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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41034/2025

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ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 04dfea3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 15-16 della sentenza impugnata ove la corte di merito correttamente giustifica la qualificazione del fatto nei termini di rapina, e non già ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., tenuto conto non solo della condotta violenta esercitata a scopo di fuga, bensì anche del nesso della condotta violenta con la sottrazione della refurtiva immediatamente precedente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’omessa esclusione della recidiva, nonché il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione, con riferimento alla congruità della pena inflitta, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità e altresì manifestamente infondati, giacché la sentenza impugnata sulla determinazione del trattamento sanzionatorio motiva in modo corretto e conforme alla consolidata giurisprudenza, secondo cui, ferma restando l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., con indicazione di quelli decisivi e rilevanti (cfr. Sez U., n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), con specifico riguardo alla recidiva, occorre che il giudice di merito rilevi il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez U., n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044); che, nel caso di specie, la corte di merito correttamente ha ritenuto la pena calcolata in primo grado non suscettibile di riduzione, in ragione della complessiva gravità dei reati addebitati al ricorrente, dedotta dalle modalità di condotta a danno delle persone offese, nonché dall’apprezzabile grado di organizzazione dell’attività criminosa, segno della spiccata pericolosità del ricorrente, attestata altresì da plurimi precedenti specifici (si vedano pagg. 16-17 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ULCO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] (cui 04dfea3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione di legge penale in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 628, cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese (si vedano, in particolare, pagg. 15-16 della sentenza impugnata ove la corte di merito correttamente giustifica la qualificazione del fatto nei termini di rapina, e non già ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., tenuto conto non solo della condotta violenta esercitata a scopo di fuga, bensì anche del nesso della condotta violenta con la sottrazione della refurtiva immediatamente precedente), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza dei vizi di violazione di legge penale e di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’omessa esclusione della recidiva, nonché il terzo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di motivazione, con riferimento alla congruità della pena inflitta, sono entrambi non consentiti in sede di legittimità e altresì manifestamente infondati, giacché la sentenza impugnata sulla determinazione del trattamento sanzionatorio motiva in modo corretto e conforme alla consolidata giurisprudenza, secondo cui, ferma restando l’applicazione dei criteri di cui all’art. 133, cod. pen., con indicazione di quelli decisivi e rilevanti (cfr. Sez U., n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252), con specifico riguardo alla recidiva, occorre che il giudice di merito rilevi il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez U., n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044); che, nel caso di specie, la corte di merito correttamente ha ritenuto la pena calcolata in primo grado non suscettibile di riduzione, in ragione della complessiva gravità dei reati addebitati al ricorrente, dedotta dalle modalità di condotta a danno delle persone offese, nonché dall’apprezzabile grado di organizzazione dell’attività criminosa, segno della spiccata pericolosità del ricorrente, attestata altresì da plurimi precedenti specifici (si vedano pagg. 16-17 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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