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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04870/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari- rideterminate in anni due- la sentenza emessa in data 9.10.2015 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società LEAR s.r.I., dichiarata fallita in data 1.7.2011 alla pena di anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare sono stati ascritti i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta preferenziale, per aver prima del fallimento ceduto pro so/vendo alla [OSCURATO:PERSONA] gli effetti in portafoglio, pari ad euro 1.181.433 (che la società aveva ricevuto nell'anno 2002, a seguito della vendita di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]), estinguendo in via transattiva l'esposizione debitoria della società pari ad euro 2.335.017.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Cacace, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo i seguenti motivi di censura: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per essere la sentenza oggetto di ricorso priva di riferimenti alla doglianza, pure proposta in sede di appello, circa il fatto che dei titoli oggetto della condotta lesiva del ceto creditorio non fosse stata acquisita la prova della effettiva copertura finanziaria, sicchè in definitiva non poteva ritenersi acquisita la prova che al ricorrente fosse ascrivibile un'azione idonea a cagionare un concreto depauperamento del patrimonio aziendale della fallita; inoltre, giammai si era proceduto a verificare se i titoli negoziati a beneficio unicamente dell'istituto di credito, fossero realmente monetizzabili per un valore corrispondente a quello di emissione e nominativo, quantunque tali effetti fossero stati ceduti dall'istituto di credito per un valore assai ridotto; su tali doglianze nessuna risposta vi è stata, giungendosi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in assenza di evidenze tali da ritenere che il ricorrente si fosse effettivamente reso colpevole del depauperamento aziendale in danno dei creditori;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett b) c.p.p., in quanto, l'assenza di evidenze circa la effettiva "monetizzabilità" dei titoli ceduti alla filiale di [OSCURATO:PERSONA] priverebbe la condotta ascritta al ricorrente della offensività necessaria a cagionare la lesione della par condicio creditorum, bene protetto dalla norma incriminatrice; peraltro, dal testo della sentenza non è dato comprendere chi fossero gli altri creditori pregiudicati e se fossero già tali all'atto della realizzazione di tale condotta; in ogni caso l'attività posta in essere risulta essere finalisticamente orientata a massimizzare l'utile ricavabile dai suddetti strumenti finanziari;

2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) c.p.p. per essere l'impianto motivazionale della sentenza impugnata manifestamente illogico in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella parte in cui presuppone che il ricorrente fosse tenuto alla conservazione delle scritture contabili, anche in seguito dell'avvenuta dichiarazione di t' , fallimento, atteso che la cessazione dell'attività societaria era intervenuta in epoca assolutamente antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento;

2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in quanto mancante un percorso motivazionale idoneo a rendere conto degli elementi di fatto e dei criteri di valutazione sui quali si è basata la Corte di Appello per ritenere sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, posto che la transazione è cinque anni antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.In data 22.11.2021 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso, ulteriormente argomentando su di essi in risposta alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato.

1. Con i primi due motivi ed il quarto motivo di ricorso il Cacace adduce l'insussistenza del reato di bancarotta preferenziale, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

1.1. In merito alle deduzioni, secondo cui nessun accertamento sarebbe stato compiuto circa la monetizzabilità dei titoli ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sulla mancanza di un danno per i creditori, l'imputato non si confronta affatto con le valutazioni della Corte territoriale, che, nel richiamare e condividere la valutazione del primo giudice ha di fatto ritenuto irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta preferenziale, le deduzioni svolte in proposito con l'atto di appello.

Invero, la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente, ai fini dell'integrazione del reato in questione, il dato secondo cui, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, il Cacace, liquidatore della società, ebbe a definire transattivamente l'ingente esposizione debitoria della LEAR nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ex Cariplo, ammontante ad euro 2.335.017,00 mediante la cessione pro solvendo di tutti gli effetti detenuti nel portafoglio della società pari ad euro 1.181.433,00 (come è emerso dall'esame della nota integrativa al bilancio del 31/12/07), ricevuti nell'anno 2002, a seguito della vendita di un immobile in [OSCURATO:PERSONA].

La cessione di tutte le attività della Lear e la conseguente impossibilità di soddisfare i crediti dell'Erario e di altri due istituti bancari all'esito di tale cessione hanno condotto, senza illogicità, i giudici di merito a ritenere sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato in questione, avendo il Cacace agito per privilegiare un creditore rispetto agli altri (in proposito la sentenza impugnata evidenzia come con l'atto di appello lo stesso imputato, nel dedurre l'inidoneità dei titoli ceduti a soddisfare le pretese creditoria, abbia dato atto della sussistenza di ulteriori creditori quali l'erario e altri due istituti di credito).

1.2. La circostanza, poi, che la cessione transattiva fosse avvenuta pro solvendo non incide sulla configurabilità del reato di bancarotta preferenziale in esame.

In proposito, giova richiamare il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento stesso in cui si realizza l'incontro dei consensi, con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori, indipendentemente poi dal fatto che la cessione vada a buon fine e che il credito venga effettivamente riscosso.

La circostanza che, salvo patto contrario, la cessione avvenga pro solvendo e che ai sensi dell'art. 1198 c.c. quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito se non risulta una diversa volontà delle parti, non toglie che per effetto della cessione si determini un immediato depauperamento del patrimonio della società fallita, con sottrazione del credito alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 24105 del 21/04/2004 Rv. 228103; Sez. 5 , n. 12456 del 28/11/2019, Rv. 279044).

In ogni caso le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto generiche, laddove non ha in alcun modo indicato gli esiti della cessione in termini di mancato realizzo da parte dell'Istituto cessionario.

1.3. Per quanto concerne poi l'elemento psicologico, consistente per il delitto di bancarotta preferenziale nel dolo specifico, ravvisabile nell'atteggiamento psicologico del soggetto agente rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv. 257963), esso, come già evidenziato è stato correttamente evidenziato da parte dei giudici di merito nel fatto che il ricorrente intraprese e portò a termine l'accordo trasnsattivo, nonostante la cessione dell'attivo costituito dai titoli privilegiasse esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli altri creditori.

La circostanza che tale operazione transattiva fosse intervenuta diverso tempo prima del fallimento non incide sull'elemento psicologico, essendo anzi già all'epoca emersa la situazione di crisi in cui versava la società, tale da indurre l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] a stipulare l'accordo transattivo mediante le uniche attività presenti nel patrimonio della fallita.

2. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente adduce confusamente di non essere tenuto alla conservazione delle scritture contabili, essendo l'attività della società cessata al 2009.

Sul punto è sufficiente evidenziare come sussista il reato di bancarotta documentale anche nel caso in cui la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art. 2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (arg. ex Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261).

2.1. La Corte territoriale ha dato atto del fatto che il curatore fallimentare non rinvenne le scritture contabili, neppure consegnate dall'imputato, e la loro assenza ebbe a compromettere la ricostruzione delle vicende relative alla società fallita, tanto che il curatore potè attingere elementi solo dalla consultazione del fascicolo fallimentare e della documentazione prodotta dai creditori istanti per il fallimento o per l'insinuazione al passivo.

Nel fascicolo fallimentare, infatti, furono rinvenuti i bilanci relativi agli esercizi 2007 e 2008 e proprio dall'esame della nota integrativa al bilancio del 31/12/07 risultò appunto che nel corso di tale esercizio la società ebbe a definire transattivamente la propria esposizione debitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Napoli ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari- rideterminate in anni due- la sentenza emessa in data 9.10.2015 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli, confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della società LEAR s.r.I., dichiarata fallita in data 1.7.2011 alla pena di anni due di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], in particolare sono stati ascritti i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta preferenziale, per aver prima del fallimento ceduto pro so/vendo alla [OSCURATO:PERSONA] gli effetti in portafoglio, pari ad euro 1.181.433 (che la società aveva ricevuto nell'anno 2002, a seguito della vendita di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]), estinguendo in via transattiva l'esposizione debitoria della società pari ad euro 2.335.017. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Cacace, con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], esponendo i seguenti motivi di censura: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per essere la sentenza oggetto di ricorso priva di riferimenti alla doglianza, pure proposta in sede di appello, circa il fatto che dei titoli oggetto della condotta lesiva del ceto creditorio non fosse stata acquisita la prova della effettiva copertura finanziaria, sicchè in definitiva non poteva ritenersi acquisita la prova che al ricorrente fosse ascrivibile un'azione idonea a cagionare un concreto depauperamento del patrimonio aziendale della fallita; inoltre, giammai si era proceduto a verificare se i titoli negoziati a beneficio unicamente dell'istituto di credito, fossero realmente monetizzabili per un valore corrispondente a quello di emissione e nominativo, quantunque tali effetti fossero stati ceduti dall'istituto di credito per un valore assai ridotto; su tali doglianze nessuna risposta vi è stata, giungendosi all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in assenza di evidenze tali da ritenere che il ricorrente si fosse effettivamente reso colpevole del depauperamento aziendale in danno dei creditori; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett b) c.p.p., in quanto, l'assenza di evidenze circa la effettiva "monetizzabilità" dei titoli ceduti alla filiale di [OSCURATO:PERSONA] priverebbe la condotta ascritta al ricorrente della offensività necessaria a cagionare la lesione della par condicio creditorum, bene protetto dalla norma incriminatrice; peraltro, dal testo della sentenza non è dato comprendere chi fossero gli altri creditori pregiudicati e se fossero già tali all'atto della realizzazione di tale condotta; in ogni caso l'attività posta in essere risulta essere finalisticamente orientata a massimizzare l'utile ricavabile dai suddetti strumenti finanziari; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett e) c.p.p. per essere l'impianto motivazionale della sentenza impugnata manifestamente illogico in ordine all'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, nella parte in cui presuppone che il ricorrente fosse tenuto alla conservazione delle scritture contabili, anche in seguito dell'avvenuta dichiarazione di t' , fallimento, atteso che la cessazione dell'attività societaria era intervenuta in epoca assolutamente antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento; 2.4. con il quarto motivo, il vizio di motivazione, in quanto mancante un percorso motivazionale idoneo a rendere conto degli elementi di fatto e dei criteri di valutazione sui quali si è basata la Corte di Appello per ritenere sussistente l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, posto che la transazione è cinque anni antecedente rispetto alla declaratoria di fallimento. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4.In data 22.11.2021 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte, riportandosi ai motivi di ricorso, ulteriormente argomentando su di essi in risposta alle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome generico e, comunque, manifestamente infondato. 1. Con i primi due motivi ed il quarto motivo di ricorso il Cacace adduce l'insussistenza del reato di bancarotta preferenziale, sotto il profilo oggettivo e soggettivo. 