CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03562/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04)7EFR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] / avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEtM6 ,,,'"iy, At4 VI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato le domande di affidamento in prova al servizio sociale, o di detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite l'avv. [OSCURATO:PERSONA], dolendosi della violazione ed erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod., proc. pen., in relazione agli artt. 47 e 47-ter legge 26 luglio 1975, n 354, anche per vizio e difetto di motivazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che - successivamente all'adozione del provvedimento impugnato, precisamente il 01/06/2023 - è stata concessa al condannato la prosecuzione della pena presso il domicilio, ai sensi della legge 26 novembre 2010, n. 199. 4. La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità, indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1 e 606, comma 3, cod. proc. pen., non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Così deciso in Roma, il 07 dicembre 20