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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 14506/2026

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dinanza 20 gennaio 2026 il Tribunale di XXXXXX, in funzione di giudicedell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale a pronunciare sull’incidentedi esecuzione proposto dal condannato XXXXXXXXXXXXX, avente ad oggettol’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 cod. proc. pen.), indicando comecompetente la Corte di appello di XXXXXXX, sezione per i minorenni, cui disponevatrasmettersi gli atti.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di XXXXXXX, sezione per i minorenni,riteneva la competenza funzionale del Tribunale di XXXXX e, contestualmente, sollevavaconflitto negativo di competenza, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte dicassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc.pen.2.

Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questasede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.3.Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto negativo di competenza è ilverificarsi di una situazione di stasi del giudizio, a causa del conflitto insorto tra due organigiurisdizionali che, in successione tra di loro, rifiutino il riconoscimento della competenzastessa, intestandola reciprocamente l’uno all’altro (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, G.i.p.Modena, Rv. 278489-01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc.

Gentivo, Rv.249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927-01).Tale situazione di stasi non è, per definizione, ravvisabile in presenza di declinatoria dicompetenza adottata da giudice il quale, avendo ricevuto gli atti da un primo giudicedichiaratosi incompetente, ritenga per parte sua competente un terzo giudice.4.

In difetto di duplice e contrapposta ricusazione di competenza, il conflitto odiernodeve essere dichiarato insussistente e gli atti debbono essere restituiti al giudice che l’hapromosso.

P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello diXXXXXXX sezione per i minorenniCosì è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dinanza 20 gennaio 2026 il Tribunale di XXXXXX, in funzione di giudicedell’esecuzione, dichiarava la propria incompetenza funzionale a pronunciare sull’incidentedi esecuzione proposto dal condannato XXXXXXXXXXXXX, avente ad oggettol’applicazione della disciplina del reato continuato (art. 671 cod. proc. pen.), indicando comecompetente la Corte di appello di XXXXXXX, sezione per i minorenni, cui disponevatrasmettersi gli atti.Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di XXXXXXX, sezione per i minorenni,riteneva la competenza funzionale del Tribunale di XXXXX e, contestualmente, sollevavaconflitto negativo di competenza, ordinando la rimessione degli atti a questa Corte dicassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc.pen.2. Il procedimento così insorto, in previsione del suo esito, è stato trattato in questasede senza formalità di procedura, in base all’art. 127, comma 9, cod. proc. pen.3.Presupposto indefettibile per la denuncia del conflitto negativo di competenza è ilverificarsi di una situazione di stasi del giudizio, a causa del conflitto insorto tra due organigiurisdizionali che, in successione tra di loro, rifiutino il riconoscimento della competenzastessa, intestandola reciprocamente l’uno all’altro (Sez. 1, n. 10587 del 29/01/2020, G.i.p.Modena, Rv. 278489-01; Sez. 1, n. 13620 del 22/03/2011, confl. comp. in proc. Gentivo, Rv.249925-01; Sez. 2, n. 39274 del 19/10/2005, Cimmino, Rv. 232927-01).Tale situazione di stasi non è, per definizione, ravvisabile in presenza di declinatoria dicompetenza adottata da giudice il quale, avendo ricevuto gli atti da un primo giudicedichiaratosi incompetente, ritenga per parte sua competente un terzo giudice.4. In difetto di duplice e contrapposta ricusazione di competenza, il conflitto odiernodeve essere dichiarato insussistente e gli atti debbono essere restituiti al giudice che l’hapromosso. P.Q.MDichiara insussistente il conflitto e dispone la restituzione degli atti alla Corte d'appello diXXXXXXX sezione per i minorenniCosì è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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