CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24689/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt.81 cpv., 624, 625 n.2 e 61 n.5; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato, è manifestamente infondato considerato che la Corte territoriale ha già accolto la relativa eccezione e le dichiarazioni non sono state utilizzate (si veda pag. 7); Ritenuto che il secondo e il terzo motivo, che contestano l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corrette argomentazioni giuridiche dal giudice di merito e non scandite da specifica critica alle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pag. 8 sul 131 - bis cod. pen, pag.9 sia sull'art. 625 n.2 cod. pen., sia sull'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. sia sulla mancata concessione delle attenuanti generiche); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il