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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 1995

Cassazione n. 49274/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) della rubrica e del reato di estorsione, aggravata dall'art. 416-bis1 cod. pen. (capo 4).

Secondo la prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, [OSCURATO:PERSONA] è uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], a disposizione del sodalizio mafioso, pronto a operare soprattutto nel settore delle estorsioni su mandato di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] ed è, a sua volta, elemento di spicco del sodalizio.

L'appartenenza al sodalizio è stata ritenuta sulla scorta di una pluralità d'indici, quali il delicato incarico assegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] della gestione di un circolo ricreativo nell'interesse del gruppo criminale e di riscuotere i contributi estorsivi, nonché la sua presenza attiva in occasione della spedizione punitiva di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo, ma resosi responsabile di averne criticato i vertici, la reiterata presenza presso la base logistica del gruppo di via Montefalcone.

Infine si è rimarcato, in chiave accusatoria, il significato inequivoco dei dialoghi dai quali emerge la piena fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del ricorrente che, difatti, ne loda la fedeltà al gruppo con [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazioni dalle quali emerge il suo coinvolgimento in discorsi con altri sodali attinenti all'altrui fedeltà al gruppo, infine l'esplicita affermazione della 'fratellanza' quale vincolo che lega il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In questo quadro il Tribunale ha, poi, valorizzato le conversazioni del dicembre 2018, poste a fondamento dell'addebito provvisorio per l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'attività di distribuzione di bevande e gestore di diversi circoli ricreativi, uno dei quali di diretta appartenenza al clan, oltre che consegnato somme di denaro con frequenza settimanale; circolo la cui gestione - come si è anticipato - è affidata al ricorrente (si veda la conversazione del 23 dicembre a p. 4 dell'ordinanza).

Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 4).

Gli indizi, ad avviso della difesa, sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna.

Essi, inoltre, non sarebbero stati autonomamente valutati, a causa dell'utilizzo da parte del Tribunale della tecnica del c.d. copia e incolla.

Una lettura non parcellizzata delle conversazioni intercettate avrebbe fatto emergere che [OSCURATO:PERSONA] non ha gestito alcun circolo ricreativo, né ha mai partecipato a colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi a oggetto la relativa cessione.

2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.

Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la partecipazione non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria un'attivazione fattiva a favore della consorteria, la difesa evidenzia la mancanza d'indicatori fattuali che consentano di ritenere il ricorrente inserito nell'organigramma del gruppo criminale, lamentando altresì il difetto di gravi indizi sulla stessa sussistenza del sodalizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il primo motivo è inammissibile, siccome reiterativo di censure oggetto d'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame e da questi adeguatamente superate.

Non coglie nel segno la censura della tecnica redazionale del giudice della cautela per l'utilizzo della motivazione per relationem, senz'altro legittima siccome ossequiante dei parametri richiesti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez.

2. n. 55199 del del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248), poiché il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ha avuto ad oggetto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, la cui motivazione è senz'altro congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, essendo inoltre l'atto di riferimento puntualmente trascritto nel provvedimento da motivare e, comunque, conosciuto dall'interessato; il Tribunale del riesame ha, nel proprio argomentare, fornito ampia dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione.

A tanto si aggiunga che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, come nel caso che ci occupa, si deduca l'illegittimità del provvedimento solo perché motivato per relationem rispetto a quello richiamato, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, RV. 277161).

La difesa rinnova inoltre censure generiche e assertive in tema di equivocità delle conversazioni poste a fondamento della piattaforma indiziaria con riferimento all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; censure alle quali l'ordinanza impugnata ha opposto il tenore univoco della conversazione riportata a p.4 nella quale [OSCURATO:PERSONA] informa [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'intimidazione subaa, è pronto a cedere il biliardo («Martedi mi deve dare le chiavi») e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, informa il [OSCURATO:PERSONA] che sarà lui a gestire il circolo ricreativo: «tu decidi chi deve lavorare, perché il coso te lo sto dando a te».

Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto detta frase sintomatica della piena fiducia di cui [OSCURATO:PERSONA] gode presso [OSCURATO:PERSONA] e il clan di cui questi è espressione.

3. Del pari manifestamente infondata la censura avente a oggetto i gravi indizi in ordine alla esistenza del sodalizio, ai criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa del ricorrente e ai canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria.

In punto di esistenza del sodalizio la censura è non consentita poiché non aveva costituto oggetto dell'istanza di riesame e, comunque, aspecifica, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità.

Quanto agli elementi posti a fondamento della condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio, non è superfluo rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.

Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura.

Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici.

L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno.

L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa.

Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così come è stato efficacemente osservato che [OSCURATO:PERSONA] era in diretto rapporto fiduciario con i vertici del gruppo criminale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ritenuto persona di particolare affidabilità.

Ha inoltre valorizzato la pletora di conversazioni dalle quali emerge che il ricorrente era messo costantemente al corrente delle dinamiche interne del gruppo, di cui faceva evidentemente parte, tanto da discutere con alcuni sodali della maggiore o minore affidabilità di altri partecipi o di partecipare a spedizioni punitive nei confronti di partecipi dissenzienti o non rispettosi delle regole del clan.

A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale.

Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio.

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Lecce - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del locale Giudice per le indagini preliminari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere, in quanto gravemente indiziato di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) della rubrica e del reato di estorsione, aggravata dall'art. 416-bis1 cod. pen. (capo 4). Secondo la prospettazione accusatoria, convalidata dai giudici del riesame, [OSCURATO:PERSONA] è uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], a disposizione del sodalizio mafioso, pronto a operare soprattutto nel settore delle estorsioni su mandato di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] ed è, a sua volta, elemento di spicco del sodalizio. L'appartenenza al sodalizio è stata ritenuta sulla scorta di una pluralità d'indici, quali il delicato incarico assegnatogli da [OSCURATO:PERSONA] della gestione di un circolo ricreativo nell'interesse del gruppo criminale e di riscuotere i contributi estorsivi, nonché la sua presenza attiva in occasione della spedizione punitiva di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo, ma resosi responsabile di averne criticato i vertici, la reiterata presenza presso la base logistica del gruppo di via Montefalcone. Infine si è rimarcato, in chiave accusatoria, il significato inequivoco dei dialoghi dai quali emerge la piena fiducia di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del ricorrente che, difatti, ne loda la fedeltà al gruppo con [OSCURATO:PERSONA], nonché le conversazioni dalle quali emerge il suo coinvolgimento in discorsi con altri sodali attinenti all'altrui fedeltà al gruppo, infine l'esplicita affermazione della 'fratellanza' quale vincolo che lega il ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questo quadro il Tribunale ha, poi, valorizzato le conversazioni del dicembre 2018, poste a fondamento dell'addebito provvisorio per l'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un'attività di distribuzione di bevande e gestore di diversi circoli ricreativi, uno dei quali di diretta appartenenza al clan, oltre che consegnato somme di denaro con frequenza settimanale; circolo la cui gestione - come si è anticipato - è affidata al ricorrente (si veda la conversazione del 23 dicembre a p. 4 dell'ordinanza). Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al capo 4). Gli indizi, ad avviso della difesa, sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna. Essi, inoltre, non sarebbero stati autonomamente valutati, a causa dell'utilizzo da parte del Tribunale della tecnica del c.d. copia e incolla. Una lettura non parcellizzata delle conversazioni intercettate avrebbe fatto emergere che [OSCURATO:PERSONA] non ha gestito alcun circolo ricreativo, né ha mai partecipato a colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aventi a oggetto la relativa cessione. 2.1. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato di partecipazione ad associazione mafiosa. Richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui la partecipazione non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria un'attivazione fattiva a favore della consorteria, la difesa evidenzia la mancanza d'indicatori fattuali che consentano di ritenere il ricorrente inserito nell'organigramma del gruppo criminale, lamentando altresì il difetto di gravi indizi sulla stessa sussistenza del sodalizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con conclusioni scritte, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi supera il vaglio di ammissibilità. 