CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 dicembre 1965
Cassazione n. 36437/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1965 avverso la sentenza emessa il 25/11/2021 dalla Corte di Appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, limitatamente al terzo motivo di ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza e il rigetto nel resto; lette le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Agrigento ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di sostituzione di persona di cui all'art. 494 cod. pen. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 464-bis, n. 5, 464-quater cod. proc. pen. e 133 cod. pen., lamenta che la corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice di primo grado, in ragione dei precedenti penali dell'imputato e delle informazioni acquisite - delle quali la difesa non era stata portata a conoscenza -, aveva rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, omettendo ogni valutazione in merito all'idoneità del programma predisposto dall'U.E.P.E., regolarmente prodotto, ma erroneamente ritenuto non acquisito agli atti. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte distrettuale, con argomentazione contraddittoria, non ha accolto né la richiesta di procedere all'ascolto del coimputato [OSCURATO:PERSONA], né la richiesta di procedere all'ascolto di [OSCURATO:PERSONA], collaboratore del quale il Melfa si avvaleva, così ravvisando la penale responsabilità dell'imputato in assenza di elementi comprovanti il suo contributo alla realizzazione del fatto e l'intento dello stesso alla realizzazione di un vantaggio personale, omettendo„ inoltre, di concedere all'imputato le circostanze attenuanti generiche. 2.3 In sede di conclusioni, la difesa ha eccepito l'intervenuta estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. 2. Priva di pregio è l'eccezione di intervenuta estinzione del delitto per decorso del termine di prescrizione, sollevata dalla difesa in sede di conclusioni scritte.La vicenda contestata all'imputato risale al giorno 12 febbraio 2016, sicché il termine massimo di prescrizione del delitto — che, ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei - non è decorso. 3. Infondato è il primo motivo di ricorso. Dagli atti del fascicolo, la cui consultazione è ammessa in questa sede in ragione della natura processuale del motivo articolato, risulta che, all'udienza del 4 marzo 2019, il giudice di primo grado dava atto della ricezione sia delle informazioni provenienti dalle Forze dell'ordine e del certificato del casellario giudiziale, sia della relazione dell'U.E.P.E., la cui valutazione lo induceva a rigettare l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova articolata dall'imputato ai sensi dell'art. 168-bis cod. pen. Dal canto suo, la corte territoriale ha rigettato l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, dando atto della mancata allegazione, da parte della difesa, del programma dell'U.E.P.E. L'errore in cui è incorsa la corte territoriale in merito alla mancata allegazione, da parte della difesa, del programma dell'U.E.P.E. non assume alcun rilievo. La sospensione del processo con messa alla prova non rappresenta un diritto assoluto dell'imputato, in quanto la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all'esito di un percorso valutativo da effettuare alla luce dei parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., "reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati", come espressamente previsto dall'art. 464-quater, comma 3' proc. pen. Dunque, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dovrà valutare, avendo sempre come punto di riferimento la gravità del reato e la capacità a delinquere del prevenuto, sia l'idoneità del programma di trattamento, sia la possibilità di formulare una prognosi favorevole nei confronti dell'imputato sulla circostanza che egli per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati. Trattandosi di due giudizi diversi, attinenti l'uno alla idoneità del programma previsto dall'art. 168-bis cod. pen. e l'altro alla personalità del prevenuto, ne deriva che già la sola impossibilità di formulare la prognosi con esito favorevole per l'imputato, impedisce allo stesso di ottenere la sospensione del processo con messa alla prova, indipendentemente calla circostanza che sia stato o meno presentato il programma di trattamento (Sez. 5, n. 798:3 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256). 3 LE Nella specie, i giudici di appello hanno formulato, nei confronti dell'imputato, una prognosi negativa di astensione dal commettere ulteriori reati alla luce dei plurimi e gravi precedenti penali dai quali lo stesso è gravato. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo che involge la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. I giudici di appello hanno evidenziato che dinanzi al giudice di primo grado, che, su richiesta della difesa, aveva ammesso l'esame di [OSCURATO:PERSONA], hanno evidenziato che questi si era avvalso delle "facoltà inerenti alla qualifica di imputato connesso". In merito alla richiesta di ascolto di [OSCURATO:PERSONA], asserito collaboratore del Palillo, la corte territoriale ha evidenziato, come già ritenuto dal primo giudice, la non necessità della prova ai fini della decisione, in quanto il contratto incriminato risultava sottoscritto dal Palillo, in qualità di operatore addetto alla stipula dei contratti telefonici in nome e per conto dell'agenzia "Next 3.0". Quanto, poi, all'asserita mancanza di un percorso argomentativo idoneo a giustificare la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto a lui ascritto, va evidenziato che nel caso di specie, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061), dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085). Nel caso di specie, i giudici di secondo grado hanno esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e i motivi di appello non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Dalle sentenze di primo e di secondo grado si evince agevolmente non solo la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto, ma anche l'attribuibilità dello stesso all'imputato. Invero: - l'imputato usufruiva di tre linee telefoniche attivate a nome di un terzo soggetto che mai ne aveva fatto richiesta; - la richiesta di attivazione delle linee telefoniche era stata avanzata dall'imputato;- l'imputato non aveva denunziato la mancata ricezione delle bollette relative alle utenze telefoniche, perseverando nell'utilizzo delle stesse. Quanto al profilo di censura che involge la mancata concessione all'imputato delle circostanze attenuanti generiche, in entrambe le pronunce i giudici di merito hanno sottolineato i numerosi precedenti penali dai quali lo stesso è gravato. Si tratta di argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a una sterile critica del percorso argomentativo della sentenza in verifica. 5. Alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso e c