1.1. In merito alle deduzioni, secondo cui nessun accertamento sarebbe stato compiuto circa la monetizzabilità dei titoli ceduti alla [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, sulla mancanza di un danno per i creditori, l'imputato non si confronta affatto con le valutazioni della Corte territoriale, che, nel richiamare e condividere la valutazione del primo giudice ha di fatto ritenuto irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato di bancarotta preferenziale, le deduzioni svolte in proposito con l'atto di appello. Invero, la sentenza impugnata ha ritenuto dirimente, ai fini dell'integrazione del reato in questione, il dato secondo cui, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, il Cacace, liquidatore della società, ebbe a definire transattivamente l'ingente esposizione debitoria della LEAR nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ex Cariplo, ammontante ad euro 2.335.017,00 mediante la cessione pro solvendo di tutti gli effetti detenuti nel portafoglio della società pari ad euro 1.181.433,00 (come è emerso dall'esame della nota integrativa al bilancio del 31/12/07), ricevuti nell'anno 2002, a seguito della vendita di un immobile in [OSCURATO:PERSONA]. La cessione di tutte le attività della Lear e la conseguente impossibilità di soddisfare i crediti dell'Erario e di altri due istituti bancari all'esito di tale cessione hanno condotto, senza illogicità, i giudici di merito a ritenere sussistente l'elemento oggettivo e soggettivo del reato in questione, avendo il Cacace agito per privilegiare un creditore rispetto agli altri (in proposito la sentenza impugnata evidenzia come con l'atto di appello lo stesso imputato, nel dedurre l'inidoneità dei titoli ceduti a soddisfare le pretese creditoria, abbia dato atto della sussistenza di ulteriori creditori quali l'erario e altri due istituti di credito). 1.2. La circostanza, poi, che la cessione transattiva fosse avvenuta pro solvendo non incide sulla configurabilità del reato di bancarotta preferenziale in esame. In proposito, giova richiamare il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento stesso in cui si realizza l'incontro dei consensi, con conseguente depauperamento del patrimonio della società fallita e sottrazione del credito alla garanzia dei creditori, indipendentemente poi dal fatto che la cessione vada a buon fine e che il credito venga effettivamente riscosso. La circostanza che, salvo patto contrario, la cessione avvenga pro solvendo e che ai sensi dell'art. 1198 c.c. quando in luogo di adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingua con la riscossione del credito se non risulta una diversa volontà delle parti, non toglie che per effetto della cessione si determini un immediato depauperamento del patrimonio della società fallita, con sottrazione del credito alla garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 24105 del 21/04/2004 Rv. 228103; Sez. 5 , n. 12456 del 28/11/2019, Rv. 279044). In ogni caso le deduzioni del ricorrente appaiono del tutto generiche, laddove non ha in alcun modo indicato gli esiti della cessione in termini di mancato realizzo da parte dell'Istituto cessionario. 1.3. Per quanto concerne poi l'elemento psicologico, consistente per il delitto di bancarotta preferenziale nel dolo specifico, ravvisabile nell'atteggiamento psicologico del soggetto agente rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri (Sez. 5, n. 673 del 21/11/2013, Rv. 257963), esso, come già evidenziato è stato correttamente evidenziato da parte dei giudici di merito nel fatto che il ricorrente intraprese e portò a termine l'accordo trasnsattivo, nonostante la cessione dell'attivo costituito dai titoli privilegiasse esclusivamente la [OSCURATO:PERSONA], rispetto agli altri creditori. La circostanza che tale operazione transattiva fosse intervenuta diverso tempo prima del fallimento non incide sull'elemento psicologico, essendo anzi già all'epoca emersa la situazione di crisi in cui versava la società, tale da indurre l'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] a stipulare l'accordo transattivo mediante le uniche attività presenti nel patrimonio della fallita. 2. Manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente adduce confusamente di non essere tenuto alla conservazione delle scritture contabili, essendo l'attività della società cessata al 2009. Sul punto è sufficiente evidenziare come sussista il reato di bancarotta documentale anche nel caso in cui la violazione degli obblighi relativi alle scritture contabili concerna una società fallita che di fatto abbia cessato la propria attività, in quanto l'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili - imposto dall'art. 2214 cod. civ. - viene meno solo quando la cessazione dell'attività sociale sia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese (arg. ex Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Rv. 275261). 2.1. La Corte territoriale ha dato atto del fatto che il curatore fallimentare non rinvenne le scritture contabili, neppure consegnate dall'imputato, e la loro assenza ebbe a compromettere la ricostruzione delle vicende relative alla società fallita, tanto che il curatore potè attingere elementi solo dalla consultazione del fascicolo fallimentare e della documentazione prodotta dai creditori istanti per il fallimento o per l'insinuazione al passivo. Nel fascicolo fallimentare, infatti, furono rinvenuti i bilanci relativi agli esercizi 2007 e 2008 e proprio dall'esame della nota integrativa al bilancio del 31/12/07 risultò appunto che nel corso di tale esercizio la società ebbe a definire transattivamente la propria esposizione debitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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