CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17709/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/05/2021 della CORTE di APPELLO di SALERNO. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; I [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale la Corte di appello di Salerno ha rigettato il suo appello contro il decreto con il quale, in data 10/03/2020, il Tribunale della stessa città gli aveva applicato una misura di prevenzione personale, con cauzione), lamentando "nullità del decreto emesso dalla Corte per violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura di prevenzione personale". [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Deve premettersi che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è tradizionalmente ammesso soltanto per violazione di legge (cfr. artt. 10 e 27 D. Lgs. n. 159 del 2011, ed in precedenza art. 4 L. n. 1423 del 1956): ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, poiché in tal caso sarebbe integrata una violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice, dell'obbligo di provvedere con decreto motivato. Questa Corte (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246) nel ribadire che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, ha, in particolare, chiarito che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Tale limitazione del diritto d'impugnazione è già più volte passata indenne al vaglio della Corte costituzionale: il Giudice delle Leggi, premesso che la limitazione alla sola violazione di legge del ricorso contro il decreto di prevenzione emesso dalla Corte d'appello esclude - secondo un consolidato orientamento del giudice di legittimità - la sua ricorribilità in cassazione per vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ha osservato che tale presupposto interpretativo non si traduce tuttavia nella violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost., "posto che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere diversamente modulate in relazione alle caratteristiche di ciascun procedimento, allorché di tale diritto siano comunque assicurati lo scopo e la funzione, con la conseguenza che i vizi della motivazione possono essere variamente considerati a seconda del tipo di decisione a cui ineriscono, non potendosi, al contrario, ritenere che il risultato perseguito dal rimettente costituisca una soluzione costituzionalmente obbligata" (Corte cost., sentenza n. 321 del 2004) Successivamente, è stata dichiarata non è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3- ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, del d. Igs. n. 159 del 2011], censurato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alla sola violazione di legge, escludendo i vizi della motivazione, la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito dei procedimenti di prevenzione, con asseritamente irragionevole disparità di trattamento rispetto al procedimento per la confisca, di natura penale, ex art. 12- sexies del d.l. n. 306 del 1992, osservando che «Le due forme di confisca non sono tra loro comparabili in quanto si inseriscono in procedimenti che hanno delle specifiche peculiarità, sotto il profilo sostanziale e sotto quello processuale. Quanto al piano processuale, è ammessa solo nel giudizio di prevenzione l'impugnazione dinanzi alla Corte d'appello, con doppio grado di merito, con ciò giustificando la limitazione del sindacato sulla motivazione. Dal punto di vista sostanziale, poi, il processo penale ha ad oggetto la verifica di un fatto-reato, mentre il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, invece, concerne l'accertamento della pericolosità sociale. Il sistema delle misure di prevenzione, inoltre, verrebbe stravolto e reso irrazionale dal richiesto accoglimento della questione, giacché si determinerebbe una diversa estensione del sindacato della Corte di Cassazione sul provvedimento impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della pericolosità sociale, a seconda che venga in rilievo una misura personale o una misura patrimoniale, e l'irrazionalità sarebbe evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso provvedimento» (Corte cost., sentenza n. 106 del 2015).2. Ciò premesso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere la Corte di appello accolto il suo gravame riguardante la sussistenza della attuale pericolosità del prevenuto. 2.1. Il motivo non è consentito, in difetto di violazioni di legge (a prescindere dalla definizione che ne è stata data in ricorso, le censure del ricorrente riguardano, in realtà, l'adeguatezza della motivazione del provvedimento impugnato), e non potendo ritenersi in proposito la assoluta carenza o la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di appello, richiamando quanto ineccepibilmente era stato argomentato a fondamento dell'originaria applicazione della misura di prevenzione personale della quale l'Amabile chiedeva l'annullamento, ha, infatti, valorizzato, a fondamento della contestata statuizione, "non solo i precedenti giudiziari per reati in materia di stupefacenti, ma anche il carattere estremamente residuale di fonti di rettlito lecite anche alla luce del recente attuale precedente giudiziario (...) relativo alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti": i carichi pendenti per reati di tale indole ricomprendono condotte poste in essere fino al novembre del 2018 (cfr. f. 4 del provvedimento impugnato). 3. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 31/01/2022