2. Il primo motivo è inammissibile, siccome reiterativo di censure oggetto d'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame e da questi adeguatamente superate. Non coglie nel segno la censura della tecnica redazionale del giudice della cautela per l'utilizzo della motivazione per relationem, senz'altro legittima siccome ossequiante dei parametri richiesti dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione (Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664; Sez. 2. n. 55199 del del 29/05/2018, Salcini, Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone, Rv. 261248), poiché il riferimento, recettizio o di semplice rinvio, ha avuto ad oggetto l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, la cui motivazione è senz'altro congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, essendo inoltre l'atto di riferimento puntualmente trascritto nel provvedimento da motivare e, comunque, conosciuto dall'interessato; il Tribunale del riesame ha, nel proprio argomentare, fornito ampia dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, di averle meditate e ritenute coerenti con la sua decisione. A tanto si aggiunga che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale, come nel caso che ci occupa, si deduca l'illegittimità del provvedimento solo perché motivato per relationem rispetto a quello richiamato, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, RV. 277161). La difesa rinnova inoltre censure generiche e assertive in tema di equivocità delle conversazioni poste a fondamento della piattaforma indiziaria con riferimento all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; censure alle quali l'ordinanza impugnata ha opposto il tenore univoco della conversazione riportata a p.4 nella quale [OSCURATO:PERSONA] informa [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell'intimidazione subaa, è pronto a cedere il biliardo («Martedi mi deve dare le chiavi») e [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, informa il [OSCURATO:PERSONA] che sarà lui a gestire il circolo ricreativo: «tu decidi chi deve lavorare, perché il coso te lo sto dando a te». Il Tribunale, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto detta frase sintomatica della piena fiducia di cui [OSCURATO:PERSONA] gode presso [OSCURATO:PERSONA] e il clan di cui questi è espressione. 3. Del pari manifestamente infondata la censura avente a oggetto i gravi indizi in ordine alla esistenza del sodalizio, ai criteri identificativi della condotta di partecipazione associativa del ricorrente e ai canoni di valutazione della corrispondente provvista indiziaria. In punto di esistenza del sodalizio la censura è non consentita poiché non aveva costituto oggetto dell'istanza di riesame e, comunque, aspecifica, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Quanto agli elementi posti a fondamento della condotta di partecipazione del ricorrente al sodalizio, non è superfluo rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., e non mero concorrente esterno. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, dalle circostanze, in tal senso adeguatamente significative, già passate in rassegna nella superiore parte narrativa. Il ruolo di uomo di fiducia, svolto dall'odierno indagato a beneficio degli interessi illeciti del clan, è stato ineccepibilmente ritenuto, così come è stato efficacemente osservato che [OSCURATO:PERSONA] era in diretto rapporto fiduciario con i vertici del gruppo criminale ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e ritenuto persona di particolare affidabilità. Ha inoltre valorizzato la pletora di conversazioni dalle quali emerge che il ricorrente era messo costantemente al corrente delle dinamiche interne del gruppo, di cui faceva evidentemente parte, tanto da discutere con alcuni sodali della maggiore o minore affidabilità di altri partecipi o di partecipare a spedizioni punitive nei confronti di partecipi dissenzienti o non rispettosi delle regole del clan. A tali pertinenti deduzioni, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria - alimentata da un adeguato corredo di conversazioni intercettate, l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente - il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze; lettura che, anche nella parte non contestata nella sua storicità, mira ad eliderne l'efficacia dimostrativa, mediante il tentativo di inquadramento delle medesime al di fuori del ravvisato contesto associativo e all'interno, viceversa, di un ingenuo rapporto di consuetudine amicale. Va da sé che tale alternativa lettura non può trovare avallo da parte della Corte di legittimità, la quale non è abilitata a compiere rivisitazioni di merito del materiale indiziario e probatorio. Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso per cassazione, infatti, pacificamente non rientrano - salvo la verifica in ordine alla congruità e logicità del ragionamento giudiziale, qui ampiamente superata - quelle relative alla valutazione del materiale suddetto, ancorché implicante, come eventualmente nella specie, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/9/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 4, n. 8090 del 25/5/1981, Amoruso, Rv. 150282-01). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, per complessiva manifesta infondatezza, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria pe
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