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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25609/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato continuato ed aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 18/02/2025, in sede di rinvio, ha applicato al predetto l'attenuante di cui all'art. 8

I. n. 203 del 1991 con giudizio di prevalenza; rilevato in particolare che il ricorrente censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (atteso il giudizio di prevalenza dell'attenuante applicata), deducendo altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al comma 7 dell'art. 74, alla difetto di proporzionalità della pena applicata, alla mancata concessione della diminuente speciale per il narcotraffico; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, essendo la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] stata irrevocabilmente accertata, come esplicitamente chiarito dalla sentenza rescindente (cfr. il § 1 della motivazione di Sez. 4, n. 4993 del 05/10/2018, dep. 2019); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle residue censure, palesemente estranee al giudizio di rinvio definito con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso; ritenuto pertanto che quest'ultimo debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato continuato ed aggravato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli, in data 18/02/2025, in sede di rinvio, ha applicato al predetto l'attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991 con giudizio di prevalenza; rilevato in particolare che il ricorrente censura la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (atteso il giudizio di prevalenza dell'attenuante applicata), deducendo altresì violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al comma 7 dell'art. 74, alla difetto di proporzionalità della pena applicata, alla mancata concessione della diminuente speciale per il narcotraffico; ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato, essendo la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] stata irrevocabilmente accertata, come esplicitamente chiarito dalla sentenza rescindente (cfr. il § 1 della motivazione di Sez. 4, n. 4993 del 05/10/2018, dep. 2019); ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alle residue censure, palesemente estranee al giudizio di rinvio definito con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso; ritenuto pertanto che quest'ultimo debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende P P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25609/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris