CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 16002/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13362/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.30 , pre s so lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato da intendersi apposto in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- nonché di C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.55, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrenti- e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 32; rappresentati e difesi dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrenti- nonché di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], R iccardo M aestrelli e [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] M. Bruni ( [OSCURATO:EMAIL] ); elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 65, come da procure speciali in calce al presente atto; e di [OSCURATO:PERSONA];elettivamente domiciliato in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 9 , presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ([OSCURATO:EMAIL]), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 14/2021 della CORTE d ’ APPELLO d i BOLOGNA, pubblicata il 4 gennaio 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] S paziani . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], agendo quale erede del padre [OSCURATO:PERSONA], convenne,dinanzi al Tribunale di Forlì , [OSCURATO:PERSONA] ( già giudice della Sezione fallimentare del Tribunale di Firenze), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci della [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (soci della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:PERSONA] (componente del C.d.A. della predetta società e compagna del magistrato), [OSCURATO:PERSONA] e L orenzo Ferrari ( commercialisti che avevano curato la costituzione della detta società) , chiedendone , iure hereditario, la condanna a l risarcim ento de l danno già spettante al proprio dantecausa e da lui subìto a seguito della vendita d el [OSCURATO:PERSONA] di Firenze (immobile di proprietà sua per il 70% e del padre per il 30%), disposta dal Puliga, quale giudice dell’esecuzione, C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nell’ambito di una procedura espropriativa immobiliare svoltasi presso il Tribunale di Firenze. Espose che la vendita era avvenuta ad un prezzo non adeguato in conseguenza di una condotta corruttiva e di turbativa d’asta per la quale iconvenuti erano stati anche sottopost i a procedimento penale ; precisò che l’immobile era stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,le cui offerte erano s tate effettuate sulla base d i un accordo illecito che aveva determinato la nullità degli atti della procedura esecutiva sino al decreto trasferimento; dedusse che a questo accordo avevano partecipato, oltre al magistrato e alla sua compagna, i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. (la quale aveva formulato un’offerta di acquisto poi ritirata), quelli della società aggiudicataria e i commercialisti che ne avevano curato la costituzione, indicati nel procedimento penale quali soggetti incaricati del pagamento delle somme versate ai concorrenti per ottenerne la rinuncia alla partecipazione allagara. I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo , tra l’ altro, la prescrizione del diritto risarcitorio e resistendo , nel meri t o, al la domanda. Circoscritto il petitum al ris a rcimento del pregiudizio non patrimoniale a seguito di rinuncia alla pretesa di quello patrimoniale in sede di precisione delle conclusioni, il Tribunale, con sentenza n. 929/2014,rigettò la domanda. 2.[OSCURATO:PERSONA] propose appello dinanzi alla Corte d’appello di Bologna, la quale, con sentenza 4 gennaio 2021, n. 14 , ha rigetta t o l’impugnazione, sulla base dei seguenti rilievi: I-il danno di cui si invocava il ristoro era stato prospettato come l’effetto non patrimoniale, descritto in termini di sofferenza morale, di C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. un pregiudizio di natura patrimoniale e consisteva, precisamente, nelle sofferenze morali asseritamente subite dal padre dell ’ attrice in conseguenzadelle «debilitanti frustrazioni e umiliazionidi ogni genere» che aveva dovuto subire fino al la morte per essere stato l’immobile venduto ad un prezzo inferiore al suo valore, nonchénella perdita della «serenità» con cui avreb be potuto vivere gli ultimi anni di vita se il bene fossestato venduto a prezzo equo; II- della sussistenza di siffatto pregiudizio non patrimoniale non era stata data la prova, sia perché mancava quella del pregiudizio patrimoniale che ne costituiva il presupposto( atteso che era risultato che l’immobile era stato venduto ad un p rezzo di 16 miliardi e 500 milioni di lire, superiore di tre miliardi e mezzo al prezzo base d’asta, già superiore a quello di stima), sia perché non era stata dimostrata l’entità dell’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] e quindi della somma necessaria ad assicurargli l’utilità economica funzionale ad evitare le umiliazionie frustrazioni asseritamente subite negli ultimi anni di vita. 3.Per l a cassazione della sentenza della C orte bolognese ricorre [OSCURATO:PERSONA],sulla base di undici motivi. Rispondono, con distinti controricorsi, Sebastiano P uliga e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ( in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edElena Maestrelli, tutti qualieredi di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA]. Resta intimato [OSCURATO:PERSONA] ; restano altresì intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], altri eredi di [OSCURATO:PERSONA]. C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale,ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. La ricorrente e tutti i ricorrenti, ad eccezione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA],hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per mancanza della prescritta procura speciale sollevata dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato il principio secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art.83 cod. proc. civ., disposta dalla l egge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (nonché del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall'art. 159 c od. proc. civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti(Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057, Rv. 666374 - 01 ). C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Lestesse Sezioni U ni te hanno poi statuito che, i n tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83,terzo comma, c od. proc. civ., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso(Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2075,Rv. 669833 - 01). Le Sezioni Unite hanno anche precisato, con riferimento ad una fattispeciesovrapponibile a quella in esame – in cui la procura, sebbene priva di data, tuttavia era stata sottoscritta dalla parte ricorrente, con firma autenticata dal difensore,ed era stata conferita con atto separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si affermava di voler attribuire al difensore il mandato in ogni stato e grado del giudizio – che «il fatto puro e semplice che la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito, o sia redatta priva di data, non implica, di per sé, che la stessa debba ritenersi invalida» (Cass., Sez. Un., 09/12/2022, n. 36057,cit., Punto 12 della M otivazione ) . Nel caso in esame, non vale dunque ad inficiare la validità della procura speciale, rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso per cassazione, la circostanza che l’atto sia privo di data e contenga la descrizione di attività difensive proprie delle fasi di merito, atteso, sul piano oggettivo, che il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ., emerge proprio dalla sua collocazione topografica, e considerato, sul piano soggettivo, C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. che la sovrabbondante descrizione delle predette attività difensive non incide sull’evidente riferibilità dell’atto al giudizio di cassazione. L’eccezione va dunque rigettata. 2. Con il primo motivoviene denunciata la «nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa valutazione della violazione di diritti assoluti e fondamentali che determinano ex se e cioè ipso iure il diritto al ristoro dei danni non patrimoniali». Con ilsecondo motivo viene denunciata la « violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa valutazione della violazione di diritti assoluti e fondamentali che determinano ex se e cioè ipso iure il diritto al ristoro dei danni non patrimoniali». Con questi motiviviene anzitutto lamentata lanullità della sentenza per omessa considerazione della « circostanza giuridica decisiva » , asseritamente consistente nell ’avvenuta violazione di diritti fondamentali mediante condotte previste dalla leg g e come gravissimi reati, nonché dellasua idoneità a generare automaticamente un danno non patrimoniale risarcibile, a prescinderedalla dimostrazione di esso daparte del soggetto vulnerato. La ricorrente deduce, da un lato, che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, n ella fattispecie, le condotte penalmenteillecite poste in essere ai danni suoi e di [OSCURATO:PERSONA] avevano concretato la violazione di diritti assoluti della persona previsti da convenzioni o trattati internazionali, quali la [OSCURATO:PERSONA] dei DirittiUmani e la Convenzione Europea dei [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro lato, che il pregiudizio non patrimoniale risarcibile in ragione di tale violazione era in re ipsa e comunque « normale oggetto di presunzione», discendendo automaticamente dalla natura e dalla gravità della lesione. Sostiene che, in mancanza di una « chiara » C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. motivazione espressa su tali circostanze, la sentenza impugnata deve reputarsi nulla. In secondo luogo – per l’ipotesi in cui si escludesse il vizio di motivazione ammettendo che sulle predette circostanze la Corte territoriale si sia «implicitamente pronunciata»– viene dedotto il vizio di violazione di legge , per avere la sentenza impugnata violat o il principiosecondo cui «la certa ed indiscussa violazione di diritti assoluti comporta la condanna, altrettantoindubbia, del ristoro del d anno non patrimoniale», da liquidarsi «secondo una percentuale del bene sottratto quando esiste un tantum comparativo». 3.I primi due motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione –sono in parte inammissibili, in parte manifestamente infondati. 3.1.Inammissibile, per come è formulata, è la denuncia del vizio di motivazione, in ordine alla quale va richiamato il principio per cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., essa va ammessa nel giudizio dicassazione nella misura in cui tenda a suscitare il sindacato della Corte di legittimità sull’esistenza in sé della motivazione e sulla sua coerenza, richiedendo la verifica del rispetto del «minimo costituzionale» di cui agli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione – deducibile qua le nullità processuale, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 3/03/2022, n. 7090). Tali gravi lacune motivazionali, non solo– come è del tutto evidente –non si rinvengono in alcun modo nella motivazione della sentenza impugnata( la quale presenta, al contrario, un chiaro, argomentato e coerente corredo argomentativo), ma non sono state neppure correttamente dedotte con il ricorso per cassazione , il quale , sotto questo profilo,va dunque dichiarato inammissibile. 