CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2076 [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente con mandato -avverso la sentenza n. 1208/2021 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 07/12/2021 R.G.N. 806/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con ricorso depositato in data 15.05.2017 innanzi alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio l’INPS echiedeva riconoscersi il suo diritto ai contributi versati qualilavoratrice subordinata della società [OSCURATO:PERSONA] di Giovannis.n.c. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.06.2009 e quindi annullare ilprovvedimento dell’INPS del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il quale l’Istituto,disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavorosubordinato, aveva annullato la posizione assicurativa dellaricorrente per il suddetto periodo e chiesto la ripetizione dellapensione erogata ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 della leggen. 8/1989. L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigettodel ricorso. Il Tribunale di Palermo con la sentenza 2178/2021accoglieva la domanda.2. L’INPS proponeva appello e [OSCURATO:PERSONA] si costituiva ingiudizio chiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n.1208/2021 depositata in data 7/12/2021, la Corte di [OSCURATO:PERSONA], sezione lavoro, accoglieva l’appello e, in riformadella sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA].3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione articolando dieci motivi di impugnazione.L’INPS si è limitata al deposito della procura.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera diconsiglio del 27/04/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte territorialeha affermato che «dall’istruttoria svolta nel giudizio di primogrado non è emersa l’esistenza di un rapporto di lavoro diNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026natura subordinata tra la società [OSCURATO:PERSONA] di Ania GioNvumaenron dii raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026s.n.c. e l’appellata sotto il profilo della costituzione delrapporto di lavoro, deve rilevarsi che non è stato versato inessere stipulato tra le parti nel 1986 né è stata articolata provain merito alle modalità di assunzione dell’appellata»disattendendo così i principi giurisprudenziali declinati dallaCorte di legittimità in materia di accertamento di un rapportodi lavoro subordinato del socio amministratore con la società.Secondo la parte ricorrente la sentenza impugnata sarebbevenuta meno ai principi affermati da Cass. 19199/2013, Cass.4500/2007, Cass. 15327/2006 e infine da Cass. 24391/2020,tutte pronunce che affermano che al di là della autoqualificazione delle parti è decisivo, per la valutazione intermini di lavoro subordinato, il concreto atteggiarsi delrapporto.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie e nonnon si limita certo a rilevare quale fattore unico e decisivo perla qualificazione del rapporto l’assenza di un formale contrattodi lavoro di natura subordinata ma, rilevato questo aspettoquanto al momento genetico dei rapporti tra le parti, passa nelconcreto all’esame della posizione della ricorrente in seno allasocietà ed enuncia di seguito tutti gli elementi per i quali AniaMaria, quale amministratrice della società, aveva piuttostointerpretato le mansioni proprie della carica sociale rivestitasenza che fosse enucleabile una volontà imprenditorialeautonoma e distinta rispetto a quella espressa dalla sociaamministratrice né una subordinazione della stessa ricorrentealla volontà e al controllo gerarchico di un altro socio ovverodi altro centro decisionale.Numero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/20263. Dunque la sentenza – dopo aver rimarcato l’asseNnuzmaer od dii raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026un contratto di lavoro subordinato – tiene ben presente iprincipi dettati in materia da questa Corte, citati nella secondaparte della pagina 4 della sentenza e cioè nella prima paginadelle motivazioni, e svolge di seguito, nelle pagine successive,il doveroso accertamento, di merito, circa il concretoisola, pertanto, un passaggio argomentativo della sentenzaimpugnata, lo rende assoluto e decisivo con un sostanzialefraintendimento della motivazione che, invece, riposa su bendiverse ed ulteriori argomentazioni.4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 2094 e 2298 c.c. in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corteterritoriale individuato lo svolgimento dei poterirappresentativi e negoziali della ricorrente e, quindi, la suaimmedesimazione organica con la vita della società, inmansioni che non avrebbero inciso sulle scelte dell’indirizzoaziendale e sulla gestione dei rapporti con i terzi ma chepotrebbero ascriversi ad un ruolo dirigenziale svolto dallastessa ricorrente nella società, secondo le modalità della c.d.subordinazione attenuata.5. Il secondo motivo di ricorso non coglie la motivazionedella sentenza impugnata ed è, per questa via, inammissibile.La sentenza della Corte territoriale ha esplicitamente valutatoanche la proiezione esterna delle mansioni in concretoesercitate e, considerato l’esito dell’istruttoria, le ha ritenuteaccertate. Si consideri in proposito, a pagina 7 della sentenzaimpugnata, quanto osservato rispetto al contenuto delletestimonianze rese nel giudizio di primo grado.Numero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/20266. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione eN ufmaelrso adi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e degliartt. 246, 247 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territorialeassiomaticamente, aprioristicamente e in termini probabilisticiindividuato l’inattendibilità della deposizione della testeAdriana Ania nel suo contenzioso con l’INPS avente ad oggettoil disconoscimento del suo rapporto di lavoro senza specificarei concreti elementi di natura oggettiva in presenza dei qualiradicare il predetto convincimento. Omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. costituito dalla circostanza che il rapportodi lavoro subordinato della teste [OSCURATO:PERSONA] disconosciutodall’INPS, come affermato in sentenza, era stato “denunciatoin data 1.4.2013” (cfr. pagina 3, rigo 8) e, pertanto,riguardava un periodo estraneo a quello dedotto in giudiziodalla odierna ricorrente (1.1.1986 – 15.06.2009) conconseguente oggettiva impossibilità di configurare per la testeAnia Adriana “dichiarazioni strumentali alla propria analogaposizione”. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 115c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. peravere fondato il giudizio di inattendibilità della deposizionedella teste [OSCURATO:PERSONA] su di una circostanza inesistente(“analoga posizione processuale”).7. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.Non è predicabile alcuna nullità della sentenza perché non ècensurabile ai sensi dell’art. 115 c.p.c. la valutazione di7.1. Non sussiste la denuncia di un fatto decisivo delgiudizio perché ci si duole di una valutazione istruttoria delNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026giudice di merito piuttosto che della mancata consideraNzumioerno edi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026di un fatto.7.2. Il motivo, infine, è infondato sotto il profilo delladedotta violazione di legge, perché: la capacità a testimoniaredifferisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste,operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensidell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interessegiuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare lapartecipazione del teste al giudizio, mentre la secondaafferisce alla veridicità della deposizione che il giudice devediscrezionalmente valutare alla stregua di elementi di naturaoggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, lepossibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (lacredibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali,ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad undeterminato esito della lite), con la precisazione che anche unosolo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto diparticolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare unavalutazione di inattendibilità (Cass. 9/08/2019, n. 21239;Cass. 18/04/2016, n. 7623). A questi principi si è attenuta laCorte territoriale, senza incorrere in alcun vizio censurabile insede di legittimità circa la valutazione della testimonianza.7.3. Il motivo finisce, allora, per contestare la valutazionedel materiale istruttorio riservata al giudice di merito e, perquesta via, è inammissibile: in tema di procedimento civile,sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e lavalutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprioconvincimento, con la conseguenza che è insindacabile, insede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianzerispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo gradoNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverNsumoe rdo adi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026quello formulato dal primo giudice (Cass.10/06/2014, n. 13054). Si consideri, poi, che la valutazionedelle risultanze delle prove ed il giudiziosull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanzeprobatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere lamotivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati algiudice di merito, il quale è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove che ritenga più attendibili,senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altrielementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti;tale attività selettiva si estende all’effettiva idoneità del teste ariferire la verità, in quanto determinante a fornire ilconvincimento sull’efficacia dimostrativa della fonte-mezzo diprova, con la conseguente inammissibilità di una tardivaproduzione documentale volta a confutarla, salva soltantol’eventuale “remissione in termini (Cass.4/07/2017, n. 16467).8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.. violazione dell’art. 132 c.p.c. sottoil profilo della motivazione apparente in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c. considerato il contrasto tra lepremesse del ragionamento decisorio e gli elementi di provaacquisiti. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti in relazioneall’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c. per avere affermato laCorte territoriale l’inattendibilità delle deposizioni del testeAnia Adriana perché in contrasto con quanto affermato dalteste [OSCURATO:PERSONA], omettendo di considerare che laconoscenza diretta dei fatti di causa del teste Affatigato PaoloNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026parte dal 2008 con la conseguenza che il predetto testNeu mneroo ndi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026poteva riferire in ordine al periodo precedente.9. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 2094 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo dellamotivazione apparente per avere la Corte territorialeindividuato un ulteriore elemento di prova a sostegno dellainesistenza del rapporto di lavoro subordinato della ricorrentenella circostanza che “tutte le sorelle (eccetto l’appellata) invirtù della loro qualità di socie erano iscritte alla gestioneseparata e non hanno mai denunciato l’esistenza di unrapporto di lavoro subordinato” disattendendo, così, i principigiurisdizionali declinati dalla Corte regolatrice in materia diaccertamento di un rapporto di lavoro subordinato del socioamministratore con la società.10. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 132 c.p.c. sottoil profilo della motivazione apparente in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nellaparte in cui la Corte territoriale pur affermando che ilcompendio probatorio confermava “l’esercizio di un poteregestorio sostanzialmente condiviso da parte di tutta lacompagine sociale” (circostanza che conferma che laricorrente non aveva un potere di gestione e/o decisionaleautonomo e sovrano) ha omesso di riconoscere la naturasubordinata del lavoro dirigenziale disattendendo, così, iprincipi giurisprudenziali declinati dalla Corte regolatrice inmateria di accertamento di un rapporto di lavoro subordinatodel socio amministratore con la società.Numero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/202611.Con il settimo motivo di ricorso si deduce violaziNounmeero edi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c. e dell’art. 297 c.c. peravere la Corte territoriale individuato quale ulteriore elementodi radicale inattendibilità della deposizione della teste AdrianaAnia il contrasto di essa con quanto riferito dai testi Caronna eBramante senza ammettere la prova richiesta dalla partericorrente per provare l’inattendibilità dei due testi.12. I quattro motivi vanno esaminati congiuntamenteperché tutti contestano la motivazione della sentenzaimpugnata sotto il profilo della valutazione delle prove e sonoinammissibili. Non è, innanzi tutto, ravvisabile alcunaviolazione di legge: la sentenza impugnata inquadra in mododel tutto corretto la fattispecie, tenendo conto dei principi didiritto affermati in materia da questa Corte: si consideri che inragione di Cass. 27/01/2022, n. 2487, in astratto sono«cumulabili la carica di amministratore e l’attività di lavoratoresubordinato di una stessa società, purché sia accertata, inbase ad una prova di cui è necessariamente onerata la parteche intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato,l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della caricasociale e il vincolo di subordinazione, ossia l'assoggettamento,nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo edisciplinare dell'organo di amministrazione della società (Cass.6 novembre 2013, n. 24972; Cass. 30 settembre 2016, n.19596); e questa circostanza ricorre, qualora sia individuabile(mediante una valutazione delle risultanze istruttorie riservataal giudice di merito e incensurabile in cassazione) laformazione di una volontà imprenditoriale distinta, tale dadeterminare la soggezione del dipendente - amministratore adun potere disciplinare e direttivo esterno, sì che la qualifica diamministratore costituisca uno "schermo" per coprireNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026un'attività costituente, in realtà, un normale lNauvmoeror odi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026subordinato (Cass. 14 gennaio 2000, n. 381; Cass. 3 marzo2004, n. 4334): così risultandone provata la soggezione alpotere direttivo e disciplinare di altri organi della società el’assenza di autonomi poteri decisionali (Cass. 17 febbraio2000, n. 1791)».13. I motivi di ricorso sono, allora, diretti a riproporre insede di legittimità una inammissibile valutazionedell’istruttoria, attività riservata al giudice di merito.13.1. La valutazione delle prove raccolte, anche se si trattadi presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusivaall'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cuiconclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattualenon sono sindacabili in cassazione, sicchè rimane estranea alvizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasicensura volta a criticare il «convincimento» che il giudice si èformato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esitoall'esame del materiale istruttorio mediante la valutazionedella maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova,non consente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.19/07/2021, n. 20553).13.2. Si consideri, poi, che: il cattivo esercizio del