CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 36508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con ordinanza del 2E1/03/2022, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in data 26/05/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen.. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione agli artt. 544 e 585 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 Il onsigliere [OSCURATO:PERSONA]