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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 17218/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21178-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 1805 /20 2 2 d el Tribunale di Roma , depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/01/2024 dal Consigliere Dott.

S tefano G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada -Denuncia dell’omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile -Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità.

R.G.N.21178/2022 Cron.

Rep.

Ud.31/01/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1805/22, del 4 febbraio 2022, del Tribunale di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (d’ora in poi, “ADER”) avverso la sentenza n. 13438/20, del 6 agosto 2020, del Giudice di pace di Roma –ha rigettato l’opposizione avverso estratto del ruolo, proposta dal Fracassa.

2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere venuto a conoscenza – a seguito dell’acquisizione di un estratto di ruolo –di un proprio, preteso, debito di € 1.458,50, relativo a cartella esattoriale emessa per violazione di norme del codice della strada.

Proposta, pertanto, opposizione, per contestare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, in ragione della mancata notificazione della cartella esattoriale, l’adito Giudice di pace l’accoglieva, ritenendo che fosse rimasta sfornita di prova la circostanza secondo cui l’indirizzo “PEC”, utilizzato per la notifica della cartella, era stato estratto dai pubblici registri, escludendo, per tale ragione, che la notificazione si fosse perfezionata.

Esperito gravame dall’ADER, il giudice di appello –qualificata espressamente l’opposizione come “recuperatoria” – lo accoglieva, ritenendo che, in prime cure, sarebbe stato necessario provocare il contraddittorio su tale circostanza, ovvero la riferibilità al Fracassa dell’indirizzo “PEC” suddetto.

Difatti, ciò avrebbe consentito all’opposta, già in quella sede, di produrre l’estratto INIPEC, attestante la conformità dell’indirizzo telematico, presso il quale era stata notificata la cartella, con quello risultante dai registri pubblici, senza dover costringere l’ADER ad operare tale produzione –da ritenersi, per tale motivo, ammissibile –soltanto in appello.

3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Fracassa, sulla base –come detto – di un unico motivo.

3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 320, 345 e 615 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.

Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non sarebbe “correttamente motivata”, e ciò “nel momento in cui, distinguendo il termine ordinatorio ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 dal termine perentorio ex art. 416 cod. proc. civ. conclude perla «prevalenza» del primo”.

Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “l’unica deroga al principio di decisione previo contraddittorio è costituita dall’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 che prevede la possibilità per il Giudicedi pace di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato proposto oltre il termine di decadenza previsto”, di talché “la decisione di carenza probatoria in materia di notifica a mezzo pec (sotto lo specifico profilo della mancata allegazione dell’estratto “IN-PEC”) non eccepita dall’appellante postulava che le parti venissero invitate a precisare le conclusioni prima della decisione anche sul punto, il che avrebbe consentito ad Agenzia delle Entrate di integrare il corredo probatorio”.Si assume che la sentenza impugnata avrebbe “sovrapposto due riti completamente distinti”, giacché quello in esame sarebbe un giudizio regolato dall’art. 615 cod. proc. civ. e non dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, che a propria volta rimanda alla legge n. 689 del 1981.

Inoltre, la “riqualificazione” operata dal Tribunale di Roma sarebbe avvenuta in spregio di un “giudicato interno implicito”, non avendo l’ADER mai contestato che quella proposta fosse un’opposizione all’esecuzione.

La sentenza, pertanto, nell’argomentare sull’esistenza di un termine meramente ordinatorio per la produzione documentale risulterebbe del tutto erronea.

Infine, si rileva come la “dicotomia” tra l’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 151 del 2011 e l’art. 416 cod. proc. civ. sia “mera astrazione processuale”, dato che nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale.

Di conseguenza, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima, al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo (è citata Cass. Sez. 3, ord. 3 agosto 2017, n. 13959).

4. Sono rimasti solo intimati l’ADER, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA]

7. Ilricorso va rigettato.

7.1. Non è, infatti, fondata la censura del ricorrente, che addebita alla sentenza impugnata di aver distinto – sulla base di una “astratta dicotomia” – il termine ordinatorio ex art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 dal termine perentorio ex art.416 cod. proc. civ., assegnando “prevalenza” al primo.

Questa Corte, proprio con riferimento alle c.d.

