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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46066/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TERAMO avverso la sentenza del 23/04/2021 del TRIBUNALE DI TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per il prosieguo; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero, con produzione documentale; letta l'ulteriore nota con cui l'Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila impugna la sentenza in data 23/04/2021 del Tribunale di Teramo, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, per difetto di querela.Deduce:

1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: artt. 64 c.p., artt. 129 e 337 e art. 606 lett. b) c.p.p.".

Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente osserva che il tribunale ha erroneamente ritenuto che il querelante fosse sprovvisto del potere di querela, nonostante questi fosse in realtà il legale rappresentante della Confraternita/persona offesa, in quanto tale funzione gli era stata conferita dal vescovo, che lo aveva nominato commissario della Confraternita in questione, con potere di rappresentanza, proprio per le criticità finanziarie derivate dalle condotte contestate all'imputato.

2. La difesa dell'imputato nega che il querelante avesse potere di rappresentanza e a sostegno di tale assunto produce, illustra e compendia i contenuti del Decreto n. 35 del 30/4/2020 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Abruzzo e del Verbale di [OSCURATO:PERSONA] tenutasi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], repertorio n. 5466, raccolta n. 4375, in data 15/5/2019, di cui chiede l'acquisizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va convertito in appello.

1.1. Ai fini della migliore comprensione dei contenuti del ricorso, va preliminarmente osservare che il Tribunale ha escluso che il commissario nominato dal Vescovo avesse il potere di querela e tanto ha ritenuto osservando che al momento della sua nomina il legale rappresentante continuava a essere l'imputato.

Da tale osservazione il giudice è giunto alla conclusione che la querela andava proposta da uno dei soci, per come previsto nelle ipotesi in cui essa debba essere presentata nei confronti del legale rappresentante per fatti commessi ai danni della stessa persona giuridica.

1.2. Tale preliminare notazione mette in evidenza come la questione da risolvere sia quella della individuazione del soggetto titolare dei poteri rappresentativi della Confraternita e del conseguente potere di presentare querela nel suo interesse.

A tale proposito, va rilevato come la soluzione di tale questione e la delibazione del vizio così come rappresentato dall'Ufficio del pubblico ministero presupponga l'esame dei contenuti della nomina a Commissario, dei poteri con essa conferiti e del tempo della sua vigenza, così richiedendosi un accertamento di fatto , il cui esame è precluso alla Corte di legittimità.

A ciò consegue che l'unico motivo proposto dal pubblico ministero, rivolgendosi alla corretta interpretazione e vigenza di tale atto di nomina, involge vizi della motivazione, che non sono proponibili in occasione di un ricorso immediato per cassazione, che può essere presentato esclusivamente per vizi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.proc.pen..Va perciò disposta, ai sensi dell'art. 569 c. 3 c.p.p., la conversione delle impugnazioni in appello, con trasmissione degli atti al Giudice competente per il giudizio.

P.Q.M.

Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TERAMO avverso la sentenza del 23/04/2021 del TRIBUNALE DI TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Teramo per il prosieguo; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero, con produzione documentale; letta l'ulteriore nota con cui l'Avvocati [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Procuratore generale presso la Corte di appello di L'Aquila impugna la sentenza in data 23/04/2021 del Tribunale di Teramo, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, per difetto di querela.Deduce: 1. "Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: artt. 64 c.p., artt. 129 e 337 e art. 606 lett. b) c.p.p.". Con l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente osserva che il tribunale ha erroneamente ritenuto che il querelante fosse sprovvisto del potere di querela, nonostante questi fosse in realtà il legale rappresentante della Confraternita/persona offesa, in quanto tale funzione gli era stata conferita dal vescovo, che lo aveva nominato commissario della Confraternita in questione, con potere di rappresentanza, proprio per le criticità finanziarie derivate dalle condotte contestate all'imputato. 2. La difesa dell'imputato nega che il querelante avesse potere di rappresentanza e a sostegno di tale assunto produce, illustra e compendia i contenuti del Decreto n. 35 del 30/4/2020 del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Abruzzo e del Verbale di [OSCURATO:PERSONA] tenutasi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], repertorio n. 5466, raccolta n. 4375, in data 15/5/2019, di cui chiede l'acquisizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va convertito in appello. 1.1. Ai fini della migliore comprensione dei contenuti del ricorso, va preliminarmente osservare che il Tribunale ha escluso che il commissario nominato dal Vescovo avesse il potere di querela e tanto ha ritenuto osservando che al momento della sua nomina il legale rappresentante continuava a essere l'imputato. Da tale osservazione il giudice è giunto alla conclusione che la querela andava proposta da uno dei soci, per come previsto nelle ipotesi in cui essa debba essere presentata nei confronti del legale rappresentante per fatti commessi ai danni della stessa persona giuridica. 1.2. Tale preliminare notazione mette in evidenza come la questione da risolvere sia quella della individuazione del soggetto titolare dei poteri rappresentativi della Confraternita e del conseguente potere di presentare querela nel suo interesse. A tale proposito, va rilevato come la soluzione di tale questione e la delibazione del vizio così come rappresentato dall'Ufficio del pubblico ministero presupponga l'esame dei contenuti della nomina a Commissario, dei poteri con essa conferiti e del tempo della sua vigenza, così richiedendosi un accertamento di fatto , il cui esame è precluso alla Corte di legittimità. A ciò consegue che l'unico motivo proposto dal pubblico ministero, rivolgendosi alla corretta interpretazione e vigenza di tale atto di nomina, involge vizi della motivazione, che non sono proponibili in occasione di un ricorso immediato per cassazione, che può essere presentato esclusivamente per vizi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod.proc.pen..Va perciò disposta, ai sensi dell'art. 569 c. 3 c.p.p., la conversione delle impugnazioni in appello, con trasmissione degli atti al Giudice competente per il giudizio. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila
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