CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 giugno 2021
Cassazione n. 47312/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • IGNAT Crina [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 29/06/2021 dalla Corte di Appello di Firenze visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio quanto al capo b) per prescrizione con eliminazione della relativa pena comminata. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 29/06/2021 la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato emessa il 06/04/2016 a seguito di giudizio con rito abbreviato con la quale l'imputata appellante [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di giustizia perché ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 55, comma 9 d.lgs. 21/11/2007 n. 231 (utilizzo di carte di credito prepagate, falsificate ed abilitate al prelievo) e 28 r.d. 18/06/1931 n.773 (detenzione senza licenza di divisa dei Carabinieri). 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite il difensore di fiducia, eccependo: - il vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità, senza considerare che i beni indicati nei capi d'imputazione erano stati rinvenuti in una zona comune della casa che la ricorrente condivideva con la sorella; - la violazione di legge in ordine all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale sub B). 3. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo che attiene all'accertamento di responsabilità ed implica valutazioni in fatto, peraltro già sottoposte alla corte territoriale che, confermando la sentenza di primo grado, ha evidenziato il possesso da parte dell'imputata dei beni oggetto di reato ed il tentativo di disfarsene all'arrivo delle forze dell'ordine, a conferma della consapevole detenzione degli stessi. Le alternative letture dei dati istruttori, reiterate dalla difesa, in termini peraltro poco plausibili, sono estranee all'esame di legittimità; il vizio di travisamento della prova può essere infatti dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", solo nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, situazione non prospettata in ricorso e non riscontrabile nel caso in oggetto. 4. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, attesa la natura contravvenzionale del reato contestato sub b), commesso il 27/06/2013, ed il decorso del termine massimo di prescrizione di cinque anni alla data della sentenza di secondo grado, emessa il 29/06/2021, pur tenendo conto del periodo di sospensione in primo grado, dal 02/12/2015 al 06/04/2016 (quattro mesi e due giorni), per adesione del difensore all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamato dall'[OSCURATO:PERSONA], e quindi dello slittamento di tale termine al 31.10.2018. 5. Poiché la pena può essere rideterminata sulla base delle statuizioni del giudice di merito ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc, pen. l'annullamento va disposto senza rinvio anche con riferimento al trattamento sanzionatorio, con eliminazione della pena stabilita per la continuazione del reato prescritto (tre mesi di reclusione ed euro 300 di multa per la continuazione) e rideterminazione della pena residua in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa (mesi nove di reclusione ed euro 300 di multa, ridotta di un terzo ex art. 442 cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al b), perché il reato è estinto per prescrizione e per l'effetto eliminata la relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa, ridetermina la pena per il restante reato in mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa; dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 1 dicembre 2021 Il Consigliere estensore sidente [OSCURATO:PERSONA]