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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07038/2026

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OR DINANZAsul ricorso n. 9935-2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso il decreto estintivo ex art. 380 bis c.p.c. emesso dalla Corte diCassazione in data 22/04/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sostiene la parte ricorrente che:- in data 18/02/2025 le era stata notificata proposta di definizione del giudizioex art 380 bis c.p.c, con cui era stato concesso termine di giorni 40 al finedella manifestazione della sua volontà in merito alla proposta delineata,ovvero alla volontà di chiedere la decisione della controversia;- in data 26/03/2025 aveva depositato sul relativo fascicolo telematico delprocedimento cassazione (RG n. 4230/2021) “Note di riscontro alla proposta380 bis c.p.c.” nella quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ribadendo di aver giàdimostrato la propria legittimazione attiva e fornendo ulteriore riprova dellastessa, chiedeva alla “Ill.ma Corte di esprimere parere in merito allapossibilità di superare l’eccezione inerente la presunta carenza dilegittimazione della ricorrente, anche alla luce di tutto quanto prodotto” eproponeva due alternative, a seconda del preventivo parere della Corte: “Incaso resti ferma l’opinione espressa nella proposta, il giudizio potrà ritenersirinunciato a far data dal deposito dell'odierna istanza, con adesione allaproposta della Suprema Corte; Diversamente, ove si ritenga che alla luce diquanto sopra possa essere, in sede di decisione, superata la presunta carenzadi legittimazione, la presente dovrà considerarsi quale richiesta formale didecisione della controversia”;- nonostante l’istanza correttamente depositata, in data 23/04/2025 venivaemesso decreto nel quale la Suprema Corte dichiarava l’estinzione delgiudizio;- risultava dunque evidente che la Corte avesse errato nell’emissione delprovvedimento, stabilendo che non era stata depositata nel termine indicatoalcuna istanza;-risultava dunque evidente l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, laquale ad ogni modo non aveva fornito alcuna “motivazione/parere” in meritoalla possibilità di superamento della presunta carenza di legittimazione, allaluce di quanto prodotto nei precedenti gradi di giudizio ed alla luce delladichiarazione di cessione depositata;Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto volersiemettere provvedimento di correzione, precisando che aveva provveduto aldeposito nei termini dell’istanza e volersi fornire parere in merito allapossibilità di superare la presunta carenza di legittimazione e per l’effettovolersi confermare l’estinzione (in caso di manifesta insuperabilità delsuddetto motivo) ovvero (in caso di ravvisata possibilità di superamento delpredetto motivo di censura alla luce della documentazione allegata) volersirevocare il decreto emesso e rinviare in decisione il ricorso già presentato.Nel procedimento di correzione di errore materiale così incardinato la [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONEVa in primo luogo chiarito che non possono sorgere dubbi sul fatto chel’istanza di correzione di errore materiale possa attingere anche il decreto diestinzione ex art 380 bis c.p.c., stante l’espresso tenore letterale del dispostonormativo di cui all’art. 391bis c.p.c.Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,statuendo che “il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio dicassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma deldecreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondocomma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento dicorrezione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimentol'art. 391-bis c.p.c.” (così, Cass. n. 32770/2024).Tuttavia, nel caso in esame l’istanza di correzione deve essere dichiaratainammissibile.

E ciò perché non vi è alcun errore materiale da correggere.In realtà, è la stessa parte istante che nel suo ricorso ammette che non vi èstato errore materiale nel decreto estintivo.

