CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29520/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2026 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].MOTIVAZIONE Rilevato che il ricorrente deduce, con unico motivo, difetto di motivazione in ordine alle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla definizione del processo ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., mediante rinuncia ai motivi sulla responsabilità e con pena concordata; Ritenuto che alla declaratoria de plano della inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MAngel ) a ozzi [OSCURATO:PERSONA] 1..4 Au.¦ i026 n 2