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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04076/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8393-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della omonima impresa artigiana, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - Ric. 2021 n. 08393 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2024/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di [OSCURATO:PERSONA] in tema di accertamento a seguito di verifica svolta attraverso gli studi di settore, ove non erano state accolte le sue ragioni in tema di inapplicabilità delle presunzioni semplici risultanti dalla verifica testé svolta.

Nello specifico, il contribuente afferma che gli studi di settore non potrebbero, da soli, costituire motivo sufficiente a sostenere un accertamento perché devono sottostare al regime delle prove presuntive e se ne deve dimostrare non solo la costruzione e l’adattabilità al caso concreto, ma anche l’affidabilità matematico statistica.

Propone quindi due motivi di doglianza, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Con il primo motivo si propone violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. e, segnatamente, dell’art. 2697 c.c. e del D.L. 81/2007 conv. con mod.

L. 127/2007.

A fronte delle numerose prove documentali offerte dal ricorrente per contrastare l’accertamento sintetico basato su presunzioni semplici, la [OSCURATO:PERSONA], in violazione della norma indicata nel presente motivo e con motivazione contraddittoria, avrebbe rigettato s ic et simpliciter le doglianze del ricorrente, statuendo erroneamente e immotivatamente che l’amministrazione finanziaria aveva assolto il proprio onere probatorio dimostrando l’applicabilità dello studio di settore all’impresa del contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 08393 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 3 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.

In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio -ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento.

Il contribuente, dunque, ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello «standard» prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (Cass., Sez.

VI-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01.

In termini cfr. anche Cass., Sez.

V, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860-01) Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza dei redditi presunti limitandosi a fare generico riferimento alla crisi del settore.

Tale generico riferimento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a contestare l’applicazione dei parametri derivanti dagli “studi di settore” (Cass S.U. n. 26635/2009).

Nel caso di specie, la CTR ha argomentato sui molteplici elementi indiziari rinvenuti dall’Amministrazione finanziaria, in modo espresso (quale la reiterata conduzione in perdita) o con motivazione per relationemall’atto impositivo.

Ric. 2021 n. 08393 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 4 - Con il secondo motivo si propone violazione art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado con motivazione palesemente contraddittoria avrebbe totalmente omesso di valutare l’imponente documentazione fornita dal ricorrente a comprova del concreto e attuale stato di crisi del settore in cui opera la sua azienda.

È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione daparte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610).

Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).

Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).

Ric. 2021 n. 08393 sez.

MT -ud. 15-12-2022 - 5 - Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8393-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in qualità di legale rappresentante della omonima impresa artigiana, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; -controricorrente - Ric. 2021 n. 08393 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 2024/2020 della [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Calabria che ha confermato la pronuncia della CTP di [OSCURATO:PERSONA] in tema di accertamento a seguito di verifica svolta attraverso gli studi di settore, ove non erano state accolte le sue ragioni in tema di inapplicabilità delle presunzioni semplici risultanti dalla verifica testé svolta. Nello specifico, il contribuente afferma che gli studi di settore non potrebbero, da soli, costituire motivo sufficiente a sostenere un accertamento perché devono sottostare al regime delle prove presuntive e se ne deve dimostrare non solo la costruzione e l’adattabilità al caso concreto, ma anche l’affidabilità matematico statistica. Propone quindi due motivi di doglianza, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso. In prossimità dell’adunanza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Con il primo motivo si propone violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c. e, segnatamente, dell’art. 2697 c.c. e del D.L. 81/2007 conv. con mod. L. 127/2007. A fronte delle numerose prove documentali offerte dal ricorrente per contrastare l’accertamento sintetico basato su presunzioni semplici, la [OSCURATO:PERSONA], in violazione della norma indicata nel presente motivo e con motivazione contraddittoria, avrebbe rigettato s ic et simpliciter le doglianze del ricorrente, statuendo erroneamente e immotivatamente che l’amministrazione finanziaria aveva assolto il proprio onere probatorio dimostrando l’applicabilità dello studio di settore all’impresa del contribuente sig. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 08393 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 3 - La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale fase, infatti, quest'ultimo ha la facoltà di contestare l'applicazione dei parametri provando le circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale, con ciò costringendo l'ufficio -ove non ritenga attendibili le allegazioni di parte - ad integrare la motivazione dell'atto impositivo indicando le ragioni del suo convincimento. Il contribuente, dunque, ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello «standard» prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (Cass., Sez. VI-5, 18.12.2017, n. 30370, Rv. 646985-01. In termini cfr. anche Cass., Sez. V, 31.5.2018, n. 13908, Rv. 648860-01) Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia prodotto documentazione idonea a dimostrare l’insussistenza dei redditi presunti limitandosi a fare generico riferimento alla crisi del settore. Tale generico riferimento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente a contestare l’applicazione dei parametri derivanti dagli “studi di settore” (Cass S.U. n. 26635/2009). Nel caso di specie, la CTR ha argomentato sui molteplici elementi indiziari rinvenuti dall’Amministrazione finanziaria, in modo espresso (quale la reiterata conduzione in perdita) o con motivazione per relationemall’atto impositivo. Ric. 2021 n. 08393 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 4 - Con il secondo motivo si propone violazione art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado con motivazione palesemente contraddittoria avrebbe totalmente omesso di valutare l’imponente documentazione fornita dal ricorrente a comprova del concreto e attuale stato di crisi del settore in cui opera la sua azienda. È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un'erronea ricognizione daparte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662). Ric. 2021 n. 08393 sez. MT -ud. 15-12-2022 - 5 - Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio di motivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile 2014 n. 8053). Pertanto, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.quattromilacento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari