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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 dicembre 1978

Cassazione n. 20409/2026

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atania il 06/12/1978avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parzialeriforma della sentenza in data 22 novembre 2021 dal Tribunale di Matera neiconfronti – per quanto qui rileva – di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], haescluso la continuazione in presenza di un unico fatto di reato e riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche in favore della sola [OSCURATO:PERSONA], con conseguenterideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cuiagli artt. 110 e 640 cod. pen.2.

Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, con unico atto a mezzo delproprio comune difensore, deducendo la carenza di motivazione in merito allamancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla «richiesta di conversionedella pena detentiva in pena pecuniaria».3.

I ricorsi sono inammissibili.3.1.

La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod. pen. (da ritenersi, ad ogni buon conto, implicitamente disattesatramite la negativa valorizzazione di plurimi elementi, nell’ambito delle riflessioniin tema di trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche) era stata invocata intermini meramente assertivi, senza allegare alcuna circostanza utilmentespendibile, se non l’incensuratezza della sola [OSCURATO:PERSONA]; tale genericità, peraltro, è statareplicata anche nell’impugnazione di legittimità con conseguente inottemperanzaall’onere di allegazione dei presupposti dell’esimente (Sez. 1, n. 14899 del17/03/2026, Iodice, non mass.; Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv.286101-02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223-01).3.2.

L’appello sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presentato nell’interesse dientrambi gli imputati non annoverava tra i propri motivi la conversione, limitandosisolo nelle schematiche richieste finali a inserire un ultimo punto relativo a«Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rateizzazione dellastessa, e in tal caso rinuncia alla pena sospesa», senza ulteriori precisazioni.

Ilcursorio accenno nell’impugnazione di merito, lessicalmente impreciso e privo diqualsiasi riferimento alla normativa applicabile e di distinzioni tra le posizioni deidue imputati (solo per [OSCURATO:PERSONA] la pena era stata sospesa ex art. 163 cod. pen.),risultava dunque anch’esso insuperabilmente generico.

Nel successivo atto digravame nell’interesse della sola [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tralli, peraltro, era soltanto invocato il minimo della pena con i doppi benefici.3.3.

La suaccennata genericità delle doglianze esimeva la Corte territorialedalla loro disamina.Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi già incisida genericità non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché talicensure restano viziate da inammissibilità originaria, quand’anche nonespressamente riscontrata dal giudice di secondo grado (cfr. Sez. 5, n. 44201 del29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01).4.

I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidataequitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atania il 06/12/1978avverso la sentenza del 18/06/2025 della Corte di appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza, in parzialeriforma della sentenza in data 22 novembre 2021 dal Tribunale di Matera neiconfronti – per quanto qui rileva – di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], haescluso la continuazione in presenza di un unico fatto di reato e riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche in favore della sola [OSCURATO:PERSONA], con conseguenterideterminazione della pena, confermando nel resto la condanna per il reato di cuiagli artt. 110 e 640 cod. pen.2. Ricorrono per cassazione i suddetti imputati, con unico atto a mezzo delproprio comune difensore, deducendo la carenza di motivazione in merito allamancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e alla «richiesta di conversionedella pena detentiva in pena pecuniaria».3. I ricorsi sono inammissibili.3.1. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art.131-bis cod. pen. (da ritenersi, ad ogni buon conto, implicitamente disattesatramite la negativa valorizzazione di plurimi elementi, nell’ambito delle riflessioniin tema di trattamento sanzionatorio e attenuanti generiche) era stata invocata intermini meramente assertivi, senza allegare alcuna circostanza utilmentespendibile, se non l’incensuratezza della sola [OSCURATO:PERSONA]; tale genericità, peraltro, è statareplicata anche nell’impugnazione di legittimità con conseguente inottemperanzaall’onere di allegazione dei presupposti dell’esimente (Sez. 1, n. 14899 del17/03/2026, Iodice, non mass.; Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv.286101-02; Sez. 2, n. 32989 del 10/04/2015, Lupattelli, Rv. 264223-01).3.2. L’appello sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e presentato nell’interesse dientrambi gli imputati non annoverava tra i propri motivi la conversione, limitandosisolo nelle schematiche richieste finali a inserire un ultimo punto relativo a«Conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, con rateizzazione dellastessa, e in tal caso rinuncia alla pena sospesa», senza ulteriori precisazioni. Ilcursorio accenno nell’impugnazione di merito, lessicalmente impreciso e privo diqualsiasi riferimento alla normativa applicabile e di distinzioni tra le posizioni deidue imputati (solo per [OSCURATO:PERSONA] la pena era stata sospesa ex art. 163 cod. pen.),risultava dunque anch’esso insuperabilmente generico. Nel successivo atto digravame nell’interesse della sola [OSCURATO:PERSONA], a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tralli, peraltro, era soltanto invocato il minimo della pena con i doppi benefici.3.3. La suaccennata genericità delle doglianze esimeva la Corte territorialedalla loro disamina.Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi già incisida genericità non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché talicensure restano viziate da inammissibilità originaria, quand’anche nonespressamente riscontrata dal giudice di secondo grado (cfr. Sez. 5, n. 44201 del29/09/2022, Testa, Rv. 283808-01).4. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria,della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così liquidataequitativamente (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 20 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]Agostini
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