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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2026

Cassazione n. 25345/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

MO, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6793/2025depositata il 17/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7464/2026Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 25345/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo (inrelazione al peso economico della controversia, desumibile, perl’inconsueta ampiezza delle contestazioni, dal precettato e, quindi, di oltre€ 323.000) e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiestaformulata in tal senso nel controricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dellaparte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MO, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6793/2025depositata il 17/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 28/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 7464/2026Numero sezionale 541/2026Numero di raccolta generale 25345/2026Data pubblicazione 15/09/2026Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo (inrelazione al peso economico della controversia, desumibile, perl’inconsueta ampiezza delle contestazioni, dal precettato e, quindi, di oltre€ 323.000) e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiestaformulata in tal senso nel controricorso; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dellaparte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 14/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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