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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1996

Cassazione n. 46604/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1996 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari, ex art.442 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen e 56 )624 bis cod. pen. commessi in Cagliari il 16 luglio 2016 (così riqualificate le originarie imputazione' di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. perì. e 56, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione euro 240,00 di multa.

Rilevato che il primo motivo del ricorso, volto a contestare la riqualificazione dei reati di furto in quelli di furto in abitazione senza disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per fatto diverso, è meramente riproduttivo della stessa censura già dedotta in sede di impugnazione et3 adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello con corretti argomenti giuridici (pag.12 ove si è richiamato il consolidato orientamento per cui non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio in relazione al quale l'imputato ed il difensore abbiano avuto la possibilità di interloquire: ex plurimis sez. 2 n. 16287 del 27/03/2019, Furiassi, Rv.276210 ).

Considerato che il secondo motivo del ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio nella parte in cui i giudici di merito, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, non sono partiti dalla pena base di cui al primo comma dell'art. 624 bis cod. pen. è manifestamente infondato: il Tribunale era partito dalla pena base di anni 3 di reclusione 24 euro 450 di multa dando atto di aver tenuto conto della pena vigente al momento del fatto (ante legge 23 giugno 2017 n. 103) e la Corte ha ritenuto che la individuazione della pena fosse congrua in ragione della gravità dei reati e dei precedenti penali, alcuni dei quali specifici, gravanti sull'imputato.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1996 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Cagliari, ex art.442 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui agli artt. 624 bis cod. pen e 56 )624 bis cod. pen. commessi in Cagliari il 16 luglio 2016 (così riqualificate le originarie imputazione' di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. perì. e 56, 624 e 625 nn. 2 e 5 cod. pen.) alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione euro 240,00 di multa. Rilevato che il primo motivo del ricorso, volto a contestare la riqualificazione dei reati di furto in quelli di furto in abitazione senza disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per fatto diverso, è meramente riproduttivo della stessa censura già dedotta in sede di impugnazione et3 adeguatamente disattesa dalla Corte di Appello con corretti argomenti giuridici (pag.12 ove si è richiamato il consolidato orientamento per cui non è configurabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. qualora la diversa qualificazione giuridica del fatto appaia come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio in relazione al quale l'imputato ed il difensore abbiano avuto la possibilità di interloquire: ex plurimis sez. 2 n. 16287 del 27/03/2019, Furiassi, Rv.276210 ). Considerato che il secondo motivo del ricorso, volto a contestare il trattamento sanzionatorio nella parte in cui i giudici di merito, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, non sono partiti dalla pena base di cui al primo comma dell'art. 624 bis cod. pen. è manifestamente infondato: il Tribunale era partito dalla pena base di anni 3 di reclusione 24 euro 450 di multa dando atto di aver tenuto conto della pena vigente al momento del fatto (ante legge 23 giugno 2017 n. 103) e la Corte ha ritenuto che la individuazione della pena fosse congrua in ragione della gravità dei reati e dei precedenti penali, alcuni dei quali specifici, gravanti sull'imputato. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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