3.2. Giova soggiungere che la doglianza in esame sarebbe ugualmente inammissibile ove la stessa – ad onta della formale riconduzione al paradigma dell’art.360 n. 4 cod. civ., evocato nella rubrica del primo motivo di ricorso –fosse qualificata nei diversi termini di cui al n.5 dello stesso art.360 cod. proc. civ., in conformità al significatosostanziale delle deduzioni contenute nell a stessa rubrica e , soprattutto,nell’illustrazione del medesimo motivo, ove si lamenta l a “omessa considerazione” di una «circostanza giuridica decisiva». Alriguardo va, infatti, ricordato che la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve essere formulata con riferimento ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (ex aliis, sulla scia di Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, cfr. Cass. 18/10/2018, n. 26305; Cass.06/09/2019, n. 22397; Cass. 26/01/2022 , n.2268 ). Non potrebbe dunque essere sindacata, sotto il profilo dell’omesso esame, la – in thesi – omessa valutazione di una questione giuridica quale, nella specie, la questione della risarcibilità o meno della lesione di un diritto C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fondamentale a prescinderedalla pr o va delle conseguenze dannose di tale lesione. 3.3. Infine, manifestamente infondata è la censura con cui , trattando ex professola detta questione giuridica, la ricorrente si duole del mancato riconoscimento dei danninon patrimoniali conseguenti alla violazione di diritti fondamentali, asseritamente garantiti da fonti costituzionali e sovranazionali, sul rilievo che si tratterebbe di pregiudizi in reipsa, la cui risarcibilitàdovrebbe essere ammessa come automaticaconseguenza della lesione , a prescindere dalla prova delle concrete conseguenzepregiudizievoli. 3.3.a. Premesso che , nella fattispecie , la questione della risarcibilità, quale danno in re ipsa , delle lesioni di interessi costituzionalmente tutelati o protetti da fonti sovranazionali (ricondotti dalla ricorrente al diritto a un equo processo, al divieto di abuso del diritto, alla protezione della proprietà, al diritto risarcitorio in caso di errore giudiziario ead altri diritti variamente configurati e tutelati dalle predette fonti) assume una portata meramente teorica, giacché il giudice del merito non ha accertato la sussistenzadi siffatte violazioni, va tuttavia rilevata la manifesta infondatezza in iure della tesi del danno in re ipsa. 3.3.b. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte ( ex aliis, Cass. 12/06/2015, n. 12505; Cass. 05/07/2017, n. 16503), la struttura dell’illecito aquiliano deve essere ricostruita sulla base della distinzione, di rilievo generale in tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, tra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che fanno sorgere il diritto alla riparazione, a cui corrisponde la distinzione fra causalità materiale, rilevante ai fini C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dell’imputazione del danno-evento ad una determinata condotta secondo i criteri di responsabilità previsti dalla disciplina del fatto illecito, e causalità giuridica, che, in funzione selettiva del danno risarcibile, attiene al nesso eziologico fra il danno-evento e il danno- conseguenza, ossia l’oggetto della obbligazione risarcitoria (in tema, v. anche Corte cost. n.205 del 2022). La verificazione di conseguenze dannose eziologicamente collegate all’evento lesivo, siano esse di natura patrimoniale che non patrimoniale, costituendo un presupposto strutturale dell’ illecito aquiliano di cui all’art. 2043 cod. civ., assume rilievo ai fini della stessa configurazione dell’obbligazione risarcitoria, la quale sorge solo se, oltre all’evento dannoso, vi è anche la conseguenza pregiudizievole (Cass. Sez.,Un., n. 576 del 2008 ; Cass., Sez. Un., n.33645 del 2022 ) . 3.3.c.Risponde, del resto, alla preminente funzione compensativa della responsabilità civile, nonché alla commisurazione del rimedio del risarcimento al principio del “danno effettivo” (principio che costituisce il fondamento di tutte le regole di determinazione del danno risarcibile, tanto di quelle stabilite in via positiva negli artt. 1223 ss. cod. civ., quanto di quelle individuate in via pretoria, come il criterio della compensatio lucri cum damno e quello della causa successiva ipotetica), l’esclusione della risarcibilità del danno per il solofatto che si sia verificata la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, poiché tale lesione, pur apprezzabile quale fatto modificativo della sferra giuridica del soggetto, potrebbe non aver prodottoconseguenze pregiudizievoli. 3.3.d. La struttura dell’ illecito aquiliano e la funzione della responsabilità civile non mutano a seconda che venga richiesto il risarcimentodel danno patrimoniale o di quello non patrimoniale. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Di conseguenza, anche nell’ipotesi in cui si invochi il ristoro del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona (risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione dell'interesse siagrave e i l danno non sia futile : Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass.25/09/2009, n. 20684; Cass. 12/11/2019, n. 29206; Cass.21/11/2023, n.32276), non è sufficiente l’ accertamento dell’evento lesivo, occorrendo anche quello del la conseguenza risarcibile della lesione, la quale non può mai essere ritenuta sussistente in re ispa (Cass. 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass.06/12/2018, n. 31537; Cass. 22/01/2024, n. 2203), ma deve essere allegata (e provata, anche presuntivamente) con riferimento ad entrambi gli (o ad almeno ad uno degli) aspetti in cui si manifesta il pregiudizio risarcibile, consistenti in quello interiore della sofferenza morale e in quello esteriore del pregiudizio dinamico - r elazionale (Cass.17/01/2018, n. 901; Cass. 28/09/2018, n. 23469; Cass.19/02/2019, n. 4878; Cass. 21/03/2022, n. 9006, Cass. 04/03/2024, n. 5769). 3.3.e. La doglianza in esame va dunque rigettata per manifesta infondatezza, dovendosi invece ritenere pienamente legittima la sentenza impugnata, la quale ha rigettato la domanda risarcitoria del danno non patrimonialeproposta da [OSCURATO:PERSONA] iure hereditario , sull’assorbente rilievo della omessa dimostrazione della sussistenza del pregiudizio subìto dal suo dante causa [OSCURATO:PERSONA] ( asseritamente consistente nelle «sofferenze morali» e nelle «debilitanti frustrazioni e umiliazioni di ogni genere» patite a seguito della vendita all’asta a prezzo iniquo dell’immobile di sua proprietà), avuto riguardo, da un lato, alla mancata prova del complessivo ammontar e della sua C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. esposizione debitoria e, dall’altro – e soprattutto – al positivo accertamentodella circostanza che l’immobile era stato aggiudicato ad un prezzo ampiamente superiore al prezzo base d’asta, già superiore a quello di stima. 4. Con il terzo motivoviene denunciata la «errata interpretazione delle allegazioni di parte attrice e falsa applicazione degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrente sostiene l’erroneità della pronuncia della Corte d’appello nella parte in cui ha affermato che era stato richiesto il risarcimento del solodanno morale, mentre , invece, era stato richiesto anche il danno psichico e quindi il danno non patrimoniale complessivamenteinteso, comprensivo del danno biologico. Lamenta,inoltre, la violazione del principio di non contestazione , sull’assunto che la sussistenza del danno non patrimoniale subìto da [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata contestata dalle controparti. 4.1.Il motivo è infondato. La Corte territoriale, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della parte ricorrente, ha considerato la richiesta risarcitoria come riferita al danno non patrimoniale complessivamente conseguente al pregiudizio patrimoniale derivante dalla vendita a prezzo inadeguato dell’immobilee, quindi , come pregiudizio con sistente, oltre che nel la sofferenzamorale di [OSCURATO:PERSONA] , anche nella perdita della serenità in cui egli avrebbe potuto vivere gli ultimi anni della vita se non avesse dovuto subire le frustrazioni e le umiliazioni collegabili all’ingi usto pregiudizio economico sub ì to (pag. 6 della sentenza impugnata ) ; pertanto, il giudice del m e rito ha preso in considerazione le conseguenze dannose non patrimoniali allegate nella domanda risarcitoria non soltanto nella loro specificazione quale danno m orale C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. propriamente detto (rilevante sotto il profilo della sofferenza interiore patita dalla persona asseritamente lesa), ma anche nella loro specificazione qualedanno incidente sulla sfera esteriore della persona medesima, ovverosiaquale pregiudizio suscettibile di lederne la sal u te psichica e di comprometternela sfera dinamico-relazionale. Ciò posto, la Corte d’appello, con motivato accertamentodi merito (come tale, incensurabile in sede di legittimità), ha nondimeno escluso che fosse stata data la prova di tali conseguenze dannose, argomentando, anzitutto, dalla mancata dimostrazione dell’ingiusto pregiudizio economico che, alla streguadella domanda risarcitoria , ne costituiva il presuppostoe reputando, anzi, sotto tale profilo, che fosse piuttosto emersa la prova positiva dell’insussistenzadi tale pregiudizio, dal momento che l’immobile era stato aggiudicato al prezzo di 16 miliardi e 500 milioni di lire e che la congruità di questo prezzo aveva già formato oggetto di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi , proposta dal debitore ma rigettata dal Tribunale di Firenze, sui rilievi che il prezzo in questione era risultato superiore di circa tre miliardi a quello posto a base d’asta, già di per sé superiore a quello di stima, la cui congruità non era stata efficacemente contestata; e reputando, in secondo luogo, che fosse comunque mancante la prova del nesso causale tra l’evento lesivo e le allegate conseguenze dannose non patrimoniali (particolarmente quelle del secondo tipo, incidenti sulla sfera dinamico-relazionale), in ragione dell’omessa dimostrazione dell’entità dell’esposizione debitoria di [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, dell’impossibilità di individuare l’utilità economica necessaria ad evitargli «le umiliazioni e le frustrazioni asseritamente subite negli ultimi anni di vita». C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Infondata è anche la censura sulla asserita violazione del principio di non contestazione,dovendo ritenersi assolto l’onere di contestazione già con la resistenza alla domanda risarcitoria, atteso che, nell’ambito di tale domanda, a presupposto della –invero, generica – allegazione circa la sussistenza delle conseguenze dannose non patrimoniali patite da [OSCURATO:PERSONA], era stato posto il pregiudizio economico asseritamente derivante dalla vendita a prezzo “vile” dell’immobile. Il terzo motivo, pertanto, deve essere rigettato. 5. Con il quarto motivoviene denunciata la « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato il giudicato penale secondo cui tutti i convenuti posero in essere reati in danno di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA])». La ricorrente , pur evocando la mancata considerazione del giudicato penale nella rubrica del motivo, non sviluppa tale specifica censura nell’illustrazione dello stesso, ove invece viene esposta la diversa doglianza secondo la quale la Corte d’appello di Bologna avrebbe indebitamente omesso di porre a fondamento della propria decisione gliatti del processo penale celebrato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza trova la sua premessa fattuale nelle circostanze enunciate nella parte espositiva del ricorso, ove viene esposto che, per le vicende relative al la vendita di P alazzo R uspoli, i soggetti sopra menzionati erano stati tratti a giudizio penale; che, all’esito di tale giudizio, con sentenza n.4357/2011 del Tribunale di Genoa,alcuni degli imputati erano stati condannati, tra l’altro, per turbativa d’asta, mentre ilgiudice [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per corruzione in atti giudiziari;che il Tribunale aveva anche accolto la domanda risarcitoria C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proposta dalla parte civile ( l’ attuale ricorrente) emettendo , in suo favore, sentenza di condanna generica degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] al risarcimentodel danno e condannandoli altresì al pagamento di una provvi sionale di 50.000 Euro; che, infine, questa decisione, con specifico riguardo al capo civile, aveva trovato conferma, in grado d’appello,nella sentenza n. 441/2014 della Corte d’appellodi Genova, la quale, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di corruzione, tuttavia aveva confermato la statuizione di condanna generica degli imputati al risarcimento del danno, sebbene previa revoca della provvi sionale concessa dal primo giudice. Posta tale premessa, con il quarto motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, nel presente giudizio civile risarcitorio , aveva tempestivamente prodotto, allegandoli al fascicolo di prime cure, numerosi atti del precedente procedimento penale, in particolare i verbali contenenti le dichiarazioni di taluni tra gli indagati e di altre personeinformate dei fatti, rese dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] o alla Procura della Repubblica preso ilTribunale di Genova. Si duole che, sebbene da tali atti (e, in generale , dalla « vicenda penale») risultasse dimostrata « una cospirazione giudiziaria per spogliare a prezzo vile … l’immobile», tuttavia il giudice del meritonon abbia tratto da essila prova della responsabilità civile dei convenuti, in spregio al principio, consolidatosi sia presso la giurisprudenza di merito che di legittimità, secondo cui le prove raccolte in un processo penale e le stesse sentenze rese in altro giudizio tra le stesse o altre parti, possono essere utilizzate dal giudice civile come fonte del proprio convincimento, inqualità di fonti atipiche, assurgenti al rango di prove libere,idonee anche da sole a fondare la decisione giudiziale. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il quarto motivo presenta elementi di connessione con ( e va pertanto esaminato unitamente al ) quinto motivo , con cui viene denunciata la «violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato gli atti del procedimento penale come elementi certi di assecondabilità del danno morale e/o esistenziale o/e all’integrità psichica». La ricorrente riprende la censura (evocata nella rubrica del motivo precedente ma poi non sviluppata nell’illustrazione dello stesso) relativa alla indebita omessa considerazione del giudicato penale in cui sarebbe incorsa la sentenza d’appello. Premette che, secondo orientamento della giuri sprudenza di legittimità (di cui richiama diverse pronunce),la sentenza di condanna penale irrevocabile ha efficacia di giudicato, nel successivo giudizio civile, in ordineall’accertamento del fatto, al la sua rilevanza penale e allasua commissione da parte dell’ imputato ; osserva che nella vicenda in esame il giudice Sebastiano P uliga era stato effettivamente condannatoin primo grado per corruzione e che, in appello , era stata emessa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; sostiene che questa sentenza sarebbe dovuta valere quale “giudicato esterno” nel giudizio civile risarcitorio i n ordine all’accertamento della corruzione e della turbativa d’asta commessa per l’acquisto a prezzo vile di [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare in ordine al la circostanza di fatto che «[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a fronte dell’accettazione di u n milia r do di Lire ciascuno si astennero dall’effettuarerilanci in sede di gara (compenso poi ridotto da B ecagli a 400 milioni a testa perché a seguito dei rilanci il prezzo finale di aggiudicazione era aumentato rispetto quello preventivato)» (pag.57 del ricorso). C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 5.1.Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili, in quanto non si confrontanocon la ratio decidendi della statuizione impugnata. Il rigetto della domanda risarcitoria non è stato fondato dalla Corte d’appello né sul rilievo che non potesse attribuirsiinferenza probatoria agli atti del processo e del procedimento penale , rifluiti quali prove documentaliprecostituite atipiche nel giudizio civile, né sul rilievo che non fosserostati ac certati , in sede penale, gli episodi di corruzione e di turbativad’asta posti a fondamento della sentenza di condanna penale emessa nel 2011 dal Tribunale di Genova, peraltro riformatain appello con sentenzadi proscioglimento per prescri zione dei reati , emessa nel 2014 dalla Corte d’appello di Genova, sia pure con conferma – deve ritenersi, in conformità al disposto dell’art . 578 cod. proc. pen., applicabile ratione temporis– d e lla condanna generica al risarcimento del danno in favore dellaparte civile, previa revoca della provvisionale. Il rigettodella domanda risarcitoria è stato invece fondato – come si è sopraveduto – sul diverso rilievo della mancata dimostrazione del danno non patrimoniale allegato come conseguenza della lesione economica asseritamentesubìta da S ostene Gori a causa del la vendita a prezzo iniquo dell’immobile di sua proprietà, nonché della pr o va positiva dell’ insussistenza di tale lesione , in ragione della accertata congruità del prezzo pagato per la suddetta vendita e,comunque, della insussistenzadel nesso causale tra le allegate conseguenze dannose non patrimoniali (in particolare , le frustrazioni e le umiliazioni asseritamente vissute da [OSCURATO:PERSONA] negli ultimi anni della vita) e l’ingiusta lesione asseritamente subìta, in ragione della mancata dimostrazione della complessivaentità della sua esposizione debitoria e della conseguente impossibilità di individuare l’utilità economica necessaria ad evitargli le predette umiliazionie frustrazioni. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. I motivi di ricorso in esame, introducendo i temi della inferenza probatoria delle prove atipiche coincidenti con gli atti di un processo penaletra le stesse od altre parti , nonché quello dei limiti del giudicato penale nel giudizio civile, entrambi estranei alla ratio decidendi della sentenza impugnata, si palesano, dunque,inammissibili. 5.2.Giova, tuttavia, osservare che, se l’appena enunciata ragi one di inammissibilitànon ne precludesse lo scrutinio nel merito, il quarto e il quinto motivo di ricorso sarebberopure infondati. 5.2.a. Anzitutto , del tutto inconferente , nel la fattispecie , è il richiamo ai limiti oggettivi del giudicato di condanna penale nel successivo giudizio civile risarcitorio,ex art.651 cod. proc. pen., atteso che la sentenza penale di condanna emessa nel 2011 dal Tribunale di Genova, lungi dall’esserepassata in giudicato, era stata riformata nel 2014 dalla Corte territoriale della stessa città , che aveva emesso sentenza di proscioglimento ( sub specie di sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione ), confermando – peraltro, con la revoca della provvisionale precedentemente disposta – la sola condanna generica risarcitoria, la quale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, contiene esclusivamente l’accertamento della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., ovverosia delnesso eziologico che lega la condotta all’evento di danno, ma non anche l’accertamento della causalità giuridica , ovverosia d e l nesso eziologico che lega l’evento di danno al danno-conseguenza (Cass.14/02/2019, n. 4318; Cass. 05/05/2020, n. 8477; Cass.02/08/2022, n. 23960; Cass. 06/11/2023, n. 30759), sicché da essa, quand’anche fosse passata in giudicato, non avrebbe potuto trarsi l’implicazione circa la sussistenza delle conseguenzedannose risarcibili allegate nelsuccessivo giudizio civile risarcitori o . C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Peraltro, neppure la sentenzadi condanna genericaal risarcimento, per quanto irrilevante in ordine all’ accertamento delle conseguenze dannose risarcibili, erapassata in giudicato, poiché era stata annullata, in seguito alricorso per cassazione di taluni imputati , con l a sentenza n. 15951/2015 della QuintaSezione penale di questa Corte, la quale – sul rilievo che la sentenza d’ appello aveva revocato la provvisionale concessa in primo grado per la « ritenuta mancanza della prova che l’aggiudicazione dell’immobile potesse avvenire ad un prezzo superiore» - aveva r itenuto che sarebbe stato necessario , in funzione della dispost a conferma della statuizione risarcitoria , che la stessa sentenza d’ appello motivasse sulla sussidenza di « ulteriori danni conseguentialla co n dotta », nonché sulla « natura » e sulla « consistenza degli stessi», motivazione invece ritenuta carente (pp.39 - 40 della sentenza n. 15951/2015 della Quinta Sezione penale di questa Corte di legittimità). Pertanto,se, da un lato, l’annullamento della statuizione sull’azione civile resa dal giudice penale d’appello in applicazione dell’art.578 cod. proc. pen., in seguito alla declaratoria dell’estinzione del reato per prescrizione sopravvenutaad una valida condanna risarcitoria emessa nel grado precedente, aveva autorizzato la parte civile a riproporre la domanda risarcitoria in un autonomo giudizio (in proposito, la citata sentenza n. 15951/2015 della Cassazione penale – in evidente applicazione dell’art. 622 cod. proc. pen.: Cass. , Sez. Un. pen., 18/07/2013-27/09/2013, n. 40109, Sciortino – aveva osservato, in motivazione,che, in seguito al detto annullamento, la causa avrebbe dovuto essere rinviata al giudice civile competente per valore in grado d’appello, ma poi aveva omesso, in dispositivo, di operare il rinvio, per modo che la parte civile correttamente aveva proposto la domanda C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. risarcitoria dinanzi al giudice civile competente in primo grado), dall’altro lato, l’unico giudicato penale formatosi è, appunto, quello sullaprescrizione del reato ed è quindi rappresentato da una sentenza di non doversiprocedere, la quale non spiega nel giudizio civile alcuna efficacia preclusiva, né quella attribuita alle sentenze di assoluzione dall’art. 652 cod. proc. pen., né, a maggior ragione, quella attribuita alle sentenze di condanna dall’art. 651 stesso codice. 