poteredi apprezzamento delle prove non legali da parte del giudicedi merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorsoper cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigmadell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievoNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026all'omesso esame di un fatto storico, principale o seconNduamrerioo d,i raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le partie presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132,n. 4, c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante (Cass. 10/06/2016, n. 11892). Ed infine, si consideriche: in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersiinammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processualisui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendoprecluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a unnuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).14. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 116, comma 20, della legge388/2000 e dell’art. 1189 c.c. in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per non averetenuto conto che la sentenza di primo grado ha confermato illegittimo affidamento della società di adempiere in buona fedeall’obbligo contributivo.15. Con il nono motivo di ricorso si deduce nullità dellasentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c. considerando chel’affermazione secondo cui la ricorrente «ha provveduto alversamento dei contributi previdenziali denunciando unrapporto di lavoro di natura subordinata invece inesistente» èNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026un elemento estraneo al compendio probatorio e per Nduim eproi ùdi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026smentito dalla deposizione testimoniale resa dall’IspettoreINPS [OSCURATO:PERSONA] con la conseguenza che il ragionamentodecisorio non è coerente con gli elementi di prova acquisiti esi risolve in una mera apparenza del discorso giustificativoconsiderato che l’inferenza probatoria non lo sostiene e losmentisce.16. Con il decimo motivo di ricorso si deduce violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 52 della legge n. 88/1989 inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c. per non avere considerato la sentenza chel’insussistenza del dolo nella fase esecutiva del rapportodell’odierna ricorrente è confermata dalla sentenza di primogrado che ha riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavorosubordinato della odierna ricorrente con la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.17. L’ottavo, il nono e il decimo motivo vanno esaminaticongiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la sentenzaimpugnata nella parte in cui ha escluso l’applicazione degliartt. 116, comma 20, della legge 388 del 2000, dell’art. 1189c.c. e dell’art. 52 della lege 88 del 1989 e la buona fede dellaricorrente.17.1. I motivi sono infondati perché appare incensurabilela sentenza impugnata nella parte in cui rileva che laricorrente, nel provvedere a versare i contributi legati ad unrapporto di lavoro subordinato ha volontariamente disatteso laconcreta attuazione del rapporto attribuendo unaqualificazione inesistente nella realtà. La ricorrente non può,per questa via, invocare una buona fede nell’adempimentoNumero registro generale 14275/2022dell’obbligo contributivo, buona fede esclusa dalla circostanza Numero sezionale 2076/2026Numero di raccolta generale 17527/2026che la ricorrente aveva agito in seno alla società quale sociaData pubblicazione 03/06/2026amministratrice e non quale lavoratrice subordinata. Per nullarileva, in senso opposto, la qualificazione offerta dallasentenza di primo grado atteso che la sentenza in questa sedeimpugnata ha ricostruito, in modo alternativo ed incensurabile,la fattispecie sicché decade la qualificazione conseguente dellacontribuzione effettuata.17.2. Le disposizioni invocate riguardano fattispecie deltutto differenti da quella in esame e non sono utilmenteinvocabili per fondare una posizione contributiva eprevidenziale ove non ricorrano i caratteri del rapporto dilavoro subordinato.17.3. Si consideri, peraltro, il principio di caratteregenerale secondo il quale: in tema di contributi assicurativi eprevidenziali obbligatori, non è utilmente invocabile il principiodi tutela dell'affidamento del contribuente, di cui all'art. 10della l. n. 112 del 2000, (se non, ove ne ricorrano ipresupposti, ai limitati fini di escludere sanzioni e interessimoratori), trattandosi di prestazione patrimoniale di naturapubblicistica, fondata sull'art. 38 Cost. e coperta da riserva dilegge ex art. 23 Cost., con conseguente indisponibilità delrelativo credito da parte dell'ente (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 16865).18. Il ricorso deve, allora, essere integralmente respinto.19. Nulla in ordine alle spese del giudizio di legittimità indifetto di formale costituzione dell’INPS. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 14275/2022Numero sezionale 2076/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unNifuimcearot odi raccolta generale 17527/2026Data pubblicazione 03/06/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile del 27 aprile 2026.La PresidenteRossana Mancino