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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07922/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Palermo, che, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 17 ottobre 2022, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 73 d.

Igs. 159 del 2011; quanto alla mancata applicazione della speciale esimente, va ricordato che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); nella sentenza impugnata si evidenzia che l'imputato ha mostrato insensibilità verso il sistema di controlli e di vigilanza che discendevano dall'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione, muovendosi libero e incontrollato alla guida di un veicolo privo di titolo abilitativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e. Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi proposti in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte d'appello di Palermo, che, richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 211 del 17 ottobre 2022, ha ritenuto sussistente il reato di cui all'art. 73 d. Igs. 159 del 2011; quanto alla mancata applicazione della speciale esimente, va ricordato che, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131 bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3 sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678); nella sentenza impugnata si evidenzia che l'imputato ha mostrato insensibilità verso il sistema di controlli e di vigilanza che discendevano dall'applicazione nei suoi confronti della misura di prevenzione, muovendosi libero e incontrollato alla guida di un veicolo privo di titolo abilitativo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07922/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris