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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11491/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS M'[OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

170. R.G. 35896 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la carenza della motivazione ed il travisamento del fatto in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al ricorrente al capo C) dell'imputazione come reato impossibile, nonché l'erronea qualificazione del reato di lesioni ascrittogli al capo B), non sono consentiti, poiché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia come il reato impossibile presuppone che l'inidoneità dell'azione debba essere assoluta e che la condotta di cui al capo B è stata correttamente qualificata, atteso che da essa è derivata una malattia del corpo, giudicata guaribile in sette giorni); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il riconoscimento di circostanze attenuanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolar modo, ancora pag. 4 della sentenza impugnata, in cui l'incensuratezza ed il modesto valore della refurtiva sono stati considerati recessivi rispetto alla gravità che ha connotato le modalità della condotta ed alla negativa personalità dell'imputato, desunta dai gravi precedenti penali, recenti e specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (ALIAS M'[OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 170. R.G. 35896 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la carenza della motivazione ed il travisamento del fatto in ordine alla mancata qualificazione della condotta contestata al ricorrente al capo C) dell'imputazione come reato impossibile, nonché l'erronea qualificazione del reato di lesioni ascrittogli al capo B), non sono consentiti, poiché riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia come il reato impossibile presuppone che l'inidoneità dell'azione debba essere assoluta e che la condotta di cui al capo B è stata correttamente qualificata, atteso che da essa è derivata una malattia del corpo, giudicata guaribile in sette giorni); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che il riconoscimento di circostanze attenuanti implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da congrua motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolar modo, ancora pag. 4 della sentenza impugnata, in cui l'incensuratezza ed il modesto valore della refurtiva sono stati considerati recessivi rispetto alla gravità che ha connotato le modalità della condotta ed alla negativa personalità dell'imputato, desunta dai gravi precedenti penali, recenti e specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024
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