiglia residente in Italia, con un figlio nato nel 2022 e una compagna, socia unica della società JTG srl, censita presso la Camera di Commercio, ed intestataria di un contratto di locazione di un immobile a Pavia, in via Volta 10; la volontà del titolare del locale "Primo lounge bar", sito in Pavia, di assumere il ricorrente come barista; la nomina di un difensore di fiducia; il possesso di un'utenza cellulare italiana.

Nessun rilievo può assumere la circostanza che il Berberi avesse dichiarato di non conoscere la lingua italiana in considerazione del contesto giudiziario in cui ciò era avvenuto.

2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, anche in relazione alle Convenzioni internazionali e alla Convenzione europea di estradizione del 1957, in quanto mancano i presupposti per l'applicazione provvisoria di una misura cautelare, ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., come l'attestazione di un mandato di arresto e l'urgenza prevista dall'art. 717, comma 3, cod. proc. pen. non menzionati dal provvedimento impugnato Inoltre, i delitti contestati all'estradando sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla scelta del provvedimento impugnato di non concedere all'estradando gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico adottando una motivazione priva di qualsiasi riferimento alla persona del Berberi al quale non è stato richiesto il consenso per il dispositivo di controllo.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. L'art. 719 cod. proc. pen. consente di impugnare le decisioni de libertate con ricorso per cassazione delimitando l'area delle censure alla sola ipotesi della violazione di legge.

Ne consegue che esulano dal controllo affidato al giudice di legittimità, in questa materia, i vizi logici del provvedimento impugnato concernenti la motivazione quando questi non si traducano nel difetto o nell'apparenza degli argomenti, stante il disposto dell'art.125, comma 3, cod. proc. pen., come anche la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).

3. Alla luce di detto perimetro il provvedimento impugnato non merita censura.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutata secondo i criteri di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, Kachan, non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, Fuso, Rv. 232487), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinchè risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, Hysa, Rv. 266112 e Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, Kachan, non mass.).

Il pericolo di fuga, pur dovendo ancorarsi a concreti elementi, non richiede condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento (o condotte prodromiche) bastando un giudizio prognostico, ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell'estradando tale da necessitare un intervento cautelare (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568).

La Corte territoriale, chiamata ad effettuare la verifica circa l'idoneità della misura cautelare .131=31.a garantire che la persona non si sottragga alla consegna, ha formulato un giudizio che prendendo in esame le allegazioni difensive non può dirsi né apparente né giuridicamente errato.

Infatti, è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si è recato in Albania a giugno del 2024, dove ha commesso il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto estradizionale, /22 facendo poi rientro nel nostro Paese, pur avendo in Italia un nucleo familiare, composto dalla convivente e da un figlio di circa due anni, così da rendere irrilevanti, per escludere il pericolo di fuga, sia la condizione familiare che gli altri elementi documentati dalla difesa, in gran parte calibrati sul solo radicamento della compagna (la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; la posizione della compagna, socia unica della società JTG srl, intestataria di un contratto di locazione di un immobile a Pavia; la volontà del titolare del locale "Primo lounge bar", sito in Pavia, di assumere il marito convivente della donna come barista; la nomina di un difensore di fiducia; il possesso di un'utenza cellulare italiana).

A fronte di dette circostanze, da leggere unitamente alla gravità dei delitti per i quali l'estradando è ricercato, collegati anche a contesti criminali che gestiscono stupefacenti, e della pena severa prevista per questi in Albania, la Corte di appello di Milano, con motivazione logica e del tutto autonoma da quella del pubblico ministero, ha ottemperato all'obbligo di dare conto del concreto pericolo di fuga della persona richiesta che risulta essere nel territorio italiano in modo occasionale, attesa anche la mancata conoscenza dell'italiano che ha richiesto la nomina di un interprete.

4. Il secondo motivo di ricorso, solo formalmente proposto per violazione di legge, è generico.

Viene erroneamente contestata l'assenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare con carattere di urgenza a fronte dell'essere il provvedimento impugnato il solo rigetto della chiesta sostituzione della custodia in carcere che, peraltro, richiama il mandato di arresto estradizionale emesso in data 1° luglio 2024 dal Tribunale di Korca.

5. L'ultimo motivo di ricorso, anch'esso solo formalmente proposto per violazione di legge, è aspecifico e non si confronta con la motivazione del provvedimento in cui risulta che l'estradando non ha manifestato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo elettronico di controllo, presupposto necessario per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari

6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. /27 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 18/08/1990 in Albania (CUI 06K6UIK) avverso l'ordinanza del 09/10/2024 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, dopo avere emesso mandato di arresto estradizionale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di sequestro di persona e coercizione al fine di fornire falsa testimonianza contestati dal Tribunale albanese di Korca, con il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza difensiva di sostituzione dell'ordinanza cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico, ritenendo sussistente il pericolo di fuga - presupposto richiesto dall'art. 716 cod. proc. pen. - in ragione della gravità del fatto, dell'entità della pena prevista (fino a 7 anni di reclusione), dell'allontanamento dell'estradando dall'Albania subito dopo avere commesso il reato e ha escluso qualsiasi valenza, ai fini cautelari, alla sua situazione familiare che non lo ha trattenuto dal lasciare il nostro Paese per delinquere in quello suo di origine. 2. Avverso l'ordinanza indicata propone ricorso, [OSCURATO:PERSONA], con i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato è carente di un'autonoma valutazione rispetto all'esposizione del Pubblico ministero e la motivazione sul pericolo di fuga è solo apparente perché priva di circostanze di fatto e comportamenti concreti su cui è stato operato il giudizio prognostico, non bastando, a titolo esemplificativo, la condanna ad una grave pena detentiva, la condizione di straniero, la mancanza di stabile dimora. Né può essere valorizzato l'allontanamento di Berberi per l'Albania, con rientro in Italia, che costituisce l'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito. Inoltre, non sono stati tenuti in alcun conto gli elementi difensivi dimostrativi del radicamento stabile dell'estradando in Italia quali: la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; la famiglia residente in Italia, con un figlio nato nel 2022 e una compagna, socia unica della società JTG srl, censita presso la Camera di Commercio, ed intestataria di un contratto di locazione di un immobile a Pavia, in via Volta 10; la volontà del titolare del locale "Primo lounge bar", sito in Pavia, di assumere il ricorrente come barista; la nomina di un difensore di fiducia; il possesso di un'utenza cellulare italiana. Nessun rilievo può assumere la circostanza che il Berberi avesse dichiarato di non conoscere la lingua italiana in considerazione del contesto giudiziario in cui ciò era avvenuto. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, anche in relazione alle Convenzioni internazionali e alla Convenzione europea di estradizione del 1957, in quanto mancano i presupposti per l'applicazione provvisoria di una misura cautelare, ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., come l'attestazione di un mandato di arresto e l'urgenza prevista dall'art. 717, comma 3, cod. proc. pen. non menzionati dal provvedimento impugnato Inoltre, i delitti contestati all'estradando sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla scelta del provvedimento impugnato di non concedere all'estradando gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico adottando una motivazione priva di qualsiasi riferimento alla persona del Berberi al quale non è stato richiesto il consenso per il dispositivo di controllo. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alla trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. L'art. 719 cod. proc. pen. consente di impugnare le decisioni de libertate con ricorso per cassazione delimitando l'area delle censure alla sola ipotesi della violazione di legge. Ne consegue che esulano dal controllo affidato al giudice di legittimità, in questa materia, i vizi logici del provvedimento impugnato concernenti la motivazione quando questi non si traducano nel difetto o nell'apparenza degli argomenti, stante il disposto dell'art.125, comma 3, cod. proc. pen., come anche la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 3. Alla luce di detto perimetro il provvedimento impugnato non merita censura. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, nell'ambito di una procedura di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, deve essere valutata secondo i criteri di cui all'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, Kachan, non mass.; Sez. 6, n. 42803 del 10/11/2005, Fuso, Rv. 232487), avuto riguardo al concreto pericolo di allontanamento dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio di inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale circa la possibile ed effettiva la consegna dell'estradando al Paese richiedente, affinchè risponda delle condotte di rilievo penale contestategli (Sez. 6, n. 6664 del 15/12/2015, dep. 2016, Hysa, Rv. 266112 e Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, Kachan, non mass.). Il pericolo di fuga, pur dovendo ancorarsi a concreti elementi, non richiede condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento (o condotte prodromiche) bastando un giudizio prognostico, ancorato ad una serie di indici, vicini nel tempo, che comprovino, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento dell'estradando tale da necessitare un intervento cautelare (Sez. 6, n. 50161 del 29/11/2019, Vidrasan, Rv. 278057; Sez. 6, n. 27357 del 19/06/2013, Elmazaj, Rv. 256568). La Corte territoriale, chiamata ad effettuare la verifica circa l'idoneità della misura cautelare .131=31.a garantire che la persona non si sottragga alla consegna, ha formulato un giudizio che prendendo in esame le allegazioni difensive non può dirsi né apparente né giuridicamente errato. Infatti, è stato evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si è recato in Albania a giugno del 2024, dove ha commesso il reato per il quale è stato emesso il mandato di arresto estradizionale, /22 facendo poi rientro nel nostro Paese, pur avendo in Italia un nucleo familiare, composto dalla convivente e da un figlio di circa due anni, così da rendere irrilevanti, per escludere il pericolo di fuga, sia la condizione familiare che gli altri elementi documentati dalla difesa, in gran parte calibrati sul solo radicamento della compagna (la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare; la posizione della compagna, socia unica della società JTG srl, intestataria di un contratto di locazione di un immobile a Pavia; la volontà del titolare del locale "Primo lounge bar", sito in Pavia, di assumere il marito convivente della donna come barista; la nomina di un difensore di fiducia; il possesso di un'utenza cellulare italiana). A fronte di dette circostanze, da leggere unitamente alla gravità dei delitti per i quali l'estradando è ricercato, collegati anche a contesti criminali che gestiscono stupefacenti, e della pena severa prevista per questi in Albania, la Corte di appello di Milano, con motivazione logica e del tutto autonoma da quella del pubblico ministero, ha ottemperato all'obbligo di dare conto del concreto pericolo di fuga della persona richiesta che risulta essere nel territorio italiano in modo occasionale, attesa anche la mancata conoscenza dell'italiano che ha richiesto la nomina di un interprete. 4. Il secondo motivo di ricorso, solo formalmente proposto per violazione di legge, è generico. Viene erroneamente contestata l'assenza dei presupposti per l'applicazione di una misura cautelare con carattere di urgenza a fronte dell'essere il provvedimento impugnato il solo rigetto della chiesta sostituzione della custodia in carcere che, peraltro, richiama il mandato di arresto estradizionale emesso in data 1° luglio 2024 dal Tribunale di Korca. 5. L'ultimo motivo di ricorso, anch'esso solo formalmente proposto per violazione di legge, è aspecifico e non si confronta con la motivazione del provvedimento in cui risulta che l'estradando non ha manifestato il proprio consenso all'applicazione del dispositivo elettronico di controllo, presupposto necessario per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. /27 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui al
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