5.2.b. Ciò posto con riguardo al la censura afferente all’asserita violazione del giudicato penale,in ordine al diverso tema dell’inferenza probatoria, in sede civile, degli atti del precedente processo penale, non vi è dubbio che il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all’ammissione e all’assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067). Sono, dunque, liberamente apprezzabili dal giudice civile, quali prove atipiche, anche le prove assunte nel precedente processo penale, se rifluiscono ritualmente, quali prove precostituite, nel giudizio civile risarcitorio, e tra queste, ovviamente, anche le sentenze pronunciate nell’ambito di quel processo, le quali –a prescindere dai limiti entro i quali è attribuita formale efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno alle sentenze di condanna e di assoluzione emesse in dibattimento (artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) – possono essere dedotte dal danneggiato-attore come mezzi di prova documentale atipici liberamente apprezzabili dal giudice, in funzione della C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dimostrazione (non già del reato, bensì) dell’illecito civile attribuito all’ex imputato, ora convenuto. Anche la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, pertanto, stante il principio del libero convincimentodel giudice civile, ben può essere assunta a fondamento dello stesso, non sussistendo tra l’altro, in relazione ad essa, una norma espressa (invece esistente, ad es.,in relazione alle sentenze di patteggiamento: art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.) che ne proclami l’inefficacia agli effetti civili(Cass. 31/01/2024, n. 2897). Ciò posto, resta, tuttavia, che anche le prove atipiche provenienti da un precedenteprocesso penale – al pari di tutte le prove libere e a differenza delle prove legali – sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del m e rito ( art.116 cod. proc. civ.) , che potrebbe valutare tali prove (ed in particolare la sentenza di non doversi procedere, la quale costituisce pur sempre una species del genus sentenze di proscioglimento, sebbene contrapposta all’altra species, rappresentata dalle sentenze di assoluzione) non solo contro ma anche –e a fortiori – a favore dell’ex imputato. Al libero apprezzamento del giudice del meritocompete, infatti, in via riservata (con conseguente incensurabilità in sede di legittimità, ove debitamente motivati) non solo l’accertamento dei fatti e la valutazione – ad esso funzionale – delle risultanze istruttorie , ma, nell’ambito di quest’ultima, anche la scelta d elle prove ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass.04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass.13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). Allorché, dunque, il rigetto della domanda costituisca il risultato della motivata e incensurabile valutazione delle risultanze istruttorie , C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. non contrasta con il principio della libera valutabilità delle prove raccolte nel precedente processo penale , ritualmente rifluite nel successivo giudizio civile quali prove documentali atipiche , la circostanza – che di detto principio costituisce invece corretta attuazione – che il giudice civile, nell’ esercizio del proprio prudente apprezzamento, abb ia inteso, nella vicenda specifica, restringere o persino escludere la concreta inferenza probatoria di talune risultanze istruttorie rispetto ad altre, speciese egli – come è accaduto nel caso in esame (v. pag. 7 della sentenzaimpugnata) – abbia specificamente motivato sull’insufficienza, ai fini d ella condanna risarcitoria , dell’accertamentodel solo evento dannoso (eventualmente desumibile dalla statuizione sulla sussistenza del reato ), in mancanza della prova del danno-conseguenza. Il quarto e il quinto motivo, dunque, vanno dichiarati inammissibili. 7. Con il sesto motivo, viene denunciata la «violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per nonaver considerato che il danno morale o non patrimoniale o all’integrità psicofisica può essere riconosciuto ovvero accordato anche solo per il tramite di indizi o di presunzioni»; La ricorrente censura la sentenza d’appello per non avere considerato l’età avanzata di [OSCURATO:PERSONA], la drammaticità della perdita violenta del patrimonio, la circostanza che da poco era deceduta la consorte e, infine, la duplice circostanza che, in una perizia effettuata nel 1997, il valore di [OSCURATO:PERSONA] era stato stimato in oltre 20 miliardi di lire, mentre, in una perizia del 2008, era stato indicato in 23 milioni di Euro. Sostiene che tutte queste circostanze avrebbero integrato elementi indiziari o presuntivi da cui desumere l’esistenza del danno non patrimoniale. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Il sesto motivo presenta elementi di connessione col (e pertanto va esaminato congiuntamente al) settimo motivo, con cui viene denunciata la « errata interpretazione di elementi di prova rilevanti posti a fondamento del danno e della sua entità ex art. 360, n. 5 c.p.c.». La ricorrente, ancora facendo riferimento ad atti del processo penale, sostiene che il giudice dell’appello civile non avrebbe tenuto conto delle deposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché della perizia eseguita nel 1997. 7.1.I due motivi in esame sono inammissibili. Essi, infatti, attengono a profili di merito e tendono a suscitare da questa Corte di legittimità una lettura delle risultanze istruttorie e un apprezzamento delle circostanze di fatto diversi da quelli motivatamente forniti dal giudice di merito, e ad esso incensurabilmente riservati. Deve, poi, recisamente escludersi la violazione dei criteri di inferenza della prova presuntiva o indiziaria con riferimento ad una ipotesi in cui siano emerse presunzioni gravi, precise e concordantitra l’altro, in difetto, nella fattispecie, dell’assoluzione dell’onere di corretta deduzione del vizio nel rispetto di criteri esattamente indicati da questa Corte, nel suo massimo consesso ( Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785, parr.4 ss. della motivazione). 8. Con l’ottavo motivo, viene denunciata la «violazione e/o falsa applicazione di legge violazione di legge per difetto di motivazione circa la necessità di ammissione di ctu deducente in relazione ex art. 360 n.3 c.p.c.». La ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere ammesso una CTU “deducente”, finalizzata a stimare l ’immobile C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. asseritamente veduto a prezzo vile; evidenzia che esso era situato nel centro di Firenze ad aveva valore storico,artistico e culturale; sostiene che, in ragione di tali caratteristiche, la stima avrebbe dovuto essere affidata a “Moody’s” o “Sotheby’s” e che la vendita avrebbe dovuto svolgersi «tramite asta internazionale». L’ottavo motivo presenta elementi di connessione col (e va pertanto esaminato congiuntamente al) nono motivo , con cui si denuncia «violazione di legge per non aver disposto c.t.u. percipiente», in ragione della asserita necessità del ricorso a tale mezzo di accertamento del valore del bene,avuto riguardo alle sue peculiarità. 8.1.Anche i motivi in esame sono inammissibili. Questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass. 23/03/2017 , n.7472; Cass. 25/08/2023 , n. 25281 : in precedenza v. Cass.01/09/2015, n. 17399) che il giudizio sulla necessità e utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348- ter, comma 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. Tale preclusione (che, dopo l’abrogazione dell’art. 348 ter cod. proc. civ., ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022) trova applicazione nella fattispecie in esame, in assenza dell’assoluzione, da parte della ricorrente, dell’onere di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono tra loro diverse (Cass.C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass.06/08/2019, n. 20994). 9. Con il decimo motivoviene denuncia ta la « violazione di legge, in ordine all’art. 111 cost. e 132, comma 4, c.p.c., e motivazione apparente, in relazione dell’art. 360, n 3, c.p.c.». Viene ribadita la censura di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, da reputarsi al disotto del “minimo costituzionale”. 9.1. La doglianza , sovrapponibile nella sostanza a qu ella già formulata con i primi due motivi,deve essere dichiarata inammissibile, richiamando quanto si è già osservato in funzione della declaratoria di inammissibilità dei predetti mezzi. 10. Con l’ undicesimo motivo viene denunciata la « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in quanto andava quantificato il danno morale subito da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dei reati accertati a suo danno in relazione all’art. 240 c.p.». 10.1.Anche questo motivo va dichiarato inammissibile, sia perché si riferisce al danno morale iure proprio, estraneo al petitum della domandarisarcitoria sulla quale ha pronunciato la sentenza impugnata , circoscritta al danno non patrimoniale iure hereditario ; sia perché sostiene la sussistenza di un giudicato sulla condanna civile contenuta nella sentenza penale emessa dalla Corte d’appello di Genova ex art. 578 c od. proc. pen. , evocando in modo inconferente pronunce giurisprudenziali di legittimità contenenti statuizioni diverse da quella resa dalla sentenza della Cassazione penale n.15951/2015, la quale, come si è detto,non ha mantenuto ferme le statuizioni civili di cui al la citata sentenza della Corte ligure ma le ha annullate per carenza motivazionale. C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 11. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Tale decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova del 13 ottobre 2021, versata in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un.,20 febbraio 2020, n. 4315). 12.Avuto riguardo all’esito del giudizio penale, sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 13.La circostanza che la ricorrente risulti ammess a al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato [OSCURATO:PERSONA] sulle Spese di Giustizia (Cass, Sez. U,Sentenza n. 4315 del 20 febbraio 2020, Rv. 657198 - 06; Cass., Sez.3, Sentenza n. 11116 del 10 giugno 2020, Rv. 658146 - 01). Pertanto, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si deve C.C. 14.03.2024 N. R.G. 13662/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Tale statuizione lascia impregiudicata la questione della debenza originaria delcontribu