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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07432/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 16 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di Torino che aveva disposto il sequestro preventivo dei suoi beni per il reato degli art. 110, 81 cpv e 452- quaterdecies cod. pen. 2.

Il ricorrente articola un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al periculum in mora.

Nella memoria ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è stato indagato del reato dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., in qualità di consulente ambientale della [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente all'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], e all'amministratore della società intermediaria [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA].

Il GIP ha individuato il periculum in mora nell'esistenza di trattative per la vendita a un fondo estero della società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente rischio di dispersione dei beni e del denaro.

Il Tribunale del riesame ha confermato tale motivazione, precisando che nel pc del ricorrente era stata trovata la cartella "Vendita" con il business plan e le notizie relative alle trattative condotte dal commercialista.

La motivazione è però di mero stile, perché non vi è correlazione con la condotta contestata al ricorrente, il quale ha giustificato la disponibilità delle informazioni con l'esigenza di formulare un parere sul valore dell'azienda, circostanza ignorata dal Tribunale.

S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché il Tribunale del riesame verifichi il ruolo del ricorrente nella società e rispetto alla vendita dell'azienda nonché il pericolo concreto che egli disperda i suoi beni, secondo i criteri delle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848-01).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.

Così deciso, il 21 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'indagato la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 27 marzo 2023 il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto in data 16 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di Torino che aveva disposto il sequestro preventivo dei suoi beni per il reato degli art. 110, 81 cpv e 452- quaterdecies cod. pen. 2. Il ricorrente articola un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al periculum in mora. Nella memoria ribadisce le sue difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente è stato indagato del reato dell'art. 452-quaterdecies cod. pen., in qualità di consulente ambientale della [OSCURATO:SOCIETA]., unitamente all'amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], e all'amministratore della società intermediaria [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA]. Il GIP ha individuato il periculum in mora nell'esistenza di trattative per la vendita a un fondo estero della società [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente rischio di dispersione dei beni e del denaro. Il Tribunale del riesame ha confermato tale motivazione, precisando che nel pc del ricorrente era stata trovata la cartella "Vendita" con il business plan e le notizie relative alle trattative condotte dal commercialista. La motivazione è però di mero stile, perché non vi è correlazione con la condotta contestata al ricorrente, il quale ha giustificato la disponibilità delle informazioni con l'esigenza di formulare un parere sul valore dell'azienda, circostanza ignorata dal Tribunale. S'impone, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché il Tribunale del riesame verifichi il ruolo del ricorrente nella società e rispetto alla vendita dell'azienda nonché il pericolo concreto che egli disperda i suoi beni, secondo i criteri delle Sezioni Unite Ellade (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848-01). P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p. Così deciso, il 21 settembre