Deduce infatti la stessa societàricorrente che aveva depositato non già una istanza di fissazione dell’udienzaper la decisione in opposizione alla proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., quanto piuttosto una “nota” con laquale si chiedeva un “parere” alla Corte di Cassazione in ordine al profilo dellasua legittimazione attiva e, solo in caso di delibazione positiva sulla sualegittimazione attiva, si chiedeva, in realtà, da parte dell’odierna societàNumero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026istante la fissazione dell’adunanza per la decisione della causa, incontrapposizione alla proposta di definizione anticipata della stessa.Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta irrituale ed inammissibile cuicorrettamente il Presidente di Sezione ha replicato con il decreto estintivo inassenza di una vera e propria istanza di decisione formulata ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, c.p.c.Sul punto giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte haavuto modo di precisare che, sempre in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la relativa istanza, pur potendoessere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve necessariamentecontenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, nonostante lapresenza di una proposta di definizione accelerata, non potendo la richiestaritenersi implicita nell'impulso sotteso ad un diverso atto, attesa la differentefinalità dello stesso (Cass. n. 8001/2025).In assenza dell’indicazione di un errore materiale da correggere la relativaistanza di correzione deve essere dunque dichiarata inammissibile.Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati OggettoCorrezione erroremateriale decretoDott. [OSCURATO:PERSONA] estinzione ex art. 380Dott. [OSCURATO:PERSONA] bis c.p.c.Dott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 9935-2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso il decreto estintivo ex art. 380 bis c.p.c. emesso dalla Corte diCassazione in data 22/04/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sostiene la parte ricorrente che:- in data 18/02/2025 le era stata notificata proposta di definizione del giudizioex art 380 bis c.p.c, con cui era stato concesso termine di giorni 40 al finedella manifestazione della sua volontà in merito alla proposta delineata,ovvero alla volontà di chiedere la decisione della controversia;- in data 26/03/2025 aveva depositato sul relativo fascicolo telematico delprocedimento cassazione (RG n. 4230/2021) “Note di riscontro alla proposta380 bis c.p.c.” nella quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ribadendo di aver giàdimostrato la propria legittimazione attiva e fornendo ulteriore riprova dellastessa, chiedeva alla “Ill.ma Corte di esprimere parere in merito allapossibilità di superare l’eccezione inerente la presunta carenza dilegittimazione della ricorrente, anche alla luce di tutto quanto prodotto” eproponeva due alternative, a seconda del preventivo parere della Corte: “Incaso resti ferma l’opinione espressa nella proposta, il giudizio potrà ritenersirinunciato a far data dal deposito dell'odierna istanza, con adesione allaproposta della Suprema Corte; Diversamente, ove si ritenga che alla luce diquanto sopra possa essere, in sede di decisione, superata la presunta carenzadi legittimazione, la presente dovrà considerarsi quale richiesta formale didecisione della controversia”;- nonostante l’istanza correttamente depositata, in data 23/04/2025 venivaemesso decreto nel quale la Suprema Corte dichiarava l’estinzione delgiudizio;- risultava dunque evidente che la Corte avesse errato nell’emissione delprovvedimento, stabilendo che non era stata depositata nel termine indicatoalcuna istanza;-risultava dunque evidente l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, laquale ad ogni modo non aveva fornito alcuna “motivazione/parere” in meritoalla possibilità di superamento della presunta carenza di legittimazione, allaluce di quanto prodotto nei precedenti gradi di giudizio ed alla luce delladichiarazione di cessione depositata;Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto volersiemettere provvedimento di correzione, precisando che aveva provveduto aldeposito nei termini dell’istanza e volersi fornire parere in merito allapossibilità di superare la presunta carenza di legittimazione e per l’effettovolersi confermare l’estinzione (in caso di manifesta insuperabilità delsuddetto motivo) ovvero (in caso di ravvisata possibilità di superamento delpredetto motivo di censura alla luce della documentazione allegata) volersirevocare il decreto emesso e rinviare in decisione il ricorso già presentato.Nel procedimento di correzione di errore materiale così incardinato la [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONEVa in primo luogo chiarito che non possono sorgere dubbi sul fatto chel’istanza di correzione di errore materiale possa attingere anche il decreto diestinzione ex art 380 bis c.p.c., stante l’espresso tenore letterale del dispostonormativo di cui all’art. 391bis c.p.c.Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,statuendo che “il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio dicassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma deldecreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondocomma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento dicorrezione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimentol'art. 391-bis c.p.c.” (così, Cass. n. 32770/2024).Tuttavia, nel caso in esame l’istanza di correzione deve essere dichiaratainammissibile.

E ciò perché non vi è alcun errore materiale da correggere.In realtà, è la stessa parte istante che nel suo ricorso ammette che non vi èstato errore materiale nel decreto estintivo.

Deduce infatti la stessa societàricorrente che aveva depositato non già una istanza di fissazione dell’udienzaper la decisione in opposizione alla proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., quanto piuttosto una “nota” con laquale si chiedeva un “parere” alla Corte di Cassazione in ordine al profilo dellasua legittimazione attiva e, solo in caso di delibazione positiva sulla sualegittimazione attiva, si chiedeva, in realtà, da parte dell’odierna societàNumero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026istante la fissazione dell’adunanza per la decisione della causa, incontrapposizione alla proposta di definizione anticipata della stessa.Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta irrituale ed inammissibile cuicorrettamente il Presidente di Sezione ha replicato con il decreto estintivo inassenza di una vera e propria istanza di decisione formulata ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, c.p.c.Sul punto giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte haavuto modo di precisare che, sempre in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la relativa istanza, pur potendoessere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve necessariamentecontenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, nonostante lapresenza di una proposta di definizione accelerata, non potendo la richiestaritenersi implicita nell'impulso sotteso ad un diverso atto, attesa la differentefinalità dello stesso (Cass. n. 8001/2025).In assenza dell’indicazione di un errore materiale da correggere la relativaistanza di correzione deve essere dunque dichiarata inammissibile.

P.Q.Mdichiara inammissibile l’istanza di correzione.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il PresidenteP.Q.Mdichiara inammissibile l’istanza di correzione.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OR DINANZAsul ricorso n. 9935-2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso il decreto estintivo ex art. 380 bis c.p.c. emesso dalla Corte diCassazione in data 22/04/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sostiene la parte ricorrente che:- in data 18/02/2025 le era stata notificata proposta di definizione del giudizioex art 380 bis c.p.c, con cui era stato concesso termine di giorni 40 al finedella manifestazione della sua volontà in merito alla proposta delineata,ovvero alla volontà di chiedere la decisione della controversia;- in data 26/03/2025 aveva depositato sul relativo fascicolo telematico delprocedimento cassazione (RG n. 4230/2021) “Note di riscontro alla proposta380 bis c.p.c.” nella quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ribadendo di aver giàdimostrato la propria legittimazione attiva e fornendo ulteriore riprova dellastessa, chiedeva alla “Ill.ma Corte di esprimere parere in merito allapossibilità di superare l’eccezione inerente la presunta carenza dilegittimazione della ricorrente, anche alla luce di tutto quanto prodotto” eproponeva due alternative, a seconda del preventivo parere della Corte: “Incaso resti ferma l’opinione espressa nella proposta, il giudizio potrà ritenersirinunciato a far data dal deposito dell'odierna istanza, con adesione allaproposta della Suprema Corte; Diversamente, ove si ritenga che alla luce diquanto sopra possa essere, in sede di decisione, superata la presunta carenzadi legittimazione, la presente dovrà considerarsi quale richiesta formale didecisione della controversia”;- nonostante l’istanza correttamente depositata, in data 23/04/2025 venivaemesso decreto nel quale la Suprema Corte dichiarava l’estinzione delgiudizio;- risultava dunque evidente che la Corte avesse errato nell’emissione delprovvedimento, stabilendo che non era stata depositata nel termine indicatoalcuna istanza;-risultava dunque evidente l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, laquale ad ogni modo non aveva fornito alcuna “motivazione/parere” in meritoalla possibilità di superamento della presunta carenza di legittimazione, allaluce di quanto prodotto nei precedenti gradi di giudizio ed alla luce delladichiarazione di cessione depositata;Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto volersiemettere provvedimento di correzione, precisando che aveva provveduto aldeposito nei termini dell’istanza e volersi fornire parere in merito allapossibilità di superare la presunta carenza di legittimazione e per l’effettovolersi confermare l’estinzione (in caso di manifesta insuperabilità delsuddetto motivo) ovvero (in caso di ravvisata possibilità di superamento delpredetto motivo di censura alla luce della documentazione allegata) volersirevocare il decreto emesso e rinviare in decisione il ricorso già presentato.Nel procedimento di correzione di errore materiale così incardinato la [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONEVa in primo luogo chiarito che non possono sorgere dubbi sul fatto chel’istanza di correzione di errore materiale possa attingere anche il decreto diestinzione ex art 380 bis c.p.c., stante l’espresso tenore letterale del dispostonormativo di cui all’art. 391bis c.p.c.Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,statuendo che “il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio dicassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma deldecreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondocomma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento dicorrezione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimentol'art. 391-bis c.p.c.” (così, Cass. n. 32770/2024).Tuttavia, nel caso in esame l’istanza di correzione deve essere dichiaratainammissibile. E ciò perché non vi è alcun errore materiale da correggere.In realtà, è la stessa parte istante che nel suo ricorso ammette che non vi èstato errore materiale nel decreto estintivo. Deduce infatti la stessa societàricorrente che aveva depositato non già una istanza di fissazione dell’udienzaper la decisione in opposizione alla proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., quanto piuttosto una “nota” con laquale si chiedeva un “parere” alla Corte di Cassazione in ordine al profilo dellasua legittimazione attiva e, solo in caso di delibazione positiva sulla sualegittimazione attiva, si chiedeva, in realtà, da parte dell’odierna societàNumero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026istante la fissazione dell’adunanza per la decisione della causa, incontrapposizione alla proposta di definizione anticipata della stessa.Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta irrituale ed inammissibile cuicorrettamente il Presidente di Sezione ha replicato con il decreto estintivo inassenza di una vera e propria istanza di decisione formulata ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, c.p.c.Sul punto giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte haavuto modo di precisare che, sempre in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la relativa istanza, pur potendoessere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve necessariamentecontenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, nonostante lapresenza di una proposta di definizione accelerata, non potendo la richiestaritenersi implicita nell'impulso sotteso ad un diverso atto, attesa la differentefinalità dello stesso (Cass. n. 8001/2025).In assenza dell’indicazione di un errore materiale da correggere la relativaistanza di correzione deve essere dunque dichiarata inammissibile.Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati  OggettoCorrezione erroremateriale decretoDott. [OSCURATO:PERSONA]  estinzione ex art. 380Dott. [OSCURATO:PERSONA]   bis c.p.c.Dott. [OSCURATO:PERSONA]    ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]   ConsigliereU d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.ha pronunciato la seguenteOR DINANZAsul ricorso n. 9935-2025 r.g. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso il decreto estintivo ex art. 380 bis c.p.c. emesso dalla Corte diCassazione in data 22/04/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Sostiene la parte ricorrente che:- in data 18/02/2025 le era stata notificata proposta di definizione del giudizioex art 380 bis c.p.c, con cui era stato concesso termine di giorni 40 al finedella manifestazione della sua volontà in merito alla proposta delineata,ovvero alla volontà di chiedere la decisione della controversia;- in data 26/03/2025 aveva depositato sul relativo fascicolo telematico delprocedimento cassazione (RG n. 4230/2021) “Note di riscontro alla proposta380 bis c.p.c.” nella quale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ribadendo di aver giàdimostrato la propria legittimazione attiva e fornendo ulteriore riprova dellastessa, chiedeva alla “Ill.ma Corte di esprimere parere in merito allapossibilità di superare l’eccezione inerente la presunta carenza dilegittimazione della ricorrente, anche alla luce di tutto quanto prodotto” eproponeva due alternative, a seconda del preventivo parere della Corte: “Incaso resti ferma l’opinione espressa nella proposta, il giudizio potrà ritenersirinunciato a far data dal deposito dell'odierna istanza, con adesione allaproposta della Suprema Corte; Diversamente, ove si ritenga che alla luce diquanto sopra possa essere, in sede di decisione, superata la presunta carenzadi legittimazione, la presente dovrà considerarsi quale richiesta formale didecisione della controversia”;- nonostante l’istanza correttamente depositata, in data 23/04/2025 venivaemesso decreto nel quale la Suprema Corte dichiarava l’estinzione delgiudizio;- risultava dunque evidente che la Corte avesse errato nell’emissione delprovvedimento, stabilendo che non era stata depositata nel termine indicatoalcuna istanza;-risultava dunque evidente l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, laquale ad ogni modo non aveva fornito alcuna “motivazione/parere” in meritoalla possibilità di superamento della presunta carenza di legittimazione, allaluce di quanto prodotto nei precedenti gradi di giudizio ed alla luce delladichiarazione di cessione depositata;Numero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026Tanto premesso, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva pertanto volersiemettere provvedimento di correzione, precisando che aveva provveduto aldeposito nei termini dell’istanza e volersi fornire parere in merito allapossibilità di superare la presunta carenza di legittimazione e per l’effettovolersi confermare l’estinzione (in caso di manifesta insuperabilità delsuddetto motivo) ovvero (in caso di ravvisata possibilità di superamento delpredetto motivo di censura alla luce della documentazione allegata) volersirevocare il decreto emesso e rinviare in decisione il ricorso già presentato.Nel procedimento di correzione di errore materiale così incardinato la [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONEVa in primo luogo chiarito che non possono sorgere dubbi sul fatto chel’istanza di correzione di errore materiale possa attingere anche il decreto diestinzione ex art 380 bis c.p.c., stante l’espresso tenore letterale del dispostonormativo di cui all’art. 391bis c.p.c.Sul punto si è già espressa la giurisprudenza di questa Corte di legittimità,statuendo che “il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio dicassazione in esito a proposta di definizione accelerata assume la forma deldecreto - ancorché non esplicitata dall'art. 380-bis c.p.c., il cui secondocomma fa rinvio, però, all'art. 391 c.p.c. - ed è soggetto al procedimento dicorrezione di errore materiale, poiché a tale decreto fa espresso riferimentol'art. 391-bis c.p.c.” (così, Cass. n. 32770/2024).Tuttavia, nel caso in esame l’istanza di correzione deve essere dichiaratainammissibile. E ciò perché non vi è alcun errore materiale da correggere.In realtà, è la stessa parte istante che nel suo ricorso ammette che non vi èstato errore materiale nel decreto estintivo. Deduce infatti la stessa societàricorrente che aveva depositato non già una istanza di fissazione dell’udienzaper la decisione in opposizione alla proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c., quanto piuttosto una “nota” con laquale si chiedeva un “parere” alla Corte di Cassazione in ordine al profilo dellasua legittimazione attiva e, solo in caso di delibazione positiva sulla sualegittimazione attiva, si chiedeva, in realtà, da parte dell’odierna societàNumero registro generale 9935/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 7038/2026Data pubblicazione 24/03/2026istante la fissazione dell’adunanza per la decisione della causa, incontrapposizione alla proposta di definizione anticipata della stessa.Si tratta, con tutta evidenza, di una richiesta irrituale ed inammissibile cuicorrettamente il Presidente di Sezione ha replicato con il decreto estintivo inassenza di una vera e propria istanza di decisione formulata ai sensi dell’art.380 bis, secondo comma, c.p.c.Sul punto giova anche ricordare che la giurisprudenza di questa Corte haavuto modo di precisare che, sempre in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., la relativa istanza, pur potendoessere contenuta in un atto avente anche altre finalità, deve necessariamentecontenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, nonostante lapresenza di una proposta di definizione accelerata, non potendo la richiestaritenersi implicita nell'impulso sotteso ad un diverso atto, attesa la differentefinalità dello stesso (Cass. n. 8001/2025).In assenza dell’indicazione di un errore materiale da correggere la relativaistanza di correzione deve essere dunque dichiarata inammissibile. P.Q.Mdichiara inammissibile l’istanza di correzione.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il PresidenteP.Q.Mdichiara inammissibile l’istanza di correzione.Così deciso in Roma, il 25.2.2026Il Presidente
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