CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Ceca), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Georgia), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Repubblica Ceca), il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/9/2020 della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione pluriaggravato ai sensi degli artt. 625 comma 1 n. 5) e 61 n. 5 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla qualificazione del fatto come furto in abitazione aggravato anziché come ricettazione ed alla configurabilità della contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5) c.p. Con riguardo al primo profilo i ricorrenti lamentano come la presenza degli imputati a Castrovillari, teatro del furto, sarebbe stata affermata esclusivamente sulla base di quanto riferito nella comunicazione di notizia di reato in ordine al tracciamento gps della vettura a bordo della quale gli imputati vennero poi fermati a Napoli, senza che sia stato versato in atti alcun dato storico sui tempi e le modalità degli spostamenti asseritamente rilevati, nonché sulle soste effettuate, risultando impossibile che queste non vi siano state quantomeno per commettere il furto. Tutto ciò renderebbe inverosimile la presenza degli imputati in Castrovillari nell'intervallo compreso tra le 17 e le 19 del 28 novembre 2015 e successivamente a Napoli alle 21.45, orario del controllo della vettura, tenuto conto della distanza chilometrica tra le due località e il traffico che caratterizza notoriamente il percorso. Apodittica sarebbe poi la motivazione con la quale la Corte ha rifiutato di procedere ad ulteriori accertamenti mirati a verificare se effettivamente la vettura in questione abbia viaggiato dal luogo del furto a Napoli ovvero si sia recata solo a Pompei, come affermato dagli imputati. Quanto all'aggravante della minorata difesa, i ricorrenti contestano che l'assenza dei proprietari dell'abitazione derubata in orario pomeridiano possa essere circostanza idonea ad integrarla, come invece sostanzialmente ritenuto dai giudici del merito. Infine il ricorso lamenta come illogicamente la Corte, dopo aver ridotto la pena inflitta al Mesko ed al Dinnitrov, non abbia allineato anche quella pecuniaria irrogata al Gvelebiani. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati negli esclusivi limiti di seguito esposti. 2. Inammissibili sono innanzi tutto le doglianze relative alla qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato, mera riedizione di quelle proposte nel giudizio d'appello debitamente confutate dalla sentenza impugnata con motivazione con la quale i ricorrenti non si sono compiutamente confrontati. Infatti la Corte territoriale non ha affermato la presenza della vettura degli imputati in Castrovillari esclusivamente sulla base delle risultanze del tracciamento del gps, ma ha precisato come dagli atti di polizia risulta che inizialmente la stessa venne intercettata in quella località e venne sottoposta a procedura di localizzazione previa apposizione di apposito dispositivo trasmittente. Del tutto generiche sono invece le obiezioni relative alla presunta inattendibilità delle risultanze del pedinamento elettronico descritte negli atti di polizia valorizzati dai giudici del merito, mentre frutto di mere congetture e paralogismi è il rilievo sull'incompatibilità tra l'orario del furto e quello del fermo degli imputati, atteso che se la refurtiva ha "viaggiato" da Castrovillari a Napoli nei tempi registrati dagli inquirenti - circostanza pacifica anche per i ricorrenti - allora non si comprende perché non possano averlo fatto anche gli imputati. Altrettanto congetturale è poi l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa, ossia che gli imputati si siano recati a Pompei per ricevere da ignoti ladri la refurtiva poi rinvenuta a Napoli accuratamente occultata nel loro veicolo, posto che non solo non trova riscontro nelle dichiarazioni rese dal Mesko e dal Dimitrov nel corso dei loro interrogatori, ma alcun elemento oggettivo idoneo a sostenerla è stato fornito, mentre per l'appunto le risultanze gps la smentiscono. 3. Inammissibili sono altresì le censure relative alla configurabilità dell'aggravante della minorata difesa. Si tratta infatti di doglianze inedite, giacchè il punto non era stato devoluto al giudice dell'appello con i gravami di merito. Né il fatto che, ai sensi dell'art.609 c.p.p., sulla qualificazione giuridica del fatto il giudice di legittimità possa decidere d'ufficio autorizza l'inedita deduzione della relativa questione con il ricorso per cassazione se la sua soluzione comporta accertamenti in fatto che non competono allo stesso giudice. Nel caso di specie l'approfittamento dell'assenza del proprietario dell'abitazione è circostanza di per sé non incompatibile con la configurabilità della suddetta aggravante, dipendendo la sua rilevanza dalle condizioni in cui è avvenuto, il che, per l'appunto, comporta accertamenti in fatto non demandali a questa Corte. 4. Coglie invece nel segno l'ultima lamentela, proposta nell'esclusivo interesse del Gvelebiani. Effettivamente il giudice dell'appello, nel riconoscere l'erronea esclusione in primo grado dal giudizio di bilanciamento delle recidive contestate ai coimputati, ha provveduto a rimodulare le pene irrogate a questi ultimi, allineando la misura della pena detentiva a quella applicata al menzionato Gvelebiani ed invece riducendo quella pecuniaria ad un livello inferiore. L'asimmetria delle pene pecuniarie (300 euro per il Glevebiani e 267 per gli altri imputati) fissate dal giudice dell'appello non trova alcuna spiegazione nella motivazione della sentenza ed appare priva di alcuna logica giustificazione, posto che tutti e tre gli imputati, per quanto risulta dal provvedimento impugnato, sono concorsi in maniera indistinta nella consumazione del reato ed addirittura al Glevebiani nemmeno era stata contestata una recidiva. Deve dunque concludersi che il mancato riallineamento della pena pecuniaria applicata a quest'ultimo della Corte territoriale sia stata frutto di una mera svista, rimediabile in questa sede rideterminando l'entità della sanzione riservatagli in misura corrispondente a quella applicata ai coimputati. 5. In conclusione la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena pecuniaria applicata a [OSCURATO:PERSONA], che deve essere rideterminata in euro 267 di multa, mentre nel resto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che ridetermina in euro 267 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso del medesimo Gvelebiani. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e Dinnitrov mitar e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così