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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 11185/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 19.6.2018 il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto riciclaggio e lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 688 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte dell'imputato, presente, con il suo difensore, e dell'accordo intervenuto con il PG in ordine alla pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata in termini conformi a quanto convenuto dalle parti nella misura indicata di anni 2 di reclusione ed Euro 500 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Casanova lamentando omessa motivazione in merito alla mancata indicazione dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato: rileva che anche la sentenza che recepisca il concordato in appello deve essere adeguatamente motivata in ordine al presupposto negativo della mancata ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19.6.2018 il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto riciclaggio e lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 688 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Bari, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte dell'imputato, presente, con il suo difensore, e dell'accordo intervenuto con il PG in ordine alla pena, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha rideterminata in termini conformi a quanto convenuto dalle parti nella misura indicata di anni 2 di reclusione ed Euro 500 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Casanova lamentando omessa motivazione in merito alla mancata indicazione dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato: rileva che anche la sentenza che recepisca il concordato in appello deve essere adeguatamente motivata in ordine al presupposto negativo della mancata ricorrenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 10.4.2019 n. 22.002, Mariniello; Cass. Pen., 2, 1.6.2018 n. 30.990, Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Cass. Pen., 4, 27.9.2017 n. 53.565, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Cass. Pen., 5, 15.10.2009 n. 3.391, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 25.1.2022 Il Consigliere estensore Il P
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