“opposizioni recuperatorie” – quale è stata espressamente qualificata quella proposta dal Fracassa e quale essa, obiettivamente, si presentava, facendo valere la mancata notificazione della cartella di pagamento (irrilevante essendo la “non contestazione” dell’ADER)– ha più volte affermato che “il termine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall’art. 416 cod. proc. civ., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall’amministrazione”, sicché “la trasmissione tardiva di quegli atti non li rende inutilizzabili” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2019, n. 15887, Rv. 654292-01, che richiama Cass. Sez. 2, sent. 18 aprile 2018, n. 954, Rv. 648048- 01 e Cass. Sez. 6-2,ord. 9 agosto 2016, n. 16853, Rv. 640996 - 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2021, n. 14266,Rv. 661443-02).

Né è stato posto all’esame di questa Corte – che non può, quindi, esaminarlo di ufficio –il tema della violazione del divieto di “nova” in appello, ciò che avrebbe però postulato la censura della “ratio decidendi” della pronuncia del Tribunale capitolino (che non è, invece, colta, né quindi contrastata, dal ricorrente), secondo cui l’adozione di una sentenza della “terza via”, quale nella sostanza è stata ritenuta quella resa dal Giudice di pace, consentiva all’ADER di essere rimessa in termini a norma dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ.

8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasti l’ADER, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma solo intimati.

9. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M .

La Corte rigetta ilricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21178-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER, MINISTERO DELL’INTERNO, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Avverso la sentenza n. 1805 /20 2 2 d el Tribunale di Roma , depositata il 4/02/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 31/01/2024 dal Consigliere Dott. S tefano G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Opposizione avverso cartella per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada -Denuncia dell’omessa conoscenza dell'atto presupposto - Rimedio esperibile -Opposizione all'esecuzione - Esclusione - Opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità. R.G.N.21178/2022 Cron. Rep. Ud.31/01/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1805/22, del 4 febbraio 2022, del Tribunale di Roma, che – accogliendo il gravame esperito dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (d’ora in poi, “ADER”) avverso la sentenza n. 13438/20, del 6 agosto 2020, del Giudice di pace di Roma –ha rigettato l’opposizione avverso estratto del ruolo, proposta dal Fracassa. 2. Riferi sce , in punto di fatto, l’odierno ricorrente di essere venuto a conoscenza – a seguito dell’acquisizione di un estratto di ruolo –di un proprio, preteso, debito di € 1.458,50, relativo a cartella esattoriale emessa per violazione di norme del codice della strada. Proposta, pertanto, opposizione, per contestare l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, in ragione della mancata notificazione della cartella esattoriale, l’adito Giudice di pace l’accoglieva, ritenendo che fosse rimasta sfornita di prova la circostanza secondo cui l’indirizzo “PEC”, utilizzato per la notifica della cartella, era stato estratto dai pubblici registri, escludendo, per tale ragione, che la notificazione si fosse perfezionata. Esperito gravame dall’ADER, il giudice di appello –qualificata espressamente l’opposizione come “recuperatoria” – lo accoglieva, ritenendo che, in prime cure, sarebbe stato necessario provocare il contraddittorio su tale circostanza, ovvero la riferibilità al Fracassa dell’indirizzo “PEC” suddetto. Difatti, ciò avrebbe consentito all’opposta, già in quella sede, di produrre l’estratto INIPEC, attestante la conformità dell’indirizzo telematico, presso il quale era stata notificata la cartella, con quello risultante dai registri pubblici, senza dover costringere l’ADER ad operare tale produzione –da ritenersi, per tale motivo, ammissibile –soltanto in appello. 3. Avverso la sentenza del Tribunale capitolino ha proposto ricorso per cassazione il Fracassa, sulla base –come detto – di un unico motivo. 3.1. Esso denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 320, 345 e 615 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorrente si duole del fatto che la sentenza impugnata non sarebbe “correttamente motivata”, e ciò “nel momento in cui, distinguendo il termine ordinatorio ex art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011 dal termine perentorio ex art. 416 cod. proc. civ. conclude perla «prevalenza» del primo”. Si censura la sentenza impugnata là dove afferma che “l’unica deroga al principio di decisione previo contraddittorio è costituita dall’art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 che prevede la possibilità per il Giudicedi pace di dichiarare l’inammissibilità del ricorso nel caso in cui lo stesso sia stato proposto oltre il termine di decadenza previsto”, di talché “la decisione di carenza probatoria in materia di notifica a mezzo pec (sotto lo specifico profilo della mancata allegazione dell’estratto “IN-PEC”) non eccepita dall’appellante postulava che le parti venissero invitate a precisare le conclusioni prima della decisione anche sul punto, il che avrebbe consentito ad Agenzia delle Entrate di integrare il corredo probatorio”.Si assume che la sentenza impugnata avrebbe “sovrapposto due riti completamente distinti”, giacché quello in esame sarebbe un giudizio regolato dall’art. 615 cod. proc. civ. e non dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, che a propria volta rimanda alla legge n. 689 del 1981. Inoltre, la “riqualificazione” operata dal Tribunale di Roma sarebbe avvenuta in spregio di un “giudicato interno implicito”, non avendo l’ADER mai contestato che quella proposta fosse un’opposizione all’esecuzione. La sentenza, pertanto, nell’argomentare sull’esistenza di un termine meramente ordinatorio per la produzione documentale risulterebbe del tutto erronea. Infine, si rileva come la “dicotomia” tra l’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 151 del 2011 e l’art. 416 cod. proc. civ. sia “mera astrazione processuale”, dato che nel procedimento davanti al giudice di pace, non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, pur essendo il rito caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al tribunale. Di conseguenza, la produzione documentale, laddove non sia avvenuta nella prima udienza, rimane definitivamente preclusa, né il giudice di pace può restringere l’operatività di tale preclusione rinviando ad un’udienza successiva alla prima, al fine di consentire la produzione non avvenuta tempestivamente, salvo che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 320, comma 4, cod. proc. civ., fattispecie peraltro non configurabile rispetto ad un presupposto di proponibilità della domanda, per il quale la documentazione deve essere prodotta già con l’atto introduttivo (è citata Cass. Sez. 3, ord. 3 agosto 2017, n. 13959). 4. Sono rimasti solo intimati l’ADER, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] 7. Ilricorso va rigettato. 7.1. Non è, infatti, fondata la censura del ricorrente, che addebita alla sentenza impugnata di aver distinto – sulla base di una “astratta dicotomia” – il termine ordinatorio ex art. 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 dal termine perentorio ex art.416 cod. proc. civ., assegnando “prevalenza” al primo. Questa Corte, proprio con riferimento alle c.d. “opposizioni recuperatorie” – quale è stata espressamente qualificata quella proposta dal Fracassa e quale essa, obiettivamente, si presentava, facendo valere la mancata notificazione della cartella di pagamento (irrilevante essendo la “non contestazione” dell’ADER)– ha più volte affermato che “il termine di cui all’art. 7, comma 7, del d.lgs. n. 150 del 2011, per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello previsto dall’art. 416 cod. proc. civ., che si applica, per il richiamo operato dal comma 1 del medesimo art. 7, per gli altri documenti depositati dall’amministrazione”, sicché “la trasmissione tardiva di quegli atti non li rende inutilizzabili” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 13 giugno 2019, n. 15887, Rv. 654292-01, che richiama Cass. Sez. 2, sent. 18 aprile 2018, n. 954, Rv. 648048- 01 e Cass. Sez. 6-2,ord. 9 agosto 2016, n. 16853, Rv. 640996 - 01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2021, n. 14266,Rv. 661443-02). Né è stato posto all’esame di questa Corte – che non può, quindi, esaminarlo di ufficio –il tema della violazione del divieto di “nova” in appello, ciò che avrebbe però postulato la censura della “ratio decidendi” della pronuncia del Tribunale capitolino (che non è, invece, colta, né quindi contrastata, dal ricorrente), secondo cui l’adozione di una sentenza della “terza via”, quale nella sostanza è stata ritenuta quella resa dal Giudice di pace, consentiva all’ADER di essere rimessa in termini a norma dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. 8. Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasti l’ADER, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Roma solo intimati. 9. A carico della ricorrente, stante il rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte rigetta ilricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del la ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del
Sentenza Cassazione n. 17218/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris