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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 32886/2026

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nza del 04/02/2026 della Corte di Appello di Bari;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2026, in parzialeriforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 19 marzo2024, ha escluso la recidiva qualificata e, rideterminata la pena, ha confermatonel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 76, comma 7, d.lgs. 159 del 2011 con riferimento all’omessacomunicazione delle variazioni del proprio patrimonio intervenute negli anni 2018e 2019.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76,comma 7, d.lgs. 159 del 201 e 5 cod. pen., anche con riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico.

Nel primo motivo la difesa censura laconclusione della Corte territoriale quanto alla mancata considerazione chel’imputato ha un basso tasso di scolarizzazione per cui non avrebbe avuto pienaconsapevolezza della rilevanza penale della mancata comunicazione, ciòsoprattutto in quanto la compravendita di autovetture cui si riferiscono leoperazioni economiche sono state effettuate nell’ambito dell’attività lavorativadallo stesso esercitata con la propria ditta individuale.

Ragione questa per cuil’ignoranza di tale prescrizione, non meglio specificata nel decreto di applicazionedella misura di prevenzione, sarebbe incolpevole.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’effettivaoffensività che avrebbe avuto l’omessa comunicazione delle variazioni in quanto icontratti di compravendita e i passaggi di proprietà sono stati tutti regolarmenteregistrati e comunicati agli organi competenti.2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in quanto le operazioni effettuate siinserirebbero comunque nella fisiologica attività imprenditoriale esercitata dalricorrente e non avrebbero causato alcun concreto pericolo od offesa.3.

In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato.2.

Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, con riferimentoalla mancanza di consapevolezza del disvalore penale della condotta eall’assenza di effettiva offensività della stessa.Le doglianze sono infondate.La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella delgiudice di primo grado, infatti, ha fornito congrua e adeguata risposta allemedesime critiche, ora nella sostanza reiterate.Come evidenziato nel provvedimento impugnato nel caso di specie non èconfigurabile alcuna delle ipotesi che possono determinare l’inevitabilitàdell’errore nell’applicazione della legge penale.Nello specifico, d’altro canto, il ricorrente esercitava un’attivitàimprenditoriale e il proprio patrimonio e quella della ditta individuale cui siriferiscono le operazioni economiche si identificano.Né, d’altro canto, può assumere alcun rilievo il fatto che i passaggi diproprietà sono stati regolarmente registrati.Lo scopo della comunicazione, infatti, non è quello di verificare la legittimitào meno delle operazioni ma quello di consentire i controlli all’agenzia delleentrate e alla Guardia di Finanza circa la consistenza e le variazioni delpatrimonio dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione, come [OSCURATO:PERSONA] che èpluripregiudicato, per cui le operazioni possono celare attività illecite, anche sesono regolarmente registrate e ciò, nel caso di specie, anche considerato ilnumero delle stesse.3.

Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle modalità complessive dellacondotta tenuta per due diverse annualità e alla somma totale che non è statacomunicata, ha reso motivazione adeguata, rispondente a legge e priva di vizilogici, come tale non sindacabile in questa sede.4.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nza del 04/02/2026 della Corte di Appello di Bari;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 4 febbraio 2026, in parzialeriforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 19 marzo2024, ha escluso la recidiva qualificata e, rideterminata la pena, ha confermatonel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 76, comma 7, d.lgs. 159 del 2011 con riferimento all’omessacomunicazione delle variazioni del proprio patrimonio intervenute negli anni 2018e 2019.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76,comma 7, d.lgs. 159 del 201 e 5 cod. pen., anche con riferimento alla ritenutasussistenza dell’elemento psicologico. Nel primo motivo la difesa censura laconclusione della Corte territoriale quanto alla mancata considerazione chel’imputato ha un basso tasso di scolarizzazione per cui non avrebbe avuto pienaconsapevolezza della rilevanza penale della mancata comunicazione, ciòsoprattutto in quanto la compravendita di autovetture cui si riferiscono leoperazioni economiche sono state effettuate nell’ambito dell’attività lavorativadallo stesso esercitata con la propria ditta individuale. Ragione questa per cuil’ignoranza di tale prescrizione, non meglio specificata nel decreto di applicazionedella misura di prevenzione, sarebbe incolpevole.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’effettivaoffensività che avrebbe avuto l’omessa comunicazione delle variazioni in quanto icontratti di compravendita e i passaggi di proprietà sono stati tutti regolarmenteregistrati e comunicati agli organi competenti.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancataapplicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in quanto le operazioni effettuate siinserirebbero comunque nella fisiologica attività imprenditoriale esercitata dalricorrente e non avrebbero causato alcun concreto pericolo od offesa.3. In data 15 maggio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni conle quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nei primi due motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, con riferimentoalla mancanza di consapevolezza del disvalore penale della condotta eall’assenza di effettiva offensività della stessa.Le doglianze sono infondate.La Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella delgiudice di primo grado, infatti, ha fornito congrua e adeguata risposta allemedesime critiche, ora nella sostanza reiterate.Come evidenziato nel provvedimento impugnato nel caso di specie non èconfigurabile alcuna delle ipotesi che possono determinare l’inevitabilitàdell’errore nell’applicazione della legge penale.Nello specifico, d’altro canto, il ricorrente esercitava un’attivitàimprenditoriale e il proprio patrimonio e quella della ditta individuale cui siriferiscono le operazioni economiche si identificano.Né, d’altro canto, può assumere alcun rilievo il fatto che i passaggi diproprietà sono stati regolarmente registrati.Lo scopo della comunicazione, infatti, non è quello di verificare la legittimitào meno delle operazioni ma quello di consentire i controlli all’agenzia delleentrate e alla Guardia di Finanza circa la consistenza e le variazioni delpatrimonio dei soggetti sottoposti a misura di prevenzione, come [OSCURATO:PERSONA] che èpluripregiudicato, per cui le operazioni possono celare attività illecite, anche sesono regolarmente registrate e ciò, nel caso di specie, anche considerato ilnumero delle stesse.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La doglianza è manifestamente infondata.La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle modalità complessive dellacondotta tenuta per due diverse annualità e alla somma totale che non è statacomunicata, ha reso motivazione adeguata, rispondente a legge e priva di vizilogici, come tale non sindacabile in questa sede.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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