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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 febbraio 2024

Cassazione n. 08163/2024

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0005Z15), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/05/2023 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che il Tribunale di Monza, con sentenza del 19/05/2023, ha applicato a NORDINE Mohamed la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al concorso nei reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, e di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale; - rilevato che, avverso tale decisione, il NORDINE ha proposto personalmente ricorso per cassazione; - ritenuto che la proposizione personale del ricorso determini la sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente condanna del NORDINE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0005Z15), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 19/05/2023 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - rilevato che il Tribunale di Monza, con sentenza del 19/05/2023, ha applicato a NORDINE Mohamed la pena da questi concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al concorso nei reati di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, e di resistenza pluriaggravata a pubblico ufficiale; - rilevato che, avverso tale decisione, il NORDINE ha proposto personalmente ricorso per cassazione; - ritenuto che la proposizione personale del ricorso determini la sua inammissibilità, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente condanna del NORDINE al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 16 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ensore [OSCURATO